CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 24393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Foggia del 2 febbraio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 18 febbraio 2023, il G.I.P. del Tribunale di Foggia convalidava il provvedimento emesso in data 2 febbraio 2023, con cui il Questore di Foggia aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto di accedere per 3 anni ai luoghi, in Italia e all'estero, dove si svolgono partite di calcio in cui siano impegnate squadre italiane e straniere, l'ulteriore prescrizione di presentarsi, per la dur'ata di un anno, presso la Questura di Foggia in occasione di ogni partita disputata in casa e in trasferta dalla squadra di calcio del Foggia. Il provvedimento del Questore, in particolare, veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 7 novembre 2022 durante la partita di serie C tra Foggia e Avellino disputata presso lo stadio "Zaccheria" di Foggia. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. pugliese, Mazzola, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore è stato notificato a Mazzola il 16 febbraio 2023 alle ore 12, mentre la convalida del G.I.P. risale al 18 febbraio 2023, alle ore 9.30, avendo così il G.I.P. omesso di valutare la memoria difensiva che era stata spedita a mezzo p.e.c. alle 11.45 del 18 febbraio 2023, memoria in cui era stata rimarcata la condotta marginale e passiva di Mazzola. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva tempestivamente depositata. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.Ciò posto, come rilevato anche dall'Avvocato generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questorile all'interessato non può essere ritenuto osservato. E invero il provvedimento del Questore di Foggia del 2 febbraio 2023 risulta notificato a Mazzola il 16 febbraio 2023 alle ore 12, come risulta dalla disamina della notifica in atti, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 18 febbraio 2023 alle ore 9.30, orario chiaramente riportato sia nel provvedimento del giudice che nel timbro di cancelleria attestante il deposito dell'atto. 2. Dunque, non è stato rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito peraltro al G.I.P. di valutare la memoria difensiva trasmessa entro la scadenza del termine, per cui si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, da ciò conseguendo la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Foggia del 2 febbraio 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma secondo dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Foggia del 2 febbraio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispo