CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 3013-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 921/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, accogliendo l'appello presentato dal Comune di Puglianello, ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato ai suoi danni. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, innanzitutto, che la produzione in giudizio del certificato di taratura costituisce prova del controllo periodico dell'apparecchio e che l'esito regolare della taratura dimostra la corretta funzionalità dello stesso, non avendo, peraltro, l'appellata dedotto e provato, com'è suo onere, circostanze specifiche che facciano dubitare dell'efficacia della documentata taratura dell'apparecchio autovelox, risalente peraltro a meno di un anno prima della violazione contestata. 1.3. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto l'infondatezza della contestazione relativa alla mancanza di chiarezza del rilievo fotografico sul rilievo che, al contrario, la foto prodotta in giudizio dal Comune dimostra con chiarezza, al semplice esame, che il numero di targa corrisponde a quello del veicolo dell'appellata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 22/1/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. Il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della I. n. 273 del 1991 e dell'art. 45, comma 6, del codice della strada, come reinterpretato a seguito della declaratoria d'illegittimità con sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, e dell'art.2696 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché per omessa o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'impugnazione della sanzione amministrativa dalla stessa proposta doveva essere rigettata senza, tuttavia, considerare che, a seguito della declaratoria d'illegittimità dell'art. 45, comma 6, del codice della strada pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 2015, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e Ric. 2021 n. 3013 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, non essendo a tal fine sufficiente l'annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non ha efficacia di prova legale né la taratura dell'apparecchio poiché è necessaria la verifica della funzionalità dello stesso. 3.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha testualmente affermato che: - "a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui detta disposizione non prevede che le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ... tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1608 del 26/01/2021...)"; - "in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del 29/10/2020, non massimata)"; - "la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale ... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, Ric. 2021 n. 3013 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018, Rv. 652162)"; - i richiamati principi, validi "... a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodíagnosi" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv. 657796), pongono a carico della [OSCURATO:PERSONA], in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento"; - "in presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata)" (così, Cass. n. 14597 del 2021, in motiv.). 3.3. Tutti gli autovelox devono essere, pertanto, periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass.9645/2016; Cass. 18354/2018; Cass. 533/2018), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (Cass. n. 3538 del 2021, in motiv.). 3.4. La prova dell'effettuazione dei controlli di funzionalità degli impianti, come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, era stata, dunque, regolarmente acquisita in giudizio. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che la produzione in giudizio del certificato di taratura costituiva prova del controllo periodico dell'apparecchio e che l'esito regolare della taratura dimostrava la corretta funzionalità dello stesso non avendo Ric. 2021 n. 3013 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 l'appellata dedotto e provato in giudizio circostanze specifiche che facevano dubitare dell'efficacia della documentata taratura dell'apparecchio auto velox, risalente peraltro a meno di un anno prima della violazione contestata. 4.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, della I. n. 168 del 2002, che ha convertito in legge il d.l. n. 121 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'infondatezza della contestazione relativa alla mancanza di chiarezza del rilievo fotografico sul rilievo che, al contrario, la foto prodotta in giudizio dal Comune dimostra con chiarezza, al semplice esame, che il numero di targa corrisponde a quello del veicolo dell'appellata, senza, tuttavia, considerare che la validità della contestazione presuppone che il dispositivo consenta la registrazione completa dell'evento per cui non è sufficiente la foto della sola targa del veicolo. 4.2. Il motivo è infondato. La questione relativa all'ambito spaziale che dev'essere riprodotto nel rilievo fotografico dell'evento non risulta trattata dalla sentenza impugnata: ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, inadempiuto con la necessaria specificità) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di Ric. 2021 n. 3013 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 5.1. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, quindi, respinto. 5.2. Nulla per le spese di lite in difetto di controricorso. 5.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 17 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]