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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09570/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18608/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Campania n. 45/E, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 85 / 10 /201 3 , depositata il 24 maggio 2013; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 1999.

R.G.

N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che:

1. - L’Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 1, in data 26 maggio 2006, notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di contestazione n.

RCBO0300444/2006, attraverso il quale irrogava sanzioni per le ritenute evase relativamente all’anno 1999.

2. - Avverso tale avviso di contestazione la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 513/46/2009, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato.

3. - Interposto gravame dall ’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 85/10/2013 , pronunciata il 17 gennaio 2013 e depositata in segreteria il 24 maggio 2013, dichiarava inammissibile l’appello per inesistenza della notificazione del ricorso.

4. - A vv erso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

5. - La discussione del ricors o è stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 16 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: R.G.

N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. - Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.

Deduce, in particolare, la ricorrente che l’atto di appello era stato erroneamente dichiarato inammissibile, in quanto l’Ufficio aveva indirizzato la relativa notifica presso lo studio di uno dei due domiciliatari della contribuente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Paisiello n. 12, nel cui stabile il dott.

Caffa aveva anche la residenza personale, dalla quale tuttavia si era trasferito; la procedura di notificazione si era quindi conclusa con il deposito dell’atto presso la segreteria della C.T.R., ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 546/1992.

Sostiene, quindi, l’ente impositore che la procedura di notificazione aveva comunque raggiunto il suo scopo, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era regolarmente costituita in grado di appello, dove aveva sviluppato le proprie difese anche nel merito.

7. -Ciò posto, ritiene la Corte che il motivo si fondato.

Ed invero, l’Agenzia delle entrate aveva regolarmente inviato il ricorso in appello per la notificazione presso il domicilio del procuratore costituito della contribuente, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva il proprio studio professionale in Roma, via Paisiello n. 12; il dott.

Caffa, nello stesso edificio, aveva la propria residenza personale, dalla quale tuttavia si era trasferito, pur mantenendo, invece, in detto edificio il proprio studio professionale.

E’ accaduto, quindi, che il portiere dello stabile dichiarasse al messo notificatore, che avrebbe dovuto notificare l’atto di R.G.

N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la sentenza di primo grado, che il dott.

Caffa si era trasferito, e quindi l’Ufficio procedeva alla notifica mediante deposito dell’atto in segreteria della Commissione tributaria ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, mentre – secondo la C.T.R. –avrebbe dovuto effettuare la notificazione presso l’altro procuratore domiciliatario, dott. [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi come, nel caso di specie, non possa parlarsi di inesistenza della notificazione, in quanto questa era stata rivolta correttamente presso uno dei domiciliatari costituiti in primo grado, ed il relativo perfezionamento non era avvenuto per errata indicazione da parte del portiere dello stabile (che aveva evidentemente confuso abitazione e studio professionale), e quindi per circostanze non imputabili al richiedente.

L’art. 330 cod. proc. civ., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l'impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto.

Questa Corte ha tuttavia più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l'inesistenza della notifica, purchéessa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte.

Si è detto infatti che laviolazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d' appello - che deve ordinare la R.G.

N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice- e non sanato dalla costituzione dell' appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass.23 settembre 2019, n. 23593; Cass.24 luglio 2014, n.16801).

Le Sezioni Unite hanno poi di recente tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell'attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l'atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all'attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a ) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non R.G.

N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. , sez.

U. , 20 luglio 2016, n. 14916 ; v. anche Cass. 8 settembre 2022, n. 26511).

Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., la C.T.R. ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie si trattasse di inesistenza della notifica, mentre ricorreva un’ipotesi di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltrotempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica.

8. - Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione, per nuovo giudizio (anche nel merito), e perché provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18608/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Campania n. 45/E, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 85 / 10 /201 3 , depositata il 24 maggio 2013; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 1999. R.G. N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. - L’Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 1, in data 26 maggio 2006, notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di contestazione n. RCBO0300444/2006, attraverso il quale irrogava sanzioni per le ritenute evase relativamente all’anno 1999. 2. - Avverso tale avviso di contestazione la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 513/46/2009, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato. 3. - Interposto gravame dall ’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 85/10/2013 , pronunciata il 17 gennaio 2013 e depositata in segreteria il 24 maggio 2013, dichiarava inammissibile l’appello per inesistenza della notificazione del ricorso. 4. - A vv erso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. - La discussione del ricors o è stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 16 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: R.G. N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. - Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, la ricorrente che l’atto di appello era stato erroneamente dichiarato inammissibile, in quanto l’Ufficio aveva indirizzato la relativa notifica presso lo studio di uno dei due domiciliatari della contribuente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Paisiello n. 12, nel cui stabile il dott. Caffa aveva anche la residenza personale, dalla quale tuttavia si era trasferito; la procedura di notificazione si era quindi conclusa con il deposito dell’atto presso la segreteria della C.T.R., ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 546/1992. Sostiene, quindi, l’ente impositore che la procedura di notificazione aveva comunque raggiunto il suo scopo, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era regolarmente costituita in grado di appello, dove aveva sviluppato le proprie difese anche nel merito. 7. -Ciò posto, ritiene la Corte che il motivo si fondato. Ed invero, l’Agenzia delle entrate aveva regolarmente inviato il ricorso in appello per la notificazione presso il domicilio del procuratore costituito della contribuente, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva il proprio studio professionale in Roma, via Paisiello n. 12; il dott. Caffa, nello stesso edificio, aveva la propria residenza personale, dalla quale tuttavia si era trasferito, pur mantenendo, invece, in detto edificio il proprio studio professionale. E’ accaduto, quindi, che il portiere dello stabile dichiarasse al messo notificatore, che avrebbe dovuto notificare l’atto di R.G. N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la sentenza di primo grado, che il dott. Caffa si era trasferito, e quindi l’Ufficio procedeva alla notifica mediante deposito dell’atto in segreteria della Commissione tributaria ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, mentre – secondo la C.T.R. –avrebbe dovuto effettuare la notificazione presso l’altro procuratore domiciliatario, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi come, nel caso di specie, non possa parlarsi di inesistenza della notificazione, in quanto questa era stata rivolta correttamente presso uno dei domiciliatari costituiti in primo grado, ed il relativo perfezionamento non era avvenuto per errata indicazione da parte del portiere dello stabile (che aveva evidentemente confuso abitazione e studio professionale), e quindi per circostanze non imputabili al richiedente. L’art. 330 cod. proc. civ., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l'impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto. Questa Corte ha tuttavia più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l'inesistenza della notifica, purchéessa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte. Si è detto infatti che laviolazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d' appello - che deve ordinare la R.G. N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice- e non sanato dalla costituzione dell' appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass.23 settembre 2019, n. 23593; Cass.24 luglio 2014, n.16801). Le Sezioni Unite hanno poi di recente tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell'attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l'atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all'attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a ) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non R.G. N.18608/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. , sez. U. , 20 luglio 2016, n. 14916 ; v. anche Cass. 8 settembre 2022, n. 26511). Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., la C.T.R. ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie si trattasse di inesistenza della notifica, mentre ricorreva un’ipotesi di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltrotempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica. 8. - Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione, per nuovo giudizio (anche nel merito), e perché provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa
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