CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03631/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato né con riferimento alle condanne per il reato di porto d'arma né con rifermento alle condanne per il reato di ricettazione, in quanto non prova a spiegare perché sia sbagliata la ricostruzione in diritto del giudice dell'esecuzione sull'esaurimento del reato di porto d'arma con la fine del porto in luogo pubblico della stessa e la commissione di un nuovo reato in occasione del successivo porto in luogo pubblico avvenuto otto giorni dopo, e la ricostruzione in fatto dello stesso giudice sulla circostanza che la condanna per ricettazione del Tribunale di Pavia del 27 settembre 2017 non riguardasse armi, ma automobili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr