CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2025
Cassazione n. 29054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 )G.S. (C.F.: CodiceFiscale_5 )rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 68H14 F205G)-ricorrenti-nei confronti diALLIANZ S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei le-gali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 69L27 F839W)-controricorrente - ricorrente in via incidentale-nonchéCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappre-sentante pro temporeRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 1 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VRA CRLData pubblicazione 03/11/202555L05 L219S)01382041000), in persona del Presidente, legale rappre-sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 64L27 H501M)[OSCURATO:PERSONA] 2013 BASKETBALL ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre-sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FDLRNT 66D13 F205F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79H02A182O)-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torinon. 579/2024, pubblicata in data 21 giugno 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza indata 16 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da requi-sitoria scritta in atti, chiedendo «che la Corte accolga il primomotivo del ricorso di S.G. e il quinto motivo del ricorso inciden-tale dei genitori di S.G, respinti tutti gli altri motivi; accolgaaltresì il ricorso incidentale della compagnia A.»;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente W.E.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti X.T. e G.S. ;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente (e ricorrente in via inci-dentale) [OSCURATO:SOCIETA].;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vaira, per il controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA];l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente F.I.P.;Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]rato 2013 Basketball.W.E. ha agito in giudizio nei confronti del Comune diSan [OSCURATO:PERSONA] e dell’Associazione sportiva ASD2013 [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento deigravi danni subiti in seguito ad un incidente avvenuto nel corsodi un incontro di pallacanestro del campionato regionale diprima divisione, tenutosi presso il palazzetto sportivo di pro-prietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA], al quale parte-cipava come componente della squadra della predetta associa-zione, che gestiva l’impianto.La ASD 2013 [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio ladell’evento dannoso che, a sua volta, ha chiamato in giudizio lapropria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]..Sono, altresì, intervenuti nel giudizio X.T. e G.S.[...] , genitori dell’attore, chiedendo il risarcimento dei dannisubiti in proprio, in conseguenza dell’evento dannoso occorsoal figlio.Le domande degli attori e degli interventori sono state parzial-mente accolte dal Tribunale di Alessandria, che ha ritenuto re-sponsabili dell’evento dannoso, in concorso, la ASD 2013 [OSCURATO:PERSONA] (per una quota di responsabilità del 40%), laSan [OSCURATO:PERSONA] (per una quota di responsabilità del20%), condannando tali soggetti, in solido, al pagamento: a) infavore di W.E. dei seguenti importi: a1) € 522.137,34a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori; a2) €294.212,84, a titolo di spese mediche, oltre accessori; a3) €211.703,32 a titolo di danno patrimoniale da perdita capacitàlavorativa specifica, oltre accessori”; b) in favore di G.S.Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025Vitale: b1) € 269.200,00 a titolo di danno non patrimoniale daData pubblicazione 03/11/2025lesione del rapporto parentale, oltre accessori; b2) €10.822,34, a titolo di danno non patrimoniale personale, oltreaccessori; b3) € 104.507,77 a titolo di danno patrimoniale perperdita redditi da lavoro, oltre accessori; b4) € 27.892,15 perspese vive per viaggi e alloggio, oltre accessori; c) in favore diX.T. € 269.200,00, a titolo di danno non patrimonialeda lesione del rapporto parentale, oltre accessori.Il tribunale ha, inoltre: d) accolto «le domande di regressoavanzate da ASD Monferrato 2013 Basketball contro gli altri dueenti convenuti per il caso in cui sia costretta a pagare agli attorioltre il 40% del danno e delle spese a questi liquidati (fattosalvo quanto stabilito al successivo punto7)»; e) condannato«ASD Monferrato 2013 Basketball a tenere indenne, nel limitedel 20% della responsabilità ad esso attribuibile, il Comune diSan [OSCURATO:PERSONA] per quanto tale ente sarà costretto apagare alle parti attrici in forza delle condanne di cui ai punti»precedenti; f) condannato «[OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne, nellimite del 40% della responsabilità ad essa attribuibile, F.I.P.stretto a pagare alle parti attrici in forza delle condanne di cuiai punti» precedenti.La Corte d’appello di Torino, in corrispondente riforma della de-cisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell’appelloprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2013 Basketball e degliappelli incidentali proposti da F.I.P. e da [OSCURATO:SOCIETA]., nonchéin parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto daW.E. 1) ha rideterminato le quote di responsabilità so-lidale tra gli enti responsabili dell’evento dannoso, riconoscen-dola nella misura di un terzo ciascuno; 2) ha ridotto la voce deldanno patrimoniale per spese mediche liquidato in favore diW.E. nella minor somma di € 257.486,98; 3) ha ridottol’importo del risarcimento del danno non patrimoniale parentaleRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025in favore di G.S. e di X.T. ad € 45.000,00Data pubblicazione 03/11/2025ciascuno, oltre accessori; 4) ha ridotto l’importo del danno pa-trimoniale da lucro cessante liquidato in favore di G.S.[.. nella misura di € 69.129,00 oltre accessori; 5) ha condan-nato la ASD Monferrato 2013 Basketball a tenere indenne il Co-mune di [OSCURATO:PERSONA] per quanto pagato in virtùdella presente sentenza, entro il limite della quota di responsa-bilità di pertinenza della ASD medesima (pari a un terzo); 6) haaccolto la domanda di regresso avanzata dalla ASD Monferrato2013 Basketball nei confronti delle due coobbligate solidali, inrelazione a quanto pagato a favore dei danneggiati, in misurasuperiore all’entità della propria quota di obbligazione solidale.Ricorrono, con separati e successivi ricorsi: a) W.E.sulla base di quattro motivi; b) X.T. e G.S. ,sulla base di cinque motivi.Resistono: a) [OSCURATO:SOCIETA]., con due distinti controricorsi (inrelazione ai due ricorsi successivi); tale società propone, a suavolta, ricorso incidentale nei confronti di X.T. e [..G.S. , sulla base di un unico motivo; b) il Comune di SanSalvatore Monferrato, con due distinti controricorsi (in relazioneai due ricorsi successivi); c) la F.I.P., con due distinti controri-corsi (in relazione ai due ricorsi successivi); d) la ASD Monfer-rato 2013 Basketball, con due distinti controricorsi (in relazioneai due ricorsi successivi).È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.Il ricorrente W.E. nonché i controricorrenti Comune diSan [OSCURATO:PERSONA] e ASD Monferrato 2013 Basketballhanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..Ragioni della decisione1. Ricorso principale proposto da W.E.1.1 Con il primo motivo si denunzia «ex art. 360 c. 1 n. 3)c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,1226, 2056, 2051 e/o 2043 cod. civ. per aver la Corte d’AppelloRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025erroneamente applicato un coefficiente di capitalizzazione perData pubblicazione 03/11/2025la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativaspecifica subito da W.E. che non risulta aggiornato néscientificamente corretto, così violando e/o falsamente appli-cando il principio di integralità del risarcimento e di equità. LaCorte territoriale, infatti, confermando la sentenza di primogrado sul punto, ha applicato una formula proposta dall’Osser-vatorio sulla Giustizia Civile di Milano sul danno nel febbraio2020 con utilizzo come tasso di rendimento annuo quello deiBTP trentennali, che tuttavia è stata superata e disattesa, inquanto non aggiornata né scientificamente corretta, dal mede-simo Osservatorio con la pubblicazione il 25.5.2023 delle Ta-belle del Tribunale di Milano sulla capitalizzazione anticipata diuna rendita».Il motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erro-nea in diritto, nella parte in cui ha confermato il criterio di ca-pitalizzazione della rendita futura, ai fini della liquidazione deldanno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa speci-fica, utilizzato dal giudice di primo grado e fondato, tra l’altro,sul rendimento annuo del tasso dei B.T.P. trentennali, criterioproposto dall’Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribu-nale di Milano già dal 2020 e in uso in diversi uffici giudiziari, inquanto ritenuto legittimo e scientificamente adeguato, al mo-mento della decisione di primo grado, pur essendo sopravve-nuto – benché solo dopo tale decisione – un nuovo “criteriotabellare”, sempre proposto dall’Osservatorio di Milano, in cuisi indicava un diverso criterio di capitalizzazione, che si sostieneessere scientificamente preferibile e più favorevole all’attore.1.1.1 Il giudice di primo grado aveva proceduto alla liquida-zione del danno patrimoniale da perdita dei presumibili redditifuturi, sulla base della seguente motivazione:Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025«Quanto al modo in cui tale danno può essere liquidato a normaData pubblicazione 03/11/2025dell’art. 137/3 D.Lgs. 209 /2005 - riferibile all’ipotesi in cui ildanneggiato, come nel caso di specie, non sia titolare di unreddito monetario – il suddetto danno deve essere liquidatomoltiplicando il valore pari al triplo della pensione sociale annua(criterio applicabile al caso di specie, anche a seguito di Cass.ord. 8896/2016) per un coefficiente di capitalizzazione, indivi-duato tra quelli di maggior affidamento. A tal proposito, la Su-prema Corte di Cassazione (vedi Cass. 20615/2015) ha esclusola possibilità di applicare i coefficienti di cui al R.D. 9 ottobre1922, n. 1402, ormai obsoleti a causa dell’innalzamentodell’aspettativa di vita e dell’abbassamento dei saggi di inte-resse, pena una liquidazione parziale del danno; per contro haaffermato la libertà del Giudice di merito di adottare i coeffi-cienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, “purché aggior-nati e scientificamente corretti”, come quelli in vigore per lacapitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, op-pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica mate-ria del risarcimento del danno aquilano (come quelli di cui all'In-contro di Studio del CSM tenuto in data 30 giugno-1 luglio 1989a Trevi). Si osserva però che le tabelle preconfezionate hannoun duplice inconveniente: da un lato sono riferite all’intera vita(media) dell’infortunato, tanto che si ovvia all’inconveniente,applicando al calcolo il cd. “scarto differenziale” tra vita fisica evita lavorativa; dall’altro, il tasso di interesse legale (nel 2021pari allo 0,05%) utilizzato al momento della loro creazione noncorrisponde all’attuale evoluzione dei tassi di rendimento. Sidecide pertanto di utilizzare una formula (proposta dall’Osser-vatorio di Milano sul Danno, nel febbraio 2020) che contempladirettamente i presumibili anni di minor reddito da lavoro,senza l’utilizzo di coefficienti di capitalizzazione che siano cal-colati in base alla durata totale della vita, ed utilizzando cometasso di rendimento annuo quello dei BTP che abbiano unaRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025durata simile a quella da calcolare. Nel caso di specie, l’infortu-Data pubblicazione 03/11/2025nato ha davanti a sé 43 anni di vita lavorativa (67-24); la pen-sione sociale minima, ad oggi, è di euro 523,83 mensili (fonteINPS) e dunque, tenuto conto delle tredici mensilità, l’ammon-tare annuo della pensione sociale risulta di euro 6.809,79, il cuitriplo è pari ad Euro 20.429,37; va considerato un tasso di in-teresse (rendimento dei Btp a trent’anni, collocati nel dicembre2022) al 3,86%. Si applica in definitiva la seguente formula20.429,37*(1-(1+3,86%) ^ -43)/3,86% = 423.406,63. Taleimporto è però riferito ad un’incapacità totale di produrre red-dito, mentre nel caso di specie, come abbiamo visto, l’infortunioinciderà in una percentuale pari al 50% sulla capacità di lavorodell’infortunato. In definitiva si liquida per tale voce di danno lasomma di Euro 423.406,63x 0,50 = Euro 211.703,32».La statuizione della corte d’appello, che ha disatteso il gravamedel ricorrente volto a contestare tale decisione, sull’assuntoche, successivamente ad essa, lo stesso Osservatorio di Milanoaveva indicato diversi criteri ai fini della capitalizzazione di unarendita futura, è motivata come segue: «l’applicazione del cri-terio suddetto non risulta tuttavia erronea e corrisponde ai pa-rametri equitativi comunemente in uso al momento della pro-nuncia e non errati tecnicamente, per cui la mera sopravve-nienza di nuove tabelle non normative più favorevoli in cui frale varie metodiche indicate come potenzialmente valide, ne èpoi stata scelta una diversa non pare giustificare la riforma delcapo della sentenza, che non risulta viziato da errore o viola-zione di legge alcuna».1.1.2 Lo stesso pubblico ministero, che ha chiesto l’accogli-mento del motivo di ricorso in esame, sostiene, in sostanzialeadesione agli assunti di parte ricorrente, che la decisione dellacorte d’appello violerebbe il principio per cui «il giudice d’ap-pello nel risarcire il danno deve “utilizzare i parametri vigenti almomento della decisione, se questi sono mutati nelle more delRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025giudizio” in quanto “la liquidazione effettuata sulla base di Ta-Numero di raccolta generale 29054/2025belle non più attuali si risolverebbe, infatti, in una non corretta Data pubblicazione 03/11/2025applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 cod.civ.” (vedi ad esempio Cass. 29320/22; Cass. 21245/16 e Cass.19387/16). Inoltre, in termini generali, vi è l’obbligo del giudicedi merito di utilizzare “coefficienti aggiornati e scientificamentecorretti” (vedi per tutte Cass. 16913/19 e Cass. 10499/17). Eb-bene, nella specie, quelli adoperati dal Tribunale e confermatidalla Corte d’appello alla luce delle nuove tabelle milanesi ap-provate nel 2023 risultavano non solo non aggiornati ma anchenon scientificamente corrette, emergendo dalla relazione illu-strativa delle nuove tabelle, i cui passaggi sul punto sono te-stualmente riportati in ricorso (a pag. 19), che il criterio deltasso di rendimento dei BTP a trent’anni fosse “inattendibile”per essere detti tassi “gravemente influenzati da serie oscilla-zioni derivanti da congiunture anche di politica economica (vedirelazione Eibenstein)”. Laddove invece il criterio suggerito indette nuove tabelle, ossia quello dei “tassi pluriennali reali dimercato correlati a rilevazioni periodiche e ufficiali di Enti digaranzia legati alle Autorità della UE”, fosse quello più stabile e1.1.3 La tesi prospettata del ricorrente e fatta propria dal pub-blico ministero rappresenta una applicazione, condotta alleestreme conseguenze, di quello che è stato definito come unasorta di processo di “normativizzazione” delle cd. “tabelle mila-nesi” predisposte per la liquidazione del danno biologico, pro-cesso che si afferma avere avuto origine a partire da un arrestodel 2011 di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del07/06/2011) e che, peraltro, è stato esso stesso oggetto di suc-cessive precisazioni che ne hanno più esattamente individuatoe delimitato la effettiva portata. È stato, infatti, e quanto meno,dapprima esplicitamente chiarito che i criteri di cui alle suddettetabelle non hanno affatto valore normativo, ma possonoRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025assumere rilievo esclusivamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c.,Numero di raccolta generale 29054/2025come parametri per la valutazione equitativa del danno non pa- Data pubblicazione 03/11/2025trimoniale alla persona (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n.4447 del 25/02/2014); si è, altresì, successivamente, avvertitoche «in sede di legittimità, l’allegazione di avvenuta applica-zione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente“ex se” ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, delcriterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denun-cia essere accompagnata dall’esposizione delle ragioni che, inconcreto, hanno determinato l’incongruo ricorso al criterio inparola» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8884 del 13/05/2020;conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 16924 del 19/06/2024).Nel caso di specie si pretenderebbe, in primo luogo, di esten-dere i principi sopra richiamati, che ravvisano la concretizza-zione del parametro dell’equità in quello tabellare, anche al dilà dell’ambito della liquidazione equitativa del danno biologico,applicandoli pure alla individuazione del criterio matematico dautilizzare per la capitalizzazione di una rendita futura, nel diffe-rente caso della liquidazione del danno patrimoniale da perditadi un reddito futuro.In particolare, poi, si invoca una ulteriore specificazione dell’in-dirizzo in questione, assumendosi, in sostanza, che, ai fini dellaliquidazione equitativa di qualunque tipologia di danno, rileve-rebbe sempre il “criterio tabellare milanese” più recente dispo-nibile, anche se sopravvenuto alla decisione impugnata, comese si trattasse di un novum normativo applicabile retroattiva-mente al giudizio in corso, tanto da arrivare a giustificare finan-che l’impugnazione di una decisione che abbia, del tutto corret-tamente, applicato il “criterio tabellare” più aggiornato esi-stente e disponibile al momento in cui essa è stata assunta,sulla base della pretesa dell’applicazione di un nuovo e diverso“criterio tabellare” più favorevole, benché solo successivamentesopravvenuto.Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/20251.1.4 Si premette che, con riguardo alla questione dei criteriNumero di raccolta generale 29054/2025da utilizzare per la capitalizzazione anticipata di una rendita, ai Data pubblicazione 03/11/2025fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di unreddito futuro, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempochiarito che non può ritenersi soddisfacente l’utilizzazione delletabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, dovendo essere adottaticriteri «di maggiore affidamento – in quanto aggiornati e scien-tificamente corretti –, quali, ad esempio, quelli approvati conprovvedimenti normativi per la capitalizzazione delle renditeprevidenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specifica-mente nella materia del danno aquiliano» (cfr., ex multis:Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16913 del 25/06/2019; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9002del 21/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13727 del 02/05/2022),come del resto correttamente affermato dagli stessi giudici dimerito.L’utilizzazione del criterio di capitalizzazione di cui al R.D. n.1403 del 1922, è stata, in effetti, ritenuta idonea esclusiva-mente nel caso in cui fossero adottati correttivi relativamentealla durata media della vita e ai tassi di interesse ritenuti ade-guati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15738 del 02/07/2010;Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 02/03/2004; per la necessità dicorrezione dei coefficienti di capitalizzazione previsti dal R.D. n.1403 del 1922, cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 20615 del14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10499 del 28/04/2017; Sez.3, Sentenza n. 16913 del 25/06/2019).L’individuazione dei concreti parametri per l’adeguamentodell’aspettativa di vita e dei tassi di interesse, a correzione diquelli previsti dal R.D. n. 1403 del 1922, è, d’altra parte, daritenersi integrare una valutazione di fatto, in applicazione diun criterio equitativo, incensurabile in sede di legittimità, inquanto sostenuta da adeguata motivazione (se non apparentené insanabilmente contraddittoria sul piano logico).Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/20251.1.5 Tanto premesso, si osserva, innanzi tutto, che le “tabelle”Data pubblicazione 03/11/2025(in particolare, quelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustiziacivile presso il Tribunale di Milano) sulla liquidazione del dannobiologico, le quali traggono la loro prima origine da un “censi-mento delle prassi di liquidazione passate”, a fini di uniformitànella determinazione di un valore patrimoniale per compensarela lesione al bene della salute, hanno una natura radicalmentediversa, sul piano ontologico, dalla individuazione dei possibilicriteri matematici da adottare ai fini della capitalizzazione anti-cipata di una rendita futura, indicazione che viene definita come“tabella” da parte del ricorrente, ma che in realtà costituisceesclusivamente un suggerimento offerto, da parte di un orga-nismo senza alcuna autorità ufficiale (il già citato Osservatorioper la giustizia civile presso il Tribunale di Milano), relativa-mente al criterio scientifico di calcolo più opportuno da utiliz-zare per la «capitalizzazione anticipata di una rendita».Di conseguenza, anche il richiamo ai principi di diritto relativi alvalore di «parametri per la valutazione equitativa del danno nonpatrimoniale alla persona, ai sensi dell’art. 1226 c.c.» dei criteritabellari a tal fine predisposti dai vari organismi di osservazionedelle prassi attivi presso gli uffici giudiziari non è in alcun modoutilizzabile in relazione alla presente, e del tutto differente, fat-tispecie, che riguarda la liquidazione di un danno patrimonialee, segnatamente, l’individuazione dei criteri di calcolo da utiliz-zare per la capitalizzazione anticipata di una rendita futura.In questo caso, il criterio utilizzato dal giudice del merito per lacapitalizzazione anticipata della rendita, a differenza di quantoavviene per la liquidazione equitativa del danno non patrimo-niale alla persona, non si basa e non può basarsi sul censimentodelle prassi di liquidazione passate, ma costituisce l’esito di unaserie di accertamenti di fatto, conseguiti all’applicazione di cri-teri scientifici prognostici previamente determinati e non mani-festamente implausibili in relazione alle cognizioni tecniche delRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 12 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025tempo della decisione: accertamenti i quali stanno alla base, aData pubblicazione 03/11/2025loro volta, della individuazione della più congrua finale liquida-zione equitativa del danno patrimoniale nel caso concreto.L’effettivo “aggiornamento” di tale criterio e la sua adeguatezzascientifica, anche in relazione alle peculiarità del caso concreto,restano oggetto di una valutazione in fatto che sfocia poi in unavalutazione equitativa, operazioni certamente tutte riservate algiudice del merito, il quale, ovviamente, non potrà che effet-tuarle sulla base dei dati scientifici disponibili, nel momento incui adotta la decisione, e dei parametri da lui accertati comequelli più idonei a regolare la fattispecie concreta al suo esame.In tale ottica, le proposte provenienti dagli operatori, sia pureorganizzati, ma in organismi istituzionalmente privi di poterinormativi, che propongano, aggiornino o modifichino l’indica-zione di criteri ritenuti quelli preferibilmente da adottare perl’operazione di capitalizzazione, certamente non potrebbero de-terminare la impugnabilità, sotto il profilo della violazione dilegge, e la riforma di decisioni di merito, corrette in fatto e indiritto al momento in cui sono assunte.D’altra parte, in linea generale, è arduo ammettere – sul pianologico e su quello giuridico – la possibilità di impugnare fonda-tamente una sentenza, corretta in fatto e conforme a diritto,nel momento in cui è emessa, per ragioni sopravvenute diverseda una eventuale modifica normativa immediatamente applica-bile ai processi in corso.1.1.6 È opportuno sottolineare che, alla base della liquidazionedel danno patrimoniale da perdita di presumibili redditi futuri,rilevano necessariamente una serie di accertamenti di fatto, ol-tre che la specifica valutazione equitativa delle circostanze delcaso concreto: si tratta, infatti, in primo luogo, di individuare lacorrettezza scientifica di determinate operazioni aritmetiche edeconomiche, ma pur sempre con riguardo alle particolari circo-stanze della fattispecie concreta, le quali variano di caso in casoRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 13 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025e, quindi, possono portare legittimamente a considerare appro-Data pubblicazione 03/11/2025priati, nelle singole ipotesi, criteri anche diversi tra loro, al con-trario di quello che avviene per la liquidazione del danno biolo-gico, laddove invece prevalgono, evidentemente, esigenze diuniformità di trattamento relativamente al valore della personaumana.Di conseguenza, va escluso in radice che, in relazione a talespecifico oggetto, si possa attribuire a cd. “tabelle” di caratteregenerale ed astratto, predisposte da organismi non legislativi,di qualunque natura, benché operanti presso organi giudiziari,un valore idoneo a concretizzare in ogni caso il parametro equi-tativo di cui all’art. 1226 c.c..Al contrario, l’unica valutazione consentita, in siffatta fattispe-cie, è quella ordinaria, possibile con riguardo agli accertamentidi fatto operati dal giudice adìto ed alla corretta specificazionedei non manifestamente implausibili elementi considerati ai finidella valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c..1.1.7 Nella specie, l’individuazione dei più appropriati coeffi-cienti di capitalizzazione da utilizzare per il caso concreto inesame risulta argomentata dal giudice di primo grado sulla basedi un’ampia motivazione, del tutto adeguata e priva di contrad-dizioni logiche; e i relativi criteri sono stati ritenuti dalla corted’appello «corrispondenti ai parametri equitativi comunementein uso al momento della pronuncia e non errati tecnicamente»,quindi, in sostanza, sia aggiornati che corretti scientificamente,con riguardo al caso concreto.Si tratta di un accertamento di fatto attinente al caso concreto,per di più alla base di una valutazione pur sempre equitativa,che senz’altro rientra nella sfera discrezionale riservata al giu-dice del merito, e sul quale, quindi, non potrebbero certo pre-valere le considerazioni del tutto generali ed astratte contenutenella cd. “nuova tabella milanese”, sopravvenuta alla sentenzadi primo grado, che affermano essere preferibile un diversoRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 14 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025criterio di liquidazione per tutti i casi di capitalizzazione di unaData pubblicazione 03/11/2025rendita futura.D’altra parte, è appena il caso di osservare che i criteri indicatinella cosiddetta “nuova tabella”, oltre ad essere astratti e,come tali, non necessariamente adeguati alla singola fattispecieconcreta, risultano, nei loro stessi fondamenti scientifici,quanto meno opinabili e, anzi, sono stati oggetto di critiche an-che serrate proprio sotto questo aspetto.Essi, quindi, certamente non potrebbero essere assunti, inquanto tali, come una specificazione in qualche modo vinco-lante del parametro dell’equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c..Né assurge a violazione di legge l’individuazione di un criteriopiuttosto che di un altro, purché quello prescelto non sia mani-festamente implausibile: e tanto neppure sotto il profilo del-lacontestazione della premessa del comune uso del criterio, talepeculiarità non rappresentandone, di per sé sola considerata,un requisito indefettibile.1.1.8 In definitiva, le censure formulate con il motivo di ricorsoin esame, per un verso, non colgono nel segno, nella denunciadella pretesa violazione delle norme di diritto richiamate, men-tre finiscono, per ogni altro profilo, per risolversi nella conte-stazione di accertamenti di fatto alla base di una valutazioneequitativa, che risultano sostenuti da adeguata motivazione,non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoriasul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.1.2 Con il secondo motivo si denunzia «ex art. 360 c. 1 n. 3)c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,1226, 1227, 2056, 2051 e/o 2043 cod. civ. nonché degli artt.112, 342, 345, 153 e 294 c.p.c. per aver erroneamente la Corted’Appello riformato la sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva riconosciuto in favore di W.E. l risarcimento dellespese mediche e di cura sostenute privatamente successiva-mente al deposito della CTU e per aver erroneamente disattesoRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 15 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025la richiesta dello stesso di vedersi riconosciuto il risarcimentoData pubblicazione 03/11/2025delle spese mediche e di cura sostenute privatamente succes-sivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni delprimo grado e sino alla sentenza d’appello.Con il terzo motivo si denunzia «ex art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227,2056, 2051 e/o 2043 cod. civ. per aver erroneamente la Corted’Appello escluso il risarcimento delle spese mediche e di curafuture che W.E. dovrà sostenere vita natural durante,omettendo altresì di pronunciare sulla domanda subordinata diW.E. con conseguente nullità della sentenza ex art. 360c. 1 n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 e 112 c.p.c.».Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiun-tamente, in quanto connessi logicamente e giuridicamente.Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili.1.2.1 Il ricorrente contesta la decisione impugnata in relazionealla statuizione con la quale gli è stato riconosciuto solo in parteil risarcimento delle spese mediche sostenute per il trattamentodei danni alla salute conseguiti all’evento dannoso, con esclu-sione di quelle sostenute presso strutture private, ancheall’estero (unitamente ai relativi costi connessi, di viaggio e al-loggio), limitatamente al periodo successivo alla stabilizzazionedelle sue condizioni e, in particolare, per il periodo successivoallo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio (e fino alladata della decisione), nonché per quello successivo alla deci-sione stessa (motivazione a pagg. da 62 a 65 della sentenzaimpugnata), ivi incluse, quindi, le spese future.1.2.2 La corte d’appello ha ammesso integralmente la risarci-bilità delle spese di cura e riabilitazione (con tutti i costi con-nessi) sostenute dal ricorrente W.E. presso struttureprivate, anche estere, nel corso del periodo della sua invaliditàtemporanea, ritenendole necessarie ai fini della migliore e piùcorretta stabilizzazione della sua situazione di salute (in ordineRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 16 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025a tale statuizione non sono stati avanzati motivi di ricorso, daData pubblicazione 03/11/2025parte dei convenuti).Ha, di contro, ritenuto che, una volta stabilizzatasi tale situa-zione e, quindi, nel periodo in cui allo stesso ricorrente era re-siduata esclusivamente una situazione di invalidità permanente(determinata nella misura del 58%, sul piano del danno biolo-gico), pur richiedendo tale situazione una serie di ulteriori trat-tamenti, non fosse giustificato il riconoscimento dei costi perquelli effettuati o da effettuarsi presso strutture private, ancheall’estero, in quanto i medesimi trattamenti, o comunque trat-tamenti con efficacia del tutto equivalente, erano disponibiligratuitamente in Italia, con spese a carico del Servizio SanitarioNazionale, presso strutture pubbliche o convenzionate, situateanche più in prossimità della sua residenza e, quindi, agevol-mente accessibili.Di conseguenza, è stata esclusa la risarcibilità dei maggiori costisostenuti per effettuare altrove tali trattamenti, in particolarepresso strutture private estere: la corte d’appello ha ritenutoche tale opzione non fosse giustificabile, né in relazione all’effi-cacia delle cure, né in relazione alla migliore logistica nellascelta della struttura cui rivolgersi e, pertanto, i predetti mag-giori costi non potessero considerarsi conseguenza direttadell’evento dannoso.1.2.3 Si premette che la distinzione tra necessità dei tratta-menti in strutture private nel periodo dell’invalidità temporaneae nel periodo della sola invalidità permanente non può costituireun principio di carattere generale e, del resto, non ha assuntotale natura nell’economia della decisione impugnata.La corte d’appello si è limitata ad effettuare, in proposito, unparticolare accertamento di fatto, relativamente al caso con-creto, ritenendo che, nella specie, durante il periodo di invali-dità temporanea del W.E. i trattamenti effettivamente neces-sari, per fronteggiare nel modo migliore e più adeguato la suaRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 17 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025situazione, fossero disponibili esclusivamente presso struttureData pubblicazione 03/11/2025private (anche estere), alle quali egli si era, pertanto, necessa-riamente dovuto rivolgere.Al contrario, tale necessità non sussisteva, in concreto, per itrattamenti da effettuare nel periodo successivo, in cui la suasituazione di salute si era ormai definitivamente stabilizzata edera residuata esclusivamente l’invalidità permanente, in quantotali ulteriori trattamenti potevano essere effettuati, con pari ef-ficacia e comodità logistica e di accesso, presso strutture pub-bliche o convenzionate con il servizio sanitario pubblico, dimodo che la scelta di effettuarli in strutture private, con i rela-tivi maggiori costi, non poteva dirsi una conseguenza inevitabiledell’evento dannoso, ma solo una scelta non strettamente ne-cessitata.Sotto tale profilo, dunque, la indicata distinzione tra il periododi invalidità temporanea e quello di invalidità permanente, co-stituendo un accertamento di mero fatto sostenuto da adeguatamotivazione, non meramente apparente, né insanabilmentecontraddittoria sul piano logico (e ribadito che non si tratta enon si può trattare di un principio di carattere generale), è daritenersi insindacabile nella presente sede.1.2.4 Costituisce, invece (come, del resto, ritenuto anche dalpubblico ministero), affermazione di un condivisibile principio didiritto quella per cui, in base ai principi generali che regolanola responsabilità risarcitoria, i costi per le spese mediche soste-nuti e da sostenersi per i trattamenti delle patologie causate daun illecito debbano essere integralmente risarciti, pur se effet-tuati presso strutture private, anche estere, purché si tratti ditrattamenti necessari o, quanto meno, utili, e purché la sceltadi rivolgersi a strutture private anziché a strutture pubbliche oconvenzionate, con i relativi maggiori costi, sia ragionevol-mente giustificata dalle circostanze del caso concreto, e non sitraduca, pertanto, in mero arbitrio. Quei costi potrebbero,Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 18 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025quindi, essere risarciti nel caso in cui le strutture private garan-Numero di raccolta generale 29054/2025tiscano una maggiore affidabilità o una maggiore concreta effi- Data pubblicazione 03/11/2025cacia dei trattamenti, ovvero questi, pur necessari o utili, nonsiano disponibili presso strutture pubbliche o convenzionate,ovvero ancora l’accesso a tali trattamenti, presso le strutturepubbliche o convenzionate, presenti oggettive difficoltà mate-riali, logistiche o connesse ai tempi di attesa, tali da giustificarel’opzione di scelta in favore della struttura privata e non ren-derla sostanzialmente superflua e, pertanto, tale da aggravareingiustificatamente la posizione del debitore.Tale principio di diritto, che trova il suo fondamento nel dispostodell’art. 1227, comma 2, c.p.c., certamente applicabile anchenella fattispecie, atteso che i danni costituiti dall’onere dellespese mediche non possono avere un trattamento differente daogni altra tipologia e voce di danno, non è in contrasto con l’in-dirizzo di questa Corte secondo il quale «il risarcimento del pre-giudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche soste-nute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell’art.1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsicurare da una struttura privata anziché pubblica, non essendoconfigurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario na-zionale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29308 del 23/10/2023),ma anzi ne costituisce la più corretta applicazione, specifican-done l’esatta portata, che non può essere illimitata ed assoluta.L’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., comporta, più pre-cisamente, che:a) di regola, tutte le spese che il danneggiato dimostri di averesostenuto per trattamenti necessari o anche solo utili, sul pianosanitario, per la sua patologia causata dall’illecito, anche pressostrutture private (e anche all’estero) sono risarcibili (e altret-tanto è a dirsi per le spese future da sostenersi);b) per escluderne il risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma2, c.c., occorre sempre una eccezione di parte e la rigorosaRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 19 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025prova, a carico del danneggiante eccipiente (cfr. Cass., Sez. 3,Numero di raccolta generale 29054/2025Sentenza n. 10995 del 14/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 11672 Data pubblicazione 03/11/2025del 29/07/2003), che si tratta di spese evitabili con l’ordinariadiligenza, cioè, in sostanza, di spese superflue, perché quei me-desimi trattamenti (o trattamenti del tutto equivalenti) sareb-bero stati disponibili, con equivalente efficacia sul piano sanita-rio e senza rilevanti maggiori difficoltà di accesso, presso strut-ture pubbliche o convenzionate, gratuitamente o, comunque,con costi inferiori, non comportando, di conseguenza, per lostesso danneggiato, lo svolgimento di attività gravose o ecce-zionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici(cfr., sui limiti dell’onere di diligenza richiesto al danneggiato,ex multis: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25750 del 15/10/2018);c) l’accertamento in ordine alla sussistenza degli indicati pre-supposti integra una indagine di fatto, come tale riservata algiudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sor-retta da congrua motivazione (cfr., in proposito, ex multis:Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020).In definitiva, solo i maggiori costi sostenuti per effettuare trat-tamenti presso strutture private anziché pubbliche, senza alcunragionevole vantaggio effettivo che renda tale scelta giustifi-cata, costituiscono un danno patrimoniale evitabile con l’ordi-naria diligenza, come tale non risarcibile.1.2.5 Nella specie, l’accertamento di fatto necessario ad esclu-dere il risarcimento risulta effettuato dalla corte d’appello e fon-dato, con adeguata motivazione (non meramente apparente,né insanabilmente contraddittoria sul piano logico), sulle con-clusioni della consulenza tecnica di ufficio, in cui si è accertato,nella sostanza, che i trattamenti necessari per la fase succes-siva alla stabilizzazione delle conseguenze dell’evento dannosodi cui è rimasto vittima W.E. sono disponibili, con equi-valente efficacia e possibilità di accesso (anzi, addirittura conRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 20 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025difficoltà logistiche inferiori), presso strutture pubbliche o con-Data pubblicazione 03/11/2025venzionate in località vicine alla sua residenza.È opportuno precisare che solo apparentemente, nella motiva-zione della sentenza impugnata, potrebbe ravvisarsi l’attribu-zione al W.E. ell’onere della prova dell’eccezione di cui all’art.1227, comma 2, c.c.: in realtà, come emerge da una letturacomplessiva di tale motivazione, nella sostanza, la corte d’ap-pello ha correttamente posto a carico del danneggiato esclusi-vamente la prova dell’utilità dei trattamenti eseguiti e da ese-guire, mentre ha ritenuto in concreto offerta e raggiunta, sullabase delle prove disponibili, quella, di cui è certamente oneratoil danneggiante, della superfluità dei maggiori costi sostenutidal leso per avvalersi di strutture private, prova nella specieemergente dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.Né, di fronte all’emergenza di tale prova in positivo, è statoritenuto fondato dai giudici del merito il contrario assunto infatto, secondo il quale la struttura austriaca cui si è rivolto edintenderebbe rivolgersi in futuro il ricorrente, «rappresenta uncentro all’avanguardia mondiale per la cura delle disabilità deltipo di cui è oggi affetto W.E. … » (con il corollario della se-guente affermazione, rimasta però apodittica: «Che sia consen-tito almeno a W.E. di curarsi al meglio che la scienza medicaconsente, e non certo nelle strutture pubbliche di provincia conil SSN, come vorrebbero le controparti e i Giudici d’Appello!»).In effetti, secondo il ricorrente, la struttura privata estera da luiscelta offrirebbe trattamenti sanitari più validi ed efficaci, il chegiustificherebbe la sua richiesta di risarcimento dei maggiori co-sti necessari per avvalersene.Nella specie, vi è, però, un insindacabile (ed insuperabile) ac-certamento di fatto, operato dalla corte d’appello sulla basedelle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, sostenuto damotivazione del tutto adeguata, non meramente apparente, néinsanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale nonRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 21 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025sindacabile nella presente sede, secondo il quale non è affattoData pubblicazione 03/11/2025così, in quanto i trattamenti disponibili in Italia gratuitamente(cioè, presso il servizio sanitario pubblico o strutture privateconvenzionate con il medesimo) offrono lo stesso livello di ade-guatezza ed efficacia e non presentano maggiori difficoltà logi-stiche o di accesso.Dunque, la prova a carico del danneggiante dell’inutilità del ri-corso, da parte del danneggiato, a strutture private più costose,è stata ritenuta raggiunta sulla base di un accertamento di fattoinsindacabile in questa sede.1.2.6 Secondo il ricorrente, non sarebbe stato proposto dalleparti convenute uno specifico motivo di appello in relazione allespese mediche da lui sostenute nel corso del processo, ma soloper quelle future, con conseguente vizio di ultra-petizione delladecisione, con riguardo alle spese sostenute fino alla data dellastessa decisione.La censura, di per sé non agevolmente comprensibile nel suoeffettivo senso e nella sua concreta portata, risulta (per quelloche è possibile per la Corte intendere) infondata.Lo stesso ricorrente dà atto che era stato proposto appello spe-cificamente in relazione alle spese mediche successive alla con-sulenza tecnica di ufficio, riconosciute dal giudice di primogrado.La sentenza di appello, poi, ha escluso solo le spese successivealla stessa consulenza tecnica di ufficio e quelle ulteriori future.La parte rilevante della sentenza di primo grado, riportata nelricorso, è la seguente: «si accoglie la richiesta di rifusione dellespese mediche nella misura riconosciuta dal CTU di €258.375,01, oltre a € 36.725,86 per spese successive (doc.tida 203 a 211), e a € 1.611,97 per altre spese (vitto e alloggiodurante le varie degenze doc.ti 114-146) in tutto €296.712,84».Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 22 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025La parte rilevante dell’appello della ASD Monferrato 2013, cuiData pubblicazione 03/11/2025hanno aderito gli altri danneggianti, riportata nel ricorso, è laseguente: «interponeva appello l’ASD Monferrato 2013 Basket-ball limitatamente alla condanna al risarcimento delle spesemediche e di cura successive al deposito della CTU per €36.725,86, con conseguente passaggio in giudicato della con-danna al risarcimento delle spese mediche e di cura sostenutefino al deposito della CTU per € 258.375,01».A pag. 63 della sentenza impugnata si legge, infine: «in sededi CTU erano state conteggiate per complessivi € 258.375,01 lenotevoli spese già sostenute da W.E. (depurate peraltrodi molte duplicazioni delle stesse voci e delle spese non perti-nenti) per le reiterate degenze presso la clinica tirolese ove siè sottoposto a trattamenti riabilitativi giudicati evidentementeutili da parte del CTU (nella fase della temporanea) in vista dellastabilizzazione»; e la sentenza impugnata, nel dispositivo,esclude l’importo di € 36.725,86 e conferma quello di €258.375,01.Va, quindi, esclusa la dedotta extra-petizione.1.2.7 Per tutte le spese mediche future, cioè quelle successivealla sentenza di merito, valgono, ovviamente, considerazionianaloghe a quelle sin qui svolte.La corte d’appello, come emerge da una lettura complessivadella motivazione della sentenza impugnata, ha, sostanzial-mente, ritenuto che non vi fossero spese risarcibili future, po-tendo essere effettuati tutti i trattamenti necessari gratuita-mente, a carico del servizio sanitario nazionale.Ciò, ovviamente, esclude anche i presupposti per una valuta-zione equitativa del relativo danno.Il ricorrente sostiene che il consulente tecnico di ufficio avrebbedato atto che, anche usufruendo del servizio sanitario nazio-nale, vi sarebbero state alcune spese, anche se inferiori a quellerichieste dalla struttura privata estera.Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 23 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025In realtà, le spese cui egli fa riferimento nel ricorso non possonoData pubblicazione 03/11/2025ritenersi spese necessarie, in quanto sono quelle che il consu-lente tecnico di ufficio indica come richieste per il trattamentoriabilitativo in una determinata e specifica struttura convenzio-nata, e peraltro solo se effettuate in regime ambulatoriale, po-tendo i medesimi trattamenti essere svolti anche in altre strut-ture, o in altro regime, senza costi.In tal senso devono ritenersi correttamente intese dalla corted’appello le emergenze della relazione integrativa depositatadal consulente tecnico di ufficio (cfr. doc. 23 della produzionedel ricorrente) che, almeno implicitamente, depone nel sensoche i trattamenti necessari per gestire la fase successiva allastabilizzazione della situazione di salute del W.E. fossero co-munque disponibili gratuitamente a carico del servizio sanitarionazionale e, comunque, che non risultassero costi necessari atal fine (avendo del resto l’attore parametrato le sue richiestesui trattamenti all’estero, certamente non necessari).Resta, pertanto, altresì, escluso il dedotto vizio di omessa pro-nuncia sulla domanda subordinata di ristoro delle spese da so-stenersi in Italia (cfr., in proposito, a pag. 64 sentenza impu-gnata: «L’iter terapeutico invocato non possiede connotati di“necessità”, al più può dirsi un utile strumento riabilitativo, pe-raltro presente sia all’ospedale CTO Molinette di Torino siapresso l’[OSCURATO:PERSONA] di Novara, città in cui trovasi peraltroanche in una struttura privata (struttura Stella del Mattino diBoves convenzionata col SSN solo per regime di specifica de-genza riabilitativa, liberamente fruibile in regime ambulato-riale). Il CTU si è rivolto personalmente a tali strutture, appu-rando, per esempio che a Novara la macchina è disponibile siain regime di ricovero ordinario sia in day hospital sia in regimeambulatoriale, sempre a carico del SSN»).1.3 Con il quarto motivo si denunzia «ex art. 360 c. 1 n. 3)c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 24 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/20251225, 1226, 2056, 2051, 2043, 2697, 1882, 1905, 1908, 1916,Data pubblicazione 03/11/20252041, 2042 cod. civ. per aver la Corte d’Appello erroneamenteconfermato la sentenza del Tribunale, disattendendo l’appelloincidentale di W.E. sul punto, nella parte in cui ha ap-plicato il principio della compensatio lucri cum damno, de-traendo dal danno non patrimoniale liquidato in favore di W.E.[... gli indennizzi erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di polizzeprivate infortuni n. 068526221 e 068035032 nonostante en-trambi tali polizze prevedessero la rinuncia al diritto di rivalsanei confronti dei responsabili del danno e avessero natura pre-videnziale. Nonché ex art. 360 c. 1 n. 3) e n. 4) c.p.c. per vio-lazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112,115, 132 n. 4), 345 c.p.c. per aver la Corte territoriale erronea-mente applicato i principi sul riparto dell’onere della provadell’eccezione di compensatio lucri cum damno, anche alla lucedel principio di non contestazione, omettendo di motivare e/omotivando solo apparentemente sulle ragioni per cui ha rite-nuto tali polizze non aventi natura previdenziale o, comunque,ex art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. per aver la Corte d’Ap-pello erroneamente applicato i criteri di ermeneutica contrat-tuale delle polizze de quibus».Il motivo è infondato.1.3.1 Il ricorrente, nel contestare l’applicazione del cd. princi-pio della compensatio lucri cum damno, operata dalla corted’appello in considerazione degli importi da lui incassati in virtùdi polizze assicurative private stipulate in suo favore, svolgedue distinte (benché connesse) censure, una di puro diritto euna che riguarda anche accertamenti di fatto.Sostiene, in primo luogo, che la compensatio avrebbe dovutoescludersi, in quanto nelle polizze assicurative private stipulatein suo favore, l’assicuratore aveva rinunciato al diritto di sur-roga/rivalsa nei confronti del responsabile del danno.Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 25 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Inoltre, sostiene che la compensatio avrebbe comunque dovutoNumero di raccolta generale 29054/2025escludersi anche perché le polizze in questione avevano natura Data pubblicazione 03/11/2025previdenziale e non di assicurazione contro i danni, come do-vrebbe desumersi: a) dalla stessa rinuncia dell’assicuratore aldiritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno; b) dalfatto che l’indennizzo erogato era «ancorato in percentuale adun capitale convenzionalmente pattuito»; con riguardo a que-sto secondo punto, secondo il ricorrente, la sentenza sarebbepriva di effettiva motivazione o, comunque, sostenuta da moti-vazione viziata dalla violazione dei criteri di ermeneutica nego-ziale, con riguardo all’esclusione della natura previdenzialedella polizza.1.3.2 La prima censura è infondata in diritto.Secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui vaassicurata continuità, «in applicazione del principio della “com-pensatio lucri cum damno”, la necessità di detrarre dall’am-montare del risarcimento l’indennizzo assicurativo incassato daldanneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinataalla rinuncia dell’assicuratore al diritto di surroga, dal momentoche la perdita del diritto dell’assicurato verso il terzo responsa-bile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore sono ef-fetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fattogiuridico rappresentato dal pagamento dell’indennità assicura-tiva» (per tutte, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9003 del30/03/2023).1.3.3 Con riguardo alla seconda censura, in primo luogo, vaosservato che le prestazioni assicurative di natura previdenzialenon escludono, in sé, la compensatio, in linea generale (cfr. ades. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019: «in casodi sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporaneao definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non puòcumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmentepercepito, a titolo di indennità di malattia o di pensione diRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 26 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025invalidità, con l’integrale risarcimento del danno patrimonialeNumero di raccolta generale 29054/2025da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ri- Data pubblicazione 03/11/2025storo della lesione del medesimo bene della vita, vale a dire, lacapacità di produrre reddito, sicché, nel caso in cui l’ente pre-videnziale abbia corrisposto a tale titolo un’indennità al dan-neggiato, di quest’importo si dovrà tenere conto nella liquida-zione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico deldanneggiante»; nel medesimo senso; Sez. 3, Ordinanza n.13540 del 17/05/2023).In realtà, il ricorrente sembrerebbe in qualche modo intendereaffermare che la pretesa natura “previdenziale” delle polizzecomporterebbe che le stesse sarebbero da qualificare comeforme di assicurazioni sulla vita, il che escluderebbe la compen-satio lucri cum damno (cfr. pag. 55 del ricorso: «Per le ragioniinnanzi espresse, dunque, la natura delle due polizze in esameè di tipo previdenziale soggiacendo dunque esse prevalente-mente alle norme dettate per l’assicurazione sulla vita, giustifi-candosi così l’inoperatività del principio indennitario»).Orbene, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, unamotivazione, sia pur sintetica, sul punto, è ravvisabile nellasentenza impugnata (cfr. a pag. 67 della stessa: «Oltretuttonon vi è evidenza alcuna, in atti che le polizze infortuni in esameavessero, come si sostiene, natura previdenziale»).E in effetti, stante la circostanza che si tratta di polizze espres-samente denominate come “polizze infortuni” (polizza [OSCURATO:SOCIETA] n.068526221, stipulata da FIP in favore degli atleti; polizza [OSCURATO:SOCIETA] n. 068035032 denominata “[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]”, stipulata da X.T. in cui il figlio W.E. risultavatra gli assicurati), quella corrispondente al loro tenore letteralenon costituisce certo una interpretazione del tutto arbitraria e,quindi, non può ritenersi la motivazione sul punto meramenteapparente, in quanto, dalla lettura complessiva della statui-zione impugnata emerge che essa si fonda sul rilievo cheRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 27 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025l’espressa qualificazione della polizza operata dalle parti non èData pubblicazione 03/11/2025smentita dalle circostanze addotte dal ricorrente e, pertanto, leallegazioni di questi non possono considerarsi sufficienti a farritenere le polizze in questione come assicurazioni sulla vita.D’altra parte, anche in relazione alla dedotta violazione dei cri-teri di ermeneutica negoziale, può osservarsi che, mentre larinuncia al diritto di surroga di cui all’art. 1916 c.c. certamentenon è decisiva ai fini della qualificazione della natura della po-lizza, quanto al criterio di calcolo dell’indennizzo (che si assume«ancorato in percentuale ad un capitale convenzionalmentepattuito»), il contenuto delle clausole da cui emerge tale circo-stanza e, quindi, le effettive modalità di calcolo dell’indennizzo,non dimostrano quanto sostenuto dal ricorrente, ma, al contra-rio, confermano che si tratta di comuni polizze infortuni (quindidi assicurazioni dei danni) e, comunque, , non certo di polizzeassimilabili ad assicurazioni sulla vita.Nel ricorso (a pag. 63) è trascritto il contenuto delle clausolerilevanti: «art. 3.5 (denominato “Invalidità permanente da in-fortunio”) della polizza infortuni privata [OSCURATO:SOCIETA] n. 068035032(doc. 40 fasc. secondo grado esponente qui nuovamente pro-dotto sub doc. 32) secondo cui: “Qualora l’infortunio abbia perconseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi –anche successivamente alla scadenza della polizza – entro dueanni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa li-quiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nella ‘Ta-bella’ allegata, una indennità calcolata in proporzione al gradodi invalidità accertato sulla somma assicurata per invalidità per-manente totale; nonché l’art. 16 lett. C) (denominato Presta-zioni – Lesioni) della polizza n. 068526221 (doc. 41 fasc. se-condo grado esponente qui nuovamente prodotto sub doc. 33)secondo cui “l’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella mi-sura prevista come segue: per tutti gli Assicurati sarannoRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 28 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025operanti le prestazioni previste nella Tabella A allegata allaData pubblicazione 03/11/2025quale verrà applicato il massimale di riferimento”».Non si tratta di clausole che consentano di affermare la naturaprevidenziale, anziché di assicurazione contro i danni, delle po-lizze in questione e, tanto meno, la loro assimilabilità ad unaassicurazione sulla vita.L’importo riconosciuto come indennizzo è ancorato ad un capi-tale prestabilito, essendo prestabilito il limite patrimoniale delrischio assicurato, ma, come correttamente rilevato dalla corted’appello, non vi è alcun elemento che possa indurre a ritenereche l’indennizzo non resti una (pur parziale) copertura deldanno derivante dall’infortunio e assuma diversa natura.In definitiva, la qualificazione della natura delle polizze, daparte della corte d’appello è corretta e, in ogni caso, l’interpre-tazione della volontà negoziale emergente da esse non può ri-tenersi arbitraria e, di conseguenza, sindacabile nella presentesede.2. Ricorso successivo (da qualificarsi come incidentale)proposto da X.T. e G.S.Il ricorso avanzato da X.T. e G.S. , in quantonotificato successivamente a quello di W.E. va qualifi-cato come ricorso incidentale.2.1 Con il primo motivo si denunzia «violazione e/o falsa appli-cazione dell’art. 2 Cost., degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. peraver la Corte d’Appello violato e/o falsamente applicato il prin-cipio di equità nel risarcimento del danno non patrimoniale dalesione del rapporto parentale, omettendo di applicare le Ta-belle del Tribunale di Milano sulla liquidazione del danno nonpatrimoniale a favore dei genitori conviventi del macroleso, inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.».Il motivo è manifestamente infondato.La corte d’appello ha affermato quanto segue, sul punto in con-testazione: «Il Tribunale si è avvalso dei parametri elaboratiRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 29 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025dalle Tabelle di Milano 2021 non già per il danno parentale re-Data pubblicazione 03/11/2025lativo a macrolesioni del congiunto convivente, ma di quelli pre-visti per la perdita del rapporto parentale, scegliendo il valoremassimo (€ 336.500) e diminuendolo del solo 20% (come se ildanno biologico di W.E. corrispondesse ad un’invaliditàdell’80%)», facendo ulteriormente presente che il W.E. a ri-portato una invalidità permanente del 58% (e una perdita dellacapacità lavorativa del 50%).I ricorrenti sostengono che, invece, dovrebbe essere ritenutacorretta l’utilizzazione delle tabelle in questione, relative allaperdita del rapporto parentale.L’assunto è manifestamente infondato: nella specie non vi èstata l’integrale perdita del rapporto parentale, ma esclusiva-mente una lesione – sia pur significativa – dello stesso, inquanto il congiunto leso ha subito esclusivamente una (pur con-sistente, ma non completa) invalidità permanente, che ha cer-tamente modificato e pregiudicato il precedente rapporto pa-rentale (sul piano dinamico-relazionale) con i genitori, oltre acausare a questi ultimi una sofferenza interiore (danno morale),ma, altrettanto certamente, non ha eliminato del tutto il sud-detto rapporto, avendo il leso conservato un non marginalegrado di autonomia fisica e psichica (circostanze sulle quali ar-gomenta ampiamente la stessa corte d’appello).Ed è, d’altronde, appena il caso di osservare che non avrebbeavuto senso, in una siffatta situazione (se anche fosse avve-nuto, pur in realtà emergendo il contrario), neanche assumerecome parametro di base l’importo della possibile liquidazioneequitativa del danno da perdita del rapporto parentale e sem-plicemente decurtare tale importo in proporzione alla percen-tuale di invalidità permanente, trattandosi di situazioni concretenon comparabili e certamente non valutabili in termini di pro-porzionalità aritmetica, tanto meno rispetto all’evento della to-tale e irreversibile perdita di quel rapporto.Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 30 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Altrettanto legittima deve ritenersi, almeno in astratto, l’utiliz-Numero di raccolta generale 29054/2025zazione, per la liquidazione del danno non patrimoniale dei con- Data pubblicazione 03/11/2025giunti del macroleso, delle Tabelle all’uopo predisposte pressoil Tribunale di Roma per la liquidazione del danno parentale damacrolesioni del congiunto convivente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 5948 del 28/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del17/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 36560 del 30/12/2023),salvo quanto si dirà, in relazione ai successivi motivi di ricorso,con riguardo a detta applicazione in concreto.2.2 Con il secondo motivo si denunzia «nullità della sentenzaper violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.apparente/difetto di motivazione in merito alla ritenuta lievitàdel danno subito dal figlio dei ricorrenti e dall’assenza di neces-sità di sua assistenza da parte dei genitori, sulla base delle va-lutazioni contenute nella relazione dell’investigatore privato diAllianz – omessa motivazione in merito alle risultanze della CTUespletata sul figlio dei ricorrenti in ordine alla gravità del dannosubito dal figlio dei ricorrenti ed alle altre testimonianze assunte– motivazione apparente/difetto di motivazione in meritoall’omessa effettiva applicazione del valore massimo del puntoindicato dal Tribunale di Roma».Con il terzo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 61, 196, 116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2056,2059, 1223, 1226 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n.3) c.p.c., in riferimento alla rideterminazione del danno non pa-trimoniale a favore dei genitori conviventi che la Corte di ap-pello ha ridotto sulla base delle valutazioni contenute nella re-lazione dell’investigatore privato di [OSCURATO:SOCIETA], seppure contra-stanti con le risultanze della CTU espletata sul figlio dei ricor-renti in ordine alla gravità del danno e delle altre testimonianzeassunte comprovanti la necessità di assistenza dei genitori –Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 31 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025omessa applicazione del valore massimo del punto indicatoData pubblicazione 03/11/2025dalle tabelle del Tribunale di Roma».Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono intimamente con-nessi, sul piano logico e giuridico e, quindi, da esaminare con-giuntamente.Essi sono fondati.2.2.1 I ricorrenti denunciano, nella sostanza, una non correttaapplicazione delle cd. “Tabelle di Roma”, sia perché sarebbestata esclusa la necessità di una assistenza continua del leso e,più in generale, non si sarebbero adeguatamente consideratele sue effettive condizioni di salute e di esistenza, sia perchésarebbe stata esclusa, senza ragione apparente, una delle duecomponenti del danno (morale e dinamico-relazionale) espres-samente previste dalle Tabelle in questione.2.2.2 L’applicazione delle cd. “Tabelle del Tribunale di Roma”,che la corte d’appello ha espressamente ed inequivocabilmentedichiarato di intendere utilizzare per la liquidazione del dannoda lesione del rapporto parentale, è avvenuta certamente inmodo non corretto; quanto meno, resta del tutto incomprensi-bile il percorso motivazionale che ha condotto la stessa corted’appello, sulla base della indicata premessa, alla determina-zione della somma finale riconosciuta ai ricorrenti.Il criterio a punti previsto dalle tabelle in questione per la liqui-dazione del “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni(Tabella E)” risulta ancorato ad una serie di variabili, per cuinon esiste una fascia all’interno della quale andrebbe indivi-duata, tra un importo minimo e uno massimo, la somma rite-nuta equa ai fini risarcitori. Al contrario, il risultato dell’applica-zione della suddetta tabella “a punti” è, per così dire, “fisso”: ilrisultato consiste in un importo determinato in una misura nu-merica specifica e precisa, derivante dalla applicazione di unaserie di parametri, minuziosamente descritti.Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 32 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025D’altra parte, lo stesso indirizzo di questa Corte, richiamato alData pubblicazione 03/11/2025precedente paragrafo (cui si fa rinvio), in cui si afferma che èpreferibile, per la liquidazione del danno in questione, un si-stema “a punti”, si fonda esattamente sul presupposto per cuiè più adeguata una liquidazione dell’importo risarcitorio pre-cisa, derivante dall’applicazione di parametri fissi e predetermi-nati, invece che la previsione di fasce ampie nell’ambito dellequali il giudice resta sostanzialmente libero di individuare l’im-porto ritenuto equo (come avveniva, in precedenza, per le cd.“tabelle milanesi”).Nella specie, l’applicazione delle cd. “Tabelle di Roma” (allegateal ricorso e il cui contenuto è, nel ricorso stesso, adeguata-mente richiamato) dovrebbe comportare, per ciascun genitore,un punto “fisso” e costante di € 3.474,00 per la componentedel danno morale, e un ulteriore punto di € 3.474,00, per lacomponente dinamico-relazionale (non risultando – per quantopare emergere anche dalla sentenza impugnata – che W.E.[... goda dell’indennità di accompagnamento, nel qual casoil punto per la componente dinamico-relazionale sarebbe statopari a € 2.450,00), da moltiplicare per i punti relativi al gradodi parentela (20), all’età del leso (8) e del congiunto (4), divisiper il coefficiente relativo al numero di congiunti (0,80), e daparametrare, infine, al grado percentuale di danno biologico ac-certato (58%): il risultato finale ammonterebbe all’importo di €103.163,90, per ciascun genitore, mentre la corte d’appello haliquidato un importo pari a € 45.000,00 in favore di ciascungenitore, senza in alcun modo spiegare le ragioni di questa (ap-parentemente inspiegabile) decurtazione del risultato finale (èappena il caso di osservare che, pure a voler ipotizzare l’appli-cazione del punto per la componente dinamico-relazionale paria € 2.450,00, previsto per il caso in cui il leso goda dell’inden-nità di accompagnamento, il risultato finale sarebbe stato pariRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 33 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025a € 87.959,55 e, quindi, comunque, quasi doppio rispetto alleNumero di raccolta generale 29054/2025somme liquidate in concreto). Data pubblicazione 03/11/20252.2.3 Orbene, laddove il giudice dichiari espressamente di in-tendere applicare una determinata tabella predisposta per laliquidazione del danno (nella specie, il «danno riflesso del con-giunto di vittima di lesioni»), la quale prevede parametri precisie fissi per la determinazione dell’importo finale, ma poi liquidi,a titolo risarcitorio, un importo del tutto diverso (nella specie,pari a meno della metà) rispetto a quello che deriverebbe datale applicazione, senza neanche fornire elementi per compren-dere la genesi dello stesso, come se fosse quello esattamentederivante dal criterio tabellare, la statuizione deve ritenersi vi-ziata, in quanto sorretta da motivazione inesistente o, al più,meramente apparente o, comunque, insanabilmente contrad-dittoria sul piano logico.Non basta, in altri termini, affermare di intendere applicare unadeterminata “tabella” per la liquidazione del danno, se poi,senza spiegare in alcun modo le ragioni, si liquida un importoche non ha alcun rapporto con quello previsto dalla tabellastessa. Ciò fermo restando, naturalmente, che la liquidazione èequitativa e che l’importo riconosciuto a titolo risarcitorio puòessere anche diverso da quello derivante dalla mera automaticaapplicazione dei criteri tabellari, purché ne siano adeguata-mente e logicamente spiegate le ragioni (cfr., già con riguardoalle cd. “tabelle milanesi”, che prevedevano ampie fasce di im-porti liquidabili: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3505 del23/02/2016, secondo cui «in tema di danno non patrimoniale,qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trat-tamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativain applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Mi-lano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, inbase alle circostanze del caso concreto, può superare i limitiminimi e massimi degli ordinari parametri previstiRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 34 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa inNumero di raccolta generale 29054/2025considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di Data pubblicazione 03/11/2025cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, inquanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabilein ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabilisecondo l’“id quod plerumque accidit”, dando adeguatamenteconto in motivazione di tali circostanze e di come esse sianostate considerate»; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del29/05/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021).A maggior ragione, in un sistema a punti con importo “fisso”,senza minimo e massimo, deve escludersi che si possa liquidareun risarcimento sensibilmente inferiore a quello derivantedall’applicazione della tabella espressamente indicata come uti-lizzata, senza alcuna motivazione.In caso contrario, la decisione deve ritenersi violare, altresì,l’art. 1226 c.c., perché di fatto, nonostante la formale declama-zione, quale premessa, della applicazione di una determinatatabella, che dovrebbe, di per sé, integrare il parametrodell’equità, la stessa non viene effettivamente applicata e nonvengono in altro modo indicate le ragioni della determinazionedella diversa somma ritenuta equa.2.2.4 Per quanto, infine, riguarda le censure relative alla effet-tiva situazione di salute e di condizioni di vita di W.E.nonché alla necessità o meno di una assistenza continua daparte dei genitori, esse, se, per un verso, si risolvono nella con-testazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valu-tazione delle prove, operati dalla corte d’appello e sostenuti daadeguata motivazione, non meramente apparente, né insana-bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sinda-cabile nella presente sede, nonché in una sostanziale richiestadi una nuova e diversa valutazione della prove stesse, il chenon è consentito nel giudizio di legittimità, per altro verso, ri-sultano in definitiva di fatto irrilevanti, ai fini dell’applicazioneRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 35 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025delle cd. “Tabelle di Roma”, che attribuiscono rilievo esclusiva-Data pubblicazione 03/11/2025mente alla eventuale sussistenza del diritto all’indennità di ac-compagnamento, nella specie neanche allegato.2.2.5 In definitiva, la corte d’appello ha correttamente richia-mato le “tabelle romane”, come parametro da seguire per laliquidazione equitativa del danno, ma ha poi fornito una moti-vazione meramente apparente e logicamente contraddittoria inordine al risultato finale, che, di conseguenza, non è conformealla corretta applicazione dell’art. 1226 c.c..La statuizione sul punto deve essere, pertanto, cassata, affin-ché, in sede di rinvio, sia rinnovata l’indicata liquidazione, sullabase dei principi più sopra esposti e liberamente e corretta-mente eretti a premessa dalla stessa corte territoriale: in par-ticolare, con una corretta e motivata applicazione dei parametriindicati dalla tabella romana, ovvero, in alternativa, con unapuntuale e adeguata motivazione in ordine alle ragioni ritenutesussistenti per un eventuale scostamento dal risultato deri-vante dalla sua applicazione, e con onere di motivazione tantopiù specifica e dettagliata, quanto più sia ampio il margine didifferenza rispetto al risultato finale.2.3 Con il quarto motivo si denunzia «la sentenza impugnata èaffetta da errore materiale essendo presente un errore di cal-colo nell’applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma».Il quarto motivo resta assorbito, in virtù dell’accoglimento deidue motivi precedenti.2.4 Con il quinto motivo si denunzia «erronea e falsa applica-zione degli artt. 2043, 1223, 2056 e 2729 c.c. ex art. 360 c. 1n. 3) c.p.c. in relazione alla decurtazione del danno patrimo-niale da lucro cessante patito da G.S. – erronea ap-plicazione di coefficiente di capitalizzazione scientificamentescorretto».Il motivo è inammissibile.Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 36 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/20252.4.1 Le censure aventi ad oggetto la concreta determinazioneData pubblicazione 03/11/2025dell’importo dei redditi (futuri) perduti dalla G.S. , per averedovuto abbandonare il proprio lavoro di cuoca, sono inammis-sibili, in quanto si tratta di contestazioni aventi ad oggetto ac-certamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delleprove, operati dalla corte d’appello e sostenuti da adeguata mo-tivazione, non meramente apparente, né insanabilmente con-traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nellapresente sede, nonché in una sostanziale richiesta di una nuovae diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentitonel giudizio di legittimità.2.4.2 Altrettanto inammissibile è la censura (analoga a quelladi cui al primo motivo di ricorso di W.E. avente ad og-getto la questione del coefficiente utilizzato ai fini della capita-lizzazione anticipata della rendita futura perduta, nell’otticadella liquidazione in concreto del danno patrimoniale.Non risulta, infatti, oggetto di gravame la statuizione del giu-dice di primo grado di applicazione del suddetto criterio di ca-pitalizzazione, da parte della G.S. : il criterio in questione ri-sulta contestato, in appello dal solo W.E. come specifi-camente osservato dalla corte d’appello, senza peraltro che visia una specifica censura nel ricorso, con riguardo a tale ultimorilievo. Né può ritenersi decisiva, in senso contrario, la circo-stanza che l’importo del risarcimento, per tale voce, è stato co-munque ridotto in appello, anche se per un’altra ragione: inogni caso, la G.S. avrebbe dovuto, quanto meno, censurarespecificamente nel ricorso la statuizione della corte d’appelloche ha in sostanza ravvisato l’inammissibilità del suo gravamesul punto, in quanto non sorretto da una censura sufficiente-mente specifica (cfr. a pag. 60, ultime tre righe, della sentenzaimpugnata).Ogni questione sul punto è, peraltro, assorbita dal rilievo che,anche se si potesse esaminare nel merito la censura in oggetto,Ric. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 37 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025Numero di raccolta generale 29054/2025essa necessariamente seguirebbe la medesima sorte del primoData pubblicazione 03/11/2025motivo del ricorso principale di W.E. fondato sulle me-desime ragioni, che non ha trovato accoglimento: ed agli argo-menti per il rigetto del quale può farsi, quindi, rinvio.3. Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]Con l’unico motivo si denunzia «violazione di legge in riferi-mento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in puntodi liquidazione delle spese legali, per errata applicazione deld.m. 10 marzo 2014, n. 55, nel liquidare le spese del primogrado e per errata individuazione dello scaglione di valore inrelazione alle spese del giudizio».Il motivo ha ad oggetto esclusivamente le spese liquidate inprimo grado a carico di F.I.P. (in favore della quale AllianzS.p.A. è tenuta alla manleva) e in favore di X.T. eG.S. .Esso, quindi, resta assorbito, in virtù dell’accoglimento del se-condo e del terzo motivo del ricorso proposto da questi ultimi,che rende necessaria la rinnovazione della liquidazione del lorodanno da lesione del rapporto parentale e, di conseguenza, unulteriore sviluppo della controversia tra dette parti, con unanuova regolamentazione delle spese di lite.4. Il ricorso principale di W.E. è rigettato.Sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso successivo(da qualificare come incidentale) di X.T. e G.S.[...] , assorbito il quarto e disattesi il primo ed il quinto.Il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. è assorbito.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composi-zione, anche per le spese del giudizio di legittimità relativa-mente alla posizione di X.T. e G.S. .Le spese del giudizio di legittimità in relazione al ricorso diW.E. sono integralmente compensate tra tutte le parti,sussistendo i richiesti gravi ed eccezionali motivi a tal fine, inRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 38 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025considerazione della novità, almeno negli esatti termini propo-Numero di raccolta generale 29054/2025sti, delle più rilevanti questioni poste dal medesimo. Data pubblicazione 03/11/2025Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228, in relazione al ricorso di W.E.[...Per la natura della causa petendi, va d’ufficio disposta l’omis-sione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità dell’attori e degli interventori, ai sensi dell’art. 52 deldecreto legislativo n. 196 del 2003.per questi motiviLa Corte:- rigetta il ricorso principale di W.E. dichiarando in-tegralmente compensate tra le parti le spese del giudiziodi legittimità, in relazione allo stesso;- accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso successivo(da qualificare come incidentale) di X.T. e [..G.S. , per quanto di ragione, assorbito il quarto edisattesi il primo ed il quinto;- dichiara assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].;- cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi ac-colti, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legitti-mità, per il ricorso di X.T. e G.S. ;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento al competente ufficio di merito, da parte del ricor-rente principale W.E. dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilRic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 39 di 40Oscuramento disposto Numero registro generale 20570/2024Numero sezionale 4023/2025ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),Numero di raccolta generale 29054/2025a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Data pubblicazione 03/11/2025Si dispone che, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n.196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedi-mento siano omessi i dati identificativi degli attori.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, in data 16 ottobre 2025.[OSCURATO:PERSONA] presidenteAugusto TATANGELO Franco DE STEFANORic. n. 20570/2024 – Sez. 3 - Ud. 16 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 40 di 40