CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di appello, è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma formula delle considerazioni astratte sul trattamento sanzionatorio. Inoltre, non può che notarsi come la sentenza impugnata, pur dichiarando l'appello inammissibile, scenda anche nel merito delle censure proposte, ancorchè inammissibili, e le analizza nel merito, per quanto evocato dalla difesa. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n, 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 m