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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18052/2026

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cato Alessandro-ricorrente-ControMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore ePrefettura di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.451/2026 depositatail 20/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3374/2026Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 18052/2026Data pubblicazione 05/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato Alessandro-ricorrente-ControMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore ePrefettura di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.451/2026 depositatail 20/01/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23 aprile 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 3374/2026Numero sezionale 320/2026Numero di raccolta generale 18052/2026Data pubblicazione 05/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Laura Tricomi
Sentenza Cassazione n. 18052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris