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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 10601/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge nonché contraddittorietà della motivazione con una cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, è manifestamente infondato, rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell’imputata come ricettazione di lieve entità, alla luce dell’ingente valore del modulo di riscossione ricettato e delle modalità della condotta indicative di una progettualità delittuosa(si veda pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, inoltre, che non è ravvisabile l’eccepita contraddizione motivazionale in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in considerazione del comportamento collaborativo della ricorrente che ha ammesso tutti gli addebiti e manifestato piena resipiscenza nel corso del giudizio, circostanze di natura soggettiva del tutto diverse da quelle poste a fondamento del rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen. invocata dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge nonché contraddittorietà della motivazione con una cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, è manifestamente infondato, rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell’imputata come ricettazione di lieve entità, alla luce dell’ingente valore del modulo di riscossione ricettato e delle modalità della condotta indicative di una progettualità delittuosa(si veda pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, inoltre, che non è ravvisabile l’eccepita contraddizione motivazionale in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in considerazione del comportamento collaborativo della ricorrente che ha ammesso tutti gli addebiti e manifestato piena resipiscenza nel corso del giudizio, circostanze di natura soggettiva del tutto diverse da quelle poste a fondamento del rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen. invocata dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026
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