CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/03/2026 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale di Brindisi del 16 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 256 comma 1 lett. a)del Dlgs. 152/06, per avere effettuato il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge per la mancata rilevazione della intervenuta prescrizione, contestando la legittimità costituzionale dell'attuale regime normativo che circoscrive il rilievo della prescrizione del reato in questione, contestato come commesso il 20 aprile 2020, al solo primo grado, con conseguente applicazione dell'istituto della improcedibilità per i gradi successivi. Tale regime snaturerebbe la ratio dell'istituto della prescrizione in favore di mere esigenze organizzative del settore della giustizia penale, impedendo che essa maturi anche in secondo grado. Con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 25, e 117 della Costituzione. Vi sarebbe disparità, in particolare, rispetto ad autori della stessa tipologia di reato sottoposti alla previgente disciplina di cui alla cd. legge Cirielli del 2005. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione laddove si esclude la occasionalità della condotta sulla base di un supposto e apodittico "raggruppamento" di rifiuti che l'imputato avrebbe preliminarmente effettuato rispetto alla condotta contestata. Si aggiunge la sussistenza di una autorizzazione alla attività di cui avrebbe goduto l'imputato dal 2000 e si osserva, altresì, che anche in caso di inesistenza di tale autorizzazione il mero trasporto di diverse tipologie di rifiuto non giustificherebbe il concetto di "organizzazione". Da tali assunti deriverebbe anche l'assenza di ogni volontà di disfarsi in capo al ricorrente, siccome titolare di una attività di commercio di rottami. 5. Con il terzo motivo si contesta il vizio di illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, limitatosi alla sola segnalazione di una condotta definita come rilevante per il solo carico di rifiuti, a fronte di elementi segnalati in ordine al tema qui trattato dalla difesa, a pagina 12 e 14 dei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre una premessa circa il regime della prescrizione applicabile rispetto al reato in esame. La legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore, per 2la parte che qui viene in rilievo, in data 1 gennaio 2020, ha, a sua volta, inciso nuovamente sul disposto degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. Per quanto qui rileva, l'art. 1 di questa legge ha introdotto alcune importanti novità. L'art. 1, comma 1, lett. d), ha sostituito il primo comma dell'art. 158 cod. pen. con il seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». L'art. 1, comma 1, lett. e), ha stabilito quanto segue: «all'articolo 159: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna"; 2) il terzo e il quarto comma sono abrogati». L'art. 1, comma 1, lett. f), ha previsto che «all'articolo 160: 1) il primo comma è abrogato; 2) al secondo comma, la parola: "pure" è soppressa», così eliminando dall'ambito degli atti interruttivi la sentenza di condanna e il decreto penale di condanna. L'operatività di questo nuovo regime è stata differita all'i gennaio 2020, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge. Pertanto, per la corrispondente sfera, la legge n. 3 del 2019 ha stabilito la sospensione del corso della prescrizione, sovente dagli interpreti qualificata come cessazione, siccome destinata a protrarsi sino alla conclusione del processo, a partire dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado - sia di condanna che di assoluzione - o di emissione del decreto di condanna. La legge 27 settembre 2021, n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, ha ulteriormente inciso sulla materia oggetto di disamina. In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021 ha stabilito, in primo luogo, che il secondo e il quarto comma dell'art. 159 cod. pen. sono abrogati. Poi, lo stesso art. 2, comma 1, lett. b), ha sostituito, all'art. 160, primo comma, cod. pen. le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» con le parole: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna». Inoltre, lo stesso art. 2, comma 1, lett. c), ha inserito, dopo l'art. 161 cod. pen., l'art. 161-bis cod. pen. contenente il seguente disposto: «Cessazione del corso della prescrizione. - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo 3grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento». Per effetto di quest'ultimo intervento normativo, si è consolidato il blocco del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, fatto salvo il caso di annullamento con regressione del giudizio. Non è stato, invece, confermato l'effetto sospensivo collegato al decreto penale di condanna, provvedimento emesso al di fuori del contraddittorio con le parti, ricollocato fra gli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nello stesso contesto, l'art. 2, al comma 2, ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità, disponendo l'inserimento, dopo l'art. 344 cod. proc. pen., dell'art. 344-bis, rubricato con riferimento alla «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione», e stabilendo che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. Pertanto, a fronte della tendenzialmente definitiva cessazione del decorso del termine prescrizionale (stabilita già con la legge del 2019), la garanzia che il processo non si protragga per una durata irragionevole è stata affidata dalla riforma del 2021 all'istituto dell'improcedibilità. È da rilevare, dunque, che dall'assetto normativo sortito dalla legge n. 134 del 2021 affiora la rilevanza giuridica di due distinte scansioni diacroniche: una, di carattere sostanziale, che annette rilievo alla distanza di tempo intercorrente fra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; un'altra, di nuova istituzione, avente carattere processuale, che si ricollega alla durata dei giudizi di impugnazione ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Il legislatore ha, quindi, ritenuto adeguato bilanciare la scelta di arrestare il corso della prescrizione al momento della sentenza di primo grado (salva regressione del processo) con la fissazione dell'inderogabile limite della durata della fase innpugnatoria. Si aggiunge che l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall'I. gennaio 2020. Ciò, con l'ulteriore specificazione, espressa dal successivo comma 5, che, se il giudizio è sorto a seguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 42024, i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. 6. Tanto precisato, occorre altresì rilevare che alla luce anche della legge n. 103 del 2017 e della legge n. 3 del 2019 si giunge a ritenere che coesistano diversi regimi di prescrizione, correlati alla data del commesso reato: per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen. così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251; per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017, con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, secondo comma, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; per i reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., senza la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 cit., sostituita con l'art. 161-bis cod. pen., ma con la contestuale evenienza nei gradi successivi della disciplina della improcedibilità. 7. A fronte di tale quadro è sufficiente osservare, innanzitutto, che come anche di recente precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 2026 «[n]ella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che si contrappongono» (sentenza n. 32 del 2024) e che incontra l'unico limite di non poter essere esercitata «in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce» (ex plurimis, sentenza n. 234 del 2008 e ordinanze n. 166 del 2006 e n. 153 del 2000). 8. Lungo questa linea, le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989) hanno altresì rilevato che in materia di punibilità del reato nel quadro della prescrizione ovvero anche dell'attuale istituto della improcedibilità, si riconosce che il legislatore non ha dispiegato il potere discrezionale riconosciutogli in materia con modalità ed esiti normativi irragionevoli. In definitiva, hanno altresì precisato le citate Sezioni Unite, l'individuata limitazione ai reati commessi dall'i gennaio 2020 dell'applicazione del coordinato regime di operatività della prescrizione, con suo blocco (tendenzialmente definitivo, salva la regressione del processo) coincidente con qualsiasi esito decisorio del primo grado, e di operatività dell'improcedibilità nei gradi successivi, per un verso, si rivela come la logica conseguenza del fatto che esso costituisce, nel suo unitario insieme, un nuovo sistema - 5complessivamente non contrastante con il principio costituzionale di ragionevole durata - regolatore degli effetti sul reato del decorso del tempo prima e durante il processo e, per altro verso, risulta giustificato dall'esigenza di assicurare agli uffici giudiziari un congruo lasso per conformare la durata dei processi, specie dei giudizi di impugnazione, alle disposizioni caratterizzanti il sistema stesso. 9. Dunque, esclusa ogni irragionevolezza per tale sistema normativo, peraltro neppure dedotta e argomentata (posto peraltro che le argomentazioni difensive si concretizzano essenzialmente sul tema della asserita disparità di trattamento), la predetta scelta normativa non appare contrastare alcun dettato costituzionale, sovrastata come è dalla esigenza, realizzata, di un adeguato equilibrio tra interessi pubblici e privati. Così che, peraltro, nella conseguente legittima successione di nuove disposizioni in materia di prescrizione, la diversa disciplina fisiologicamente applicabile rispetto a reati compiuti in tempi diversi non può di per sé dar luogo ad alcuna disparità di trattamento. Il motivo quindi è del tutto infondato. 10. Il secondo motivo riguarda, il vizio di manifesta illogicità della motivazione laddove si esclude la occasionalità della condotta e si aggiunge anche l'assenza di ogni volontà di disfarsi in capo al ricorrente, siccome titolare di una attività di commercio di rottami. 11. Il motivo è inammissibile, a fronte di una più che adeguata motivazione che, valorizzando la quantità e la diversa qualità di rifiuti, in maniera del tutto logica e comunque lontana dal perimetro di operatività del vizio lamentato (che non prevede una mera illogicità della motivazione, bensì una "manifesta" illogicità della stessa), deduce come a monte del trasporto vi sia stata una preliminare organizzata attività ad esso propedeutica, che come tale esclude ogni indice di occasionalità. Si tratta, piuttosto, di decisione in linea con l'indirizzo di legittimità, da ribadirsi, per cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Rv. 270995 - 01). Ben motivato è anche il carattere di rifiuto del materiale, desunto dalla varietà e tipologia dello stesso ( ferro, carcasse di elettrodomestici in metallo, plastica, un passeggino) così da renderlo6 LTestraneo ad ogni attività di commercio, pur evocata dal ricorrente, e comunque inidonea, con la relativa asserita autorizzazione, a legittimare il trasporto dei rifiuti. 12. L'ultimo motivo riguarda il vizio di illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, atteso che la motivazione si sarebbe limitata alla sola segnalazione di una condotta definita come rilevante per il solo carico di rifiuti, a fronte di elementi segnalati dalla difesa, in ordine al tema qui trattato, a pagina 12 e 14 dei motivi di appello. Preliminarmente è inammissibile il mero rinvio a passaggi dell'atto di appello, in alcun modo illustrati in ricorso. Come noto infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 (dep. 04/09/2015 ) Rv. 264879 - 01 ). Sta di fatto che congrua è la motivazione di esclusione delle attenuanti invocate, fondata sulla offensività della condotta e sulla capacità a delinquere come anche desunta da precedenti penali specifici. 13. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il P.Q.M