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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04295/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto si rivela manifestamente infondato in ordine alla mancata applicazione di pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto mai dedotto al giudice di appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere \tp tensore [OSCURATO:PERSONA] i Pierlui i i Stefano DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto si rivela manifestamente infondato in ordine alla mancata applicazione di pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto mai dedotto al giudice di appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere \tp tensore [OSCURATO:PERSONA] i Pierlui i i Stefano DEPOS
Sentenza Cassazione n. 04295/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris