CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndi Cristina, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna n. 761/2024 depositata il05/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8773/2024Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 16993/2026Data pubblicazione 30/05/20261. Con decreto ingiuntivo n. 2859/2021 del 28 giugno 2021, notificatoil 17/09/2021, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ingiunse ad [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento di euro 17.597,53, oltre interessi e spese, a titolo di compensoprofessionale per il patrocinio prestato in favore della parte ingiunta.Dedusse l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che nell’estate 2013, a seguito della rinunciaal mandato del precedente difensore, venne nominata da [OSCURATO:PERSONA] difensore nella causa iscritta al n. 11600/2011 R.G., promossa dallaCrudeli davanti al Tribunale di Bologna, nei confronti del geometraGianluca Grillini e dell’impresa edile OM Edilizia di [OSCURATO:PERSONA], peril risarcimento dei danni subiti dalla committente in occasione dei lavori diristrutturazione di un immobile di sua proprietà per violazione delle normeurbanistiche ed edilizie. La controversia in primo grado, per la quale fupattuito un compenso di euro 13.799,50 e corrisposto un acconto di euro2.000,00, oltre Iva e Cassa, venne definita con sentenza n. 2665 del15/09/2015, che fu impugnata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di appellosi concluse con sentenza di rigetto n. 637/2021 del 29/03/2021. Perl’intera attività svolta l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] maturò un credito di euro17.597,53, per il cui recupero, appunto, depositò ricorso ex art. 633c.p.c..2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c.,contestando in parte il credito ingiunto e formulando domandariconvenzionale di risarcimento dei danni per responsabilità professionale.L’opponente ha eccepito il grave inadempimento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], laquale, nominata per porre rimedio ad un errore tecnico commesso dalprecedente difensore, consistito nell’aver introdotto il giudizio davantiall’autorità giudiziaria ordinaria sebbene il contratto di appalto recasse laclausola arbitrale, anziché rinunciare agli atti del giudizio e giungere ad unaccordo transattivo sulle spese legali, aveva portato avanti la causa,definita con sentenza di rigetto, ed aveva proposto appello seguendo lamedesima linea difensiva, respinta anche in secondo grado. Ambra CrudeliNumero registro generale 8773/2024Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 16993/2026Data pubblicazione 30/05/2026ha chiesto la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1460 c.c. e ilrisarcimento dei danni subiti, pari alla metà delle spese legali del giudiziodi primo grado (euro 14.591,20) e alle spese del secondo grado (euro14.591,20).Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], la quale ha eccepito l’inammissibilitàdell’opposizione proposta con ordinario atto di citazione anziché conricorso ex art. 702 bis c.p.c. (come previsto dall’art. 14, primo comma,d.lgs. n. 150 del 2011), la tardività dell’iscrizione a ruolo rispetto allanotifica del decreto ingiuntivo e, nel merito, l’infondatezza della domanda,chiedendo il pagamento dell’ulteriore importo di euro 13.884,80, oltreaccessori, a titolo di compenso professionale per l’attività svolta nelgiudizio di appello iscritto al n. 2625/2021 R.G..Previo mutamento del rito da ordinario a sommario collegiale ai sensidell’art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 761 del 5febbraio 2024, ha rigettato l’opposizione e, in accoglimento dellareconventio reconventionis dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha condannatol’opponente al pagamento, in favore della professionista, del residuocompenso di euro 8.560,00, oltre ad euro 1.332,42 a titolo dianticipazioni. Il Tribunale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] avevamanifestato la volontà di appellare la sentenza di primo grado con laconsapevolezza del rischio di una decisione sfavorevole, stante la presenzadella clausola arbitrale; che il conferimento dell’incarico all’avvocatoRimondi non era esclusivamente finalizzato a formalizzare la rinuncia agliquale l’attrice aveva inteso proporre appello; che, inoltre, la parte nonaveva inteso pervenire ad un accordo transattivo malgrado la disponibilitàdelle controparti.3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.Numero registro generale 8773/2024Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 16993/2026Data pubblicazione 30/05/2026Cristina Rimondi ha resistito con controricorso ed ha depositatomemoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «nullità della sentenzao del procedimento – art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. inrelazione all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 del 01/09/2011, neltesto vigente ratione temporis prima della riforma operata dal d.lgs. n.149/2022, convertito in l. 197/2022, nonché agli artt. 276, primo comma,e 158 c.p.c. per avere il Tribunale di Bologna emesso l’impugnataordinanza collegiale in data 05/02/2024 senza che due dei componenti delCollegio, Presidente compreso, fossero presenti alla precisazione delleconclusioni ed alla discussione della causa».Deduce che il rito applicato dal giudice era quello collegiale disciplinatodall’art. 14 del d.lgs. 150/2011, che, nel testo vigente anteriormente allamodifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, statuiva: «Le controversiepreviste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, el'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di proceduracivile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spesespettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal ritosommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presentearticolo.È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nelquale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide incomposizione collegiale.Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».Secondo la difesa della ricorrente, la norma è chiara nel prevedere chela fase della precisazione delle conclusioni e della discussione, oltre chequella della decisione, debbano svolgersi davanti al tribunale collegiale enon monocratico.Numero registro generale 8773/2024Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 16993/2026Data pubblicazione 30/05/20262. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «nullità dellasentenza o del procedimento – art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 del 01/09/2011 edagli artt. 702 bis e segg. c.p.c., nel testo vigente ratione temporis primadella riforma operata dal d.lgs. n. 149/2022 convertito in l. 197/2022 edart. 50 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente deciso la causa conordinanza collegiale non appellabile, in applicazione dell’art. 14 del d.lgs n.150/2011 del 01/09/2011, nel testo vigente ratione temporis, anziché conordinanza monocratica appellabile nel termine di 30 giorni, in applicazionedegli artt. 702 ter e 702 quater c.p.c., vigenti ratione temporis,precludendo all’opponente la facoltà di interporre appello avverso ladecisione pronunciata dal Collegio, in violazione del principio del doppiogrado di giurisdizione».Secondo la ricorrente, avendo l’opponente proposto due domandeconnesse, l’una avente ad oggetto gli onorari di avvocato ai sensi dell’art.14 d.lgs. n. 150/2011 e l’altra avente ad oggetto la domandariconvenzionale di accertamento della responsabilità professionale e dirisarcimento dei danni, il giudice avrebbe dovuto o separare la domandariconvenzionale per la prosecuzione di questa con rito ordinario, oppuredisporre la trattazione di entrambe le domande con il rito sommario exart. 702 bis c.p.c., decidendo con ordinanza appellabile. Rileva che lapossibilità di proporre appello le avrebbe permesso di far valere vizi dimerito, preclusi invece in sede di legittimità e da ciò deriverebbe la nullitàdell’ordinanza del Tribunale di Bologna ai sensi degli artt. 50 bis e ss.c.p.c..3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’«omesso esame di unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti – art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 38 c.p.c. per aver il Tribunale di Bolognaescluso la sussistenza di responsabilità professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],senza considerare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussioneNumero registro generale 8773/2024Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 16993/2026Data pubblicazione 30/05/2026tra le parti e cioè che l’adesione del precedente difensore della sig.raCrudeli alla eccezione di incompetenza con richiesta di estromissione dalgiudizio formulata da OM Edilizia, implicava necessaria ed ineluttabilerinuncia a far valere qualsiasi altro rilievo od eccezione sia di rito che dimerito e quindi, in ultima analisi, l’impossibilità di accoglimento dellaproposta domanda risarcitoria nei confronti di OM Edilizia».La ricorrente rileva che nella causa iscritta al n. 11600/2011 R.G. neiconfronti del geometra [OSCURATO:PERSONA] e dell’impresa edile OM Edilizia diMassimiliano Orioli il precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva aderito all’eccezione di incompetenza conrichiesta di estromissione dal giudizio formulata dalla OM Edilizia e, quindi,la prosecuzione del giudizio nei confronti dell’impresa da parte dell’avv.Rimondi era stata inopportuna e sconsiderata.Se il Tribunale avesse valutato adeguatamente la dichiarazioneabdicativa formalizzata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicuramente avrebbedichiarato la responsabilità professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].4. Il primo motivo è fondato.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, le controversie inmateria di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cuiall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 sono trattate e decise dal tribunale incomposizione collegiale, salva la delega al singolo giudice perl’espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione siadeliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alladiscussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c. e cioèvizio di costituzione del giudice, con conseguente nullità delprovvedimento (Cass. 3/05/2022, n. 13856, Cass., 20/12/2022, n. 37292,Cass., 5/09/2023, n. 25882; Cass. 27/10/2023, n. 29929; Cass.5/09/2024, n. 23862; Cass. 7/02/2025, n. 3150; Cass., 10/02/2025, n.3375; Cass. n. 29896 del 12/11/2025).Numero registro generale 8773/2024Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 16993/2026Data pubblicazione 30/05/2026E, ancora, Cass. n. 13856 del 3/05/2022, sulla scia di Cass., S.U., n.12609/2012, ha chiarito in motivazione che «[...] l'art. 3 del medesimod.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, lasola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegiodell'assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restantidiscussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardola pronuncia delle Sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come,anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011,i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devonoessere trattati in composizione collegiale")».Nel caso in esame il Tribunale di Bologna (cfr. pag. 8, 9 e 10 dellamotivazione) ha dato atto che il giudice, rilevando che la controversiaverteva su materie per le quali l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011prevedeva il rito speciale collegiale, aveva rimesso gli atti al giudiceanziano, il quale, con decreto del 6/06/2022, aveva delegato il giudicemonocratico alla trattazione del procedimento, da svolgersi nelle forme delrito sommario collegiale, con tutti i poteri del giudice istruttore.L’istruttoria era stata espletata davanti al giudice delegato, il quale, poi,all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha invitato le parti a precisare le conclusioni,rimettendo la causa al collegio per la decisione.Alla luce di quanto affermato dalla S.C., il Tribunale di Bologna non harispettato la disciplina dell’art. 14 cit. nella parte in cui impone che ilcollegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudicidinanzi ai quali è stata compiuta la discussione o la precisazione delleconclusioni. Pertanto, l’ordinanza n. 761 del 2024 è nulla, poiché adottatain violazione di quanto disposto dall’art. 276 c.p.c..5. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento delsecondo e del terzo motivo. L’ordinanza pronunciata dal Tribunale diBologna va conseguentemente cassata, con rinvio della causa alNumero registro generale 8773/2024Numero sezionale 1849/2026Numero di raccolta generale 16993/2026Data pubblicazione 30/05/2026medesimo Tribunale, che, in applicazione del principio di diritto esposto,provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassal’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello