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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 38803/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo ex art. 240-bis cod. pen. emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale in data 4 maggio 2022, avente ad oggetto la somma di danaro contante pari ad euro 140.920,00 in relazione al reato di usura contestato al ricorrente.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti giustificativi della misura.

Sotto il profilo del fumus commissi delicti, il ricorrente sostiene che gli elementi investigativi sarebbero insufficienti, risultando dagli atti solo le dichiarazioni della persona offesa rimaste prive di ogni riscontro.

Anche in relazione al periculum in mora, l'ordinanza non risulterebbe motivata, posto che il ricorrente aveva un conto corrente capiente ed un immobile in proprietà.

Il denaro, inoltre, sarebbe proveniente da redditi non denunciati al fisco, relativi all'attività di ambulante svolta dal ricorrente fin da epoca remota e non ricollegabile alle contestate condotte di usura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2.Quanto alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento alle dichiarazioni della persona offesa ed ai riscontri rivenienti dall'esito della perquisizione effettuata nei confronti del ricorrente, con il ritrovamento non solo della somma ingente di denaro contante in sequestro, ma anche di una contabilità relativa, allo stato delle indagini, ad altre vicende ricollegabili a prestiti ad usura.Il ricorso tende ad aggredire un presunto difetto motivazionale che non determina alcuna violazione di legge, ponendo solo questioni relative al merito del giudizio ed alla tenuta degli elementi investigativi.

3. Quanto al periculum in mora, il ricorso è generico rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, che ha messo in luce la già rilevata attività del ricorrente di occultamento delle somme di danaro ed il pericolo di dispersione di esse, in sintonia con i principi di diritto pure correttamente richiamati dal Tribunale con il riferimento alla sentenza delle SS.UU.

Ellade, n. 36959 del 2021.

4. Quanto alla sproporzione tra quanto in sequestro e le presunte attività lecite del ricorrente, il Tribunale ha bene messo in luce che l'interessato non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi fin da epoca remota (dal 2007), risultando una mera illazione difensiva la circostanza che le somme in danaro fossero frutto di evasione fiscale commessa prima che venisse prevista dalla legge l'impossibilità di documentare tale provenienza del cespite da parte dell'interessato, intervenuta con la nuova formulazione dell'art. 240-bis cod. pen. attraverso il D.L.vo n. 21 del 2018.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo ex art. 240-bis cod. pen. emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale in data 4 maggio 2022, avente ad oggetto la somma di danaro contante pari ad euro 140.920,00 in relazione al reato di usura contestato al ricorrente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti giustificativi della misura. Sotto il profilo del fumus commissi delicti, il ricorrente sostiene che gli elementi investigativi sarebbero insufficienti, risultando dagli atti solo le dichiarazioni della persona offesa rimaste prive di ogni riscontro. Anche in relazione al periculum in mora, l'ordinanza non risulterebbe motivata, posto che il ricorrente aveva un conto corrente capiente ed un immobile in proprietà. Il denaro, inoltre, sarebbe proveniente da redditi non denunciati al fisco, relativi all'attività di ambulante svolta dal ricorrente fin da epoca remota e non ricollegabile alle contestate condotte di usura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2.Quanto alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento alle dichiarazioni della persona offesa ed ai riscontri rivenienti dall'esito della perquisizione effettuata nei confronti del ricorrente, con il ritrovamento non solo della somma ingente di denaro contante in sequestro, ma anche di una contabilità relativa, allo stato delle indagini, ad altre vicende ricollegabili a prestiti ad usura.Il ricorso tende ad aggredire un presunto difetto motivazionale che non determina alcuna violazione di legge, ponendo solo questioni relative al merito del giudizio ed alla tenuta degli elementi investigativi. 3. Quanto al periculum in mora, il ricorso è generico rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, che ha messo in luce la già rilevata attività del ricorrente di occultamento delle somme di danaro ed il pericolo di dispersione di esse, in sintonia con i principi di diritto pure correttamente richiamati dal Tribunale con il riferimento alla sentenza delle SS.UU. Ellade, n. 36959 del 2021. 4. Quanto alla sproporzione tra quanto in sequestro e le presunte attività lecite del ricorrente, il Tribunale ha bene messo in luce che l'interessato non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi fin da epoca remota (dal 2007), risultando una mera illazione difensiva la circostanza che le somme in danaro fossero frutto di evasione fiscale commessa prima che venisse prevista dalla legge l'impossibilità di documentare tale provenienza del cespite da parte dell'interessato, intervenuta con la nuova formulazione dell'art. 240-bis cod. pen. attraverso il D.L.vo n. 21 del 2018. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D
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