CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 27852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7473/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impudnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; ..'-/tenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitdmità, perché costituiti da dogiianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagati e disattesi con corretti arcornenti giuridici dal giudice di merito; Joisiderato, infatti, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e purita.e in relazione alla valutazione dell'imputabilità, là dove ha osservato che dalle due perizie disposte in sede dibattimentale era emersa solo una parziale compromissione della capas:Cà di intendere e di vo:ere già valutata ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 89 coci.peri. e ca-nunque non sufficiente ad escludere l'imputabilità; .Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricer:-erte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] ammende. P. Q. M. Dichiai-a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ccis deciso il 05/06/2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] jibeiZsze L) i: u •.-; i T i .1 C