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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 23531/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, letta per l'imputata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 25 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha revocato l'ordine di demolizione emesso in data 10 gennaio 2011 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza n. 667/2007 pronunciata dal Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Marano.

2. Il Pubblico ministero premette in fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata perché, in qualità di proprietaria e committente, aveva realizzato una mansarda di 200 metri quadrati in assenza di titoli abilitativi e con violazione dei sigilli; che in data 15 settembre 2014 il Comune di Melito di Napoli aveva emesso il condono sulla base delle sole autodichiarazioni e autocertificazioni della parte; che, successivamente, in data 11 aprile 2019, l'Amministrazione aveva verificato i documenti prodotti, aveva constatato l'insussistenza dei presupposti della sanatoria e aveva revocato il condono; che la Ferraro aveva ottenuto dal TAR Campania l'annullamento della revoca del condono; che il Giudice dell'esecuzione penale aveva revocato l'ordine di demolizione impartito dalla Procura.

Eccepisce in diritto che il Giudice dell'esecuzione aveva applicato pedissequamente il giudicato amministrativo senza effettuare i doverosi controlli sui presupposti del condono, in particolare sull'ultimazione dell'opera entro il 31 marzo 2003, sul limite di cubatura nel 30% della volumetria legittima preesistente, sul vincolo di inedificabilità assoluta.

Osserva ulteriormente che la parte aveva omesso di comunicare l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sorto prima della costruzione abusiva.

Ricorda a tal proposito che l'art. 32

I. n. 47 del 1985 non consentiva di condonare le opere realizzate in violazione del d.m. 1404 del 10 aprile 1968 relativo alle distanze da osservarsi dal nastro stradale.

3. Nella memoria difensiva l'imputata richiama in suo favore la pronuncia del TAR Campania e ritiene corretta la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dalla Procura della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] #.

Il ricorso è fondato.

Per revocare l'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, con riguardo alla disciplina applicabile, alla legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, alla tempestività della domanda, al rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, al tipo di vincolo esistente nonché alla sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (tra le più recenti, Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668 - 01).

Come correttamente evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha omesso qualsivoglia verifica sia in merito alle ragioni della sentenza amministrativa di annullamento sia in merito alla sussistenza dei presupposti del condono.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per la verifica della sussistenza dei requisiti della sanatoria come indicati in ricorso dal Pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, letta per l'imputata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 25 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha revocato l'ordine di demolizione emesso in data 10 gennaio 2011 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza n. 667/2007 pronunciata dal Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Marano. 2. Il Pubblico ministero premette in fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata perché, in qualità di proprietaria e committente, aveva realizzato una mansarda di 200 metri quadrati in assenza di titoli abilitativi e con violazione dei sigilli; che in data 15 settembre 2014 il Comune di Melito di Napoli aveva emesso il condono sulla base delle sole autodichiarazioni e autocertificazioni della parte; che, successivamente, in data 11 aprile 2019, l'Amministrazione aveva verificato i documenti prodotti, aveva constatato l'insussistenza dei presupposti della sanatoria e aveva revocato il condono; che la Ferraro aveva ottenuto dal TAR Campania l'annullamento della revoca del condono; che il Giudice dell'esecuzione penale aveva revocato l'ordine di demolizione impartito dalla Procura. Eccepisce in diritto che il Giudice dell'esecuzione aveva applicato pedissequamente il giudicato amministrativo senza effettuare i doverosi controlli sui presupposti del condono, in particolare sull'ultimazione dell'opera entro il 31 marzo 2003, sul limite di cubatura nel 30% della volumetria legittima preesistente, sul vincolo di inedificabilità assoluta. Osserva ulteriormente che la parte aveva omesso di comunicare l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sorto prima della costruzione abusiva. Ricorda a tal proposito che l'art. 32 I. n. 47 del 1985 non consentiva di condonare le opere realizzate in violazione del d.m. 1404 del 10 aprile 1968 relativo alle distanze da osservarsi dal nastro stradale. 3. Nella memoria difensiva l'imputata richiama in suo favore la pronuncia del TAR Campania e ritiene corretta la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dalla Procura della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] #. Il ricorso è fondato. Per revocare l'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, con riguardo alla disciplina applicabile, alla legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, alla tempestività della domanda, al rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, al tipo di vincolo esistente nonché alla sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (tra le più recenti, Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668 - 01). Come correttamente evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha omesso qualsivoglia verifica sia in merito alle ragioni della sentenza amministrativa di annullamento sia in merito alla sussistenza dei presupposti del condono. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per la verifica della sussistenza dei requisiti della sanatoria come indicati in ricorso dal Pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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