CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 settembre 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società Best line, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 6 marzo 2014, di cui la prima era amministratore unico ed il secondo — figlio della coimputata — era socio e procuratore speciale, nonché amministratore di fatto dal 1985. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili di non avere consegnato parte delle scritture e di avere tenuto le altre in modo incompleto e non aggiornato. In primo grado i due imputati erano stati assolti dalle accuse di bancarotta fraudolenta distrattiva e da operazioni dolose, assoluzione non appellata. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con il ministero del comune difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe omesso di valutare l'intero contenuto della denunzia di furto della documentazione della società fallita, da cui emergerebbe che, presso gli uffici ove l'atto predatorio era avvenuto, erano custodite tutte le scritture contabili della Best line. Inoltre la Corte di merito avrebbe trascurato i filmati prodotti dalla difesa, in cui si vede che venivano portati via da quel sito interi carrelli di faldoni. Altro atto istruttorio pretermesso sarebbero le dichiarazioni della segretaria contabile della società, la quale aveva affermato che, il giorno dopo il furto, negli uffici della società mancavano decine e decine di faldoni e che era impossibile ricostruire i documenti in essi contenuti. Sostengono i ricorrenti che la denunzia di furto conteneva, per forza di cose, solo l'indicazione degli atti che, a [OSCURATO:PERSONA], apparvero mancanti nell'immediato, perché l'elencazione completa avrebbe richiesto un lavoro di mesi. La sentenza impugnata, inoltre, non aveva chiarito le ragioni della conferma della condanna per la Turchetti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. In primo luogo, i ricorsi sono inammissibili per aspecificità laddove non si confrontano con la motivazione della Corte di appello relativa al segmento di condotta che concerne l'inattendibile tenuta della scritture contabili, valutata dal curatore rispetto a quelle che erano state consegnate, aspetto che non ha fatto registrare doglianze specifiche dei due ricorrenti. Del pari erano inammissibili gli appelli laddove, alle puntuali argomentazioni del Tribunale circa le ragioni dell'inattendibilità delle scritture contabili, avevano opposto il generico richiamo alla consulenza tecnica di parte. 2. Quanto a quella porzione della documentazione contabile non consegnata alla curatela, il ricorso prospetta una sorta di travisamento della prova rispetto alla denunzia di furto ed ai filmati del sistema di videosorveglianza.A questo riguardo si impongono due considerazioni. Da una parte, i ricorsi non sono autosufficienti, in quanto non vedono allegata né la denunzia né i supporti con i filmati che si assumono pretermessi o, quantomeno, la stampa delle immagini rilevanti per la doglianza sviluppata nel ricorso. Tale difetto ha una precisa ripercussione sull'ammissibilità delle impugnative, in quanto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) ovvero quantomeno l'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Non si ritiene che tali principi possano dirsi superati dall'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo cui, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 ; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 Talamanca, Rv. 276432 ).In secondo luogo, a prescindere dal difetto dell'impugnazione sopra indicato, è dagli stessi ricorsi che emerge la manifesta infondatezza della doglianza circa un travisamento della prova, anche per omissione. Tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ciò posto, la frase contenuta nella denunzia di furto che i ricorrenti assumono pretermessa e che hanno riportato testualmente nell'impugnativa di legittimità («all'interno dell'ufficio visitato dal fratello Amedeo, di pertinenza della soc. [OSCURATO:PERSONA] vi sono conservati tutti i documenti fiscali della società di famiglia, ovvero della [OSCURATO:PERSONA], s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]»), non ha alcun significato probatorio decisivo rispetto all'economia della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, con essa, non si asseriva che fosse stata rubata proprio quella documentazione che, a fallimento dichiarato, non sarebbe poi stata consegnata alla curatela, ma solo che, presso il capannone depredato, era custodita — anche ma non solo — tutta la documentazione contabile della Best line. Neanche sarebbero decisive, quand'anche avessero immortalato [OSCURATO:PERSONA] portarsi via dei faldoni, le immagini del sistema di videosorveglianza, che non darebbero alcuna certezza circa la sottrazione proprio delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] di cui il curatore ha segnalato la mancanza e che rilevano ai sensi dell'art. 2214 cod. civ. primo e secondo comma (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). A questo proposito, il Collegio osserva che, da una parte, i ricorrenti non hanno spiegato che quelle immagini avessero, appunto, immortalato proprio la sottrazione di tutte le scritture della [OSCURATO:PERSONA] di cui il curatore ha lamentato la mancanza; dall'altra lo stesso passaggio della denunzia sopra riportato ha chiarito che, in quel capannone, era custodita anche la documentazione concernente altre due società, il che contribuisce a dubitare irrimediabilmente della decisività del dato probatorio che si assume pretermesso. Chiude il cerchio circa l'inammissibilità della denunzia di travisamento della prova la circostanza che lo stesso atto di appello si fosse espresso in termini di "plausibilità" circa il fatto che la documentazione mancante fosse stata asportata da [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo che essa non era indicata in modo specifico nella denunzia di furto. 3. Le altre osservazioni, circa le difficoltà di indicazione della documentazione sottratta da parte di [OSCURATO:PERSONA], propongono — peraltro in termini di mera possibilità — una diversa ricostruzione dei fatti e non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Più in generale, il Collegio osserva, altresì, che i ricorsi presentano tratti di inammissibilità fin dall'impostazione degli argomenti di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamentano tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 4. Avuto specifico riguardo alla posizione della Turchetti — per cui si lamenta una lacuna argomentativa nella decisione avversata — il ricorso è generico, limite comune all'atto di appello, che non conteneva alcuna contestazione alle argomentazioni che il Collegio di primo grado aveva adoperato quanto alla concreta ingerenza dell'imputata nella gestione sociale. Esso era, dunque, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame d.; merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n.10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e con