CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24306/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANZA TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10 giugno 2020, il Tribunale di sorveglianza di Torinoaveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del 19 marzo 2020, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Torinoaveva respinto il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., daldetenuto, il quale lamentava di essere stato ristretto in condizioni contrarie all'art.3 CEDU, in ragione del sovraffollamento e di altri disagi patiti nel corso dellacarcerazione.1.1. Con sentenza n. 45205 in data 1 ottobre 2024, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l'ordinanza impugnata. In data 17 maggio 2021, nellemore del giudizio di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] fu espulso dal territorio nazionale a titolodi sanzione alternativa alla detenzione.1.2. Con decreto in data 9 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino hadichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. inrelazione all'art. 678 cod. proc. pen., l’istanza proposta nell’interesse di LorencShehaj, trattandosi di soggetto espulso dal territorio nazionale a far data dal 17maggio 2021.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Masuelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 666, comma 2 e 678 cod.proc. pen., 35-ter Ord. pen. e 3 Cedu, nonché la mancanza della motivazione.In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata dichiaratain mancanza della relativa motivazione ossia in assenza dell’esplicitazione delpercorso logico-giuridico idoneo a giustificare l’affermazione secondo cuil'espulsione o l'assenza dal territorio nazionale del richiedente integri una causa diinammissibilità della domanda di rimedio risarcitorio, atteso che l'art. 35-ter Ord.pen. non contempla alcuna preclusione connessa all’intervenuta espulsione.Al contrario, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, inapplicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, consacrato dall'art. 5cod. proc. civ. - secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano conriguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento dellaproposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivimutamenti della legge o dello stato medesimo» - anche nel procedimento disorveglianza ex art. 35-ter Ord. pen. «il momento determinativo» dellacompetenza deve individuarsi con riferimento allo «allo stato di fatto esistente altempo della proposizione della domanda ed alla legge vigente in quel momento».Tale disposizione va interpretata in coerenza con la relativa ratio, che è quella difavorire la stabilità della competenza già radicata, principio che trova applicazioneanche nel procedimento di sorveglianza, nel quale la competenza del magistratoo del tribunale di sorveglianza, una volta determinatasi in relazione alla situazioneesistente all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio delprocedimento, resta insensibile alle sopravvenienze.Ne consegue che il Magistrato di sorveglianza mantiene la competenza aesaminare anche ove il soggetto, detenuto al momento della presentazionedell’istanza, sia successivamente ammesso a misura alternativa o comunquescarcerato.Il decreto impugnato, inoltre, risulterebbe affetto da abnormità, in quantoidoneo a determinare una indebita deviazione della fisiologica sequenzaprocedimentale, essendo stato adottato in violazione del giudicato rescindente,avuto riguardo al fatto che la sentenza rescindente aveva disposto il rinvio per unnuovo esame nel merito dell'istanza e non per la declaratoria di inammissibilitàper ragioni sopravvenute.3. Con requisitoria scritta in data 8 aprile 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.2. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanzaformulata ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. sul presupposto che il detenutorisultasse espulso dal territorio nazionale a far data dal 17 maggio 2021. Benchéil provvedimento non lo abbia precisato, deve ritenersi che tale decisione sia stataassunta in ragione della sopravvenuta carenza di interesse del richiedente.Osserva, tuttavia, il Collegio che la giurisprudenza di legittimità si è giàespressa nel senso che, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti ointernati ex art. 35-ter Ord. pen., l'interesse alla decisione dell'istanza non vienemeno in caso di scarcerazione del richiedente. Più precisamente, è statoripetutamente affermato che «in materia di rimedi risarcitori conseguenti allaviolazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati,presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianzaè lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamoex art. 35-ter Ord. pen., a nulla rilevando l'eventuale scarcerazione nelle moredella decisione» (Sez. 1, n. 5515 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 269198 - 01;Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 270659 - 01).Infatti, anche considerando che, per effetto della scarcerazione, non è piùconcedibile alcuna riduzione di pena, l’istante permane titolare del dirittoall'indennizzo di natura monetaria previsto per la violazione delle condizioniimposte dalla CEDU.In coerenza con tale principio, è stato, altresì, affermato che, nel caso in cui ilrichiedente sia stato estradato all'estero, resta comunque fermo, in caso diaccoglimento della richiesta in precedenza avanzata, il suo diritto ad ottenere ilrisarcimento compensativo di natura patrimoniale (Sez. 1, n. 8777 del13/10/2023, Rv. 285857 - 01; in termini Sez. 1, n. 24920 del 7/05/2024, DelGiorno, non massimata).3. Tali principi devono ritenersi estensibili, in ragione dell’assoluta identità diratio, anche all’ipotesi in cui il soggetto, nelle more del procedimento disorveglianza ex art. 35-ter Ord. pen., sia stato espulso, permanendo, anche in talcaso, il relativo interesse alla decisione sotto il profilo risarcitorio.Ne consegue che deve essere enunciato il seguente principio di diritto: «intema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter Ord. pen., l'interesse alla decisione dell'istanza non viene meno nel caso in cuiil richiedente sia stato espulso dal territorio nazionale, rimanendo fermo, in casodi accoglimento della domanda, il diritto dello stesso a conseguire il risarcimentocompensativo di natura patrimoniale».4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Torino.Così deciso il 21/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]