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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 27044/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza resa il 3 settembre 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Enna, con cui egli era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4, giorni 4 di reclusione e 721 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di 2 episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre 2021.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza di Pumo, sotto il profilo della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale, in relazione al tema della responsabilità del ricorrente, sono state valorizzate le immagini riprese all'interno della villa comunale di [OSCURATO:PERSONA] dalle telecamere collocate dalla P.G., da cui è emerso che tra le 15.02 e le 15.29 del 12 settembre 2017, Pumo cedeva sostanza stupefacenti (marjuana) in cambio di denaro a due giovani, uno dei quali veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA].

Di qui la consequenziale attribuzione all'imputato di due distinte condotte del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualificate ai sensi del comma V del medesimo articolo e unificate dal vincolo della continuazione.

Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su considerazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

4. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di giudizio di colpevolezza non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Ilopsiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza resa il 3 settembre 2020 dal G.U.P. del Tribunale di Enna, con cui egli era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4, giorni 4 di reclusione e 721 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di 2 episodi del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre 2021. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza di Pumo, sotto il profilo della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché generico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale, in relazione al tema della responsabilità del ricorrente, sono state valorizzate le immagini riprese all'interno della villa comunale di [OSCURATO:PERSONA] dalle telecamere collocate dalla P.G., da cui è emerso che tra le 15.02 e le 15.29 del 12 settembre 2017, Pumo cedeva sostanza stupefacenti (marjuana) in cambio di denaro a due giovani, uno dei quali veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Di qui la consequenziale attribuzione all'imputato di due distinte condotte del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualificate ai sensi del comma V del medesimo articolo e unificate dal vincolo della continuazione. Ora, a fronte della ricostruzione delle sentenze di merito, fondata su considerazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, non vi è spazio per accogliere le doglianze difensive, con le quali, sostanzialmente, è stata proposta una lettura alternativa delle prove acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 4. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di giudizio di colpevolezza non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Ilopsiglier
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