CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 1 b) è manifestamente infondato, sia per la novità della censura inerente la mancata verifica della effettiva disponibilità della droga offerta, sia perché per la restante parte è meramente rivalutativo dei dati processuali già correttamente valutati. Il secondo motivo proposto in termini di vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione è inammissibile, proponendo una personale valutazione delle emergenze relative al riconoscimento della recidiva a fronte di una motivazione al riguardo completa e immune da vizi, con la quale si spiega come rispetto a precedenti a carico, anche dello stesso tipo di quello sub iudice, lo stesso risulta indicativo di una maggiore pericolosità della ricorrente. Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato a fronte di una corretta e adeguata illustrazione dei dati a sostegno del prescelto trattamento sanzionatorio, in linea con i criteri ex art. 133 cod. pen., anche a fronte del lieve discostamento della pena base dal minimo edittale, che rende altresì adeguato il richiamo alla equità e congruità della pena applicata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso