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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32141/2025

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dello Stato, con sede in Roma, ove è per legge domiciliata ( indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in L’Aquila, ove è elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo il 26 maggio 2020, n. 249/2/2020; [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA SOGGETTA A REGISTRAZIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del26 novembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo il 26 maggio 2020, n. 249/2/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 2016/001/SC/000000149/0/003 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], notificato dall’Agenzia delle Entrate il 10 ottobre 2018, per l’imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale di Teramo col n. 149/2016(portante la condanna del Cantagalli al pagamento della somma di € 72.000,00, atitolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Cantagalli avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo il 3 giugno 2019, n. 211/2/2019, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario del contribuente , ritenendo che esso fosse nullo per la mancata allegazione della sentenza soggetta a registrazione – sul presupposto che « (…) la sentenza di primo grado si presenta pienamente condivisibile, in quanto la stessa ha fatto corretta applicazione dei principi che ha enucleato la stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che " in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art 54 comma 5 DPR 131 del 1986 che indichi soltanto la data ed il numero delle sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto a una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare».

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia n ullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 54, comma 5, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 21-septies e 21 - octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di liquidazione fosse affetto da nullità per carenza di motivazione, essendo stata omessa l’ allegazione di copia della sentenza soggetta a registrazione. 1.3 In limine, vanno disattese le eccezioni preliminari del controricorrente, osservandosi, per un verso, che la decisione del giudice di appello (come si vedrà) non è conforme alla prevalente giurisprudenza di legittimità e, per altro verso, il canone di autosufficienza non è stato infranto in ragione dell’attinenza delle censure alle argomentazioni del giudice di appello in punto di mero diritto(con riguardo all’adeguatezza motivazionale dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari).

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib.,22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).

In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 2.2Nella specie, si può ritenere che vi sia congrua, ancorché sintetica e concisa, motivazione sulle ragioni della nullità dell’atto impositivo in ragione dell’omessa allegazione in copia della sentenza soggetta a registrazione.

3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 Quanto al contenuto del l’ avviso di liquidazione, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta liquidata), non alleghi l'atto in sé.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso di liquidazione e la comprensibilità della pretesa impositiva riveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340 –da ultime, vedansi anche: Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9172; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18416; Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2023, n. 28584; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15611). 3.2 Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha rimarcato come, «nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato; della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l'imposizione; della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall'integrazione di motivazione e dispositivo; della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc...

Deriva quindi da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il criterio discretivo non passa attraverso laformalità della 'allegazione - non allegazione', vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell'atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione -bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionale dell'avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell'imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione» (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340). 3.3 In linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha valutato che «l'avvisodi liquidazione può limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata» (Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9344; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31934; Cass., Sez. 6^- 5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18491; Cass., Sez. Trib., 15 settembre 2022, n. 27153; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15611).

4. Apprezzandosi l a fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 26 novembre 2025.

IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato, con sede in Roma, ove è per legge domiciliata ( indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in L’Aquila, ove è elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo il 26 maggio 2020, n. 249/2/2020; [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA SOGGETTA A REGISTRAZIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del26 novembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzo il 26 maggio 2020, n. 249/2/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 2016/001/SC/000000149/0/003 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], notificato dall’Agenzia delle Entrate il 10 ottobre 2018, per l’imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale di Teramo col n. 149/2016(portante la condanna del Cantagalli al pagamento della somma di € 72.000,00, atitolo di risarcimento per inadempimento contrattuale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Cantagalli avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo il 3 giugno 2019, n. 211/2/2019, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario del contribuente , ritenendo che esso fosse nullo per la mancata allegazione della sentenza soggetta a registrazione – sul presupposto che « (…) la sentenza di primo grado si presenta pienamente condivisibile, in quanto la stessa ha fatto corretta applicazione dei principi che ha enucleato la stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che " in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art 54 comma 5 DPR 131 del 1986 che indichi soltanto la data ed il numero delle sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto a una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare». 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia n ullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 54, comma 5, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 21-septies e 21 - octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di liquidazione fosse affetto da nullità per carenza di motivazione, essendo stata omessa l’ allegazione di copia della sentenza soggetta a registrazione. 1.3 In limine, vanno disattese le eccezioni preliminari del controricorrente, osservandosi, per un verso, che la decisione del giudice di appello (come si vedrà) non è conforme alla prevalente giurisprudenza di legittimità e, per altro verso, il canone di autosufficienza non è stato infranto in ragione dell’attinenza delle censure alle argomentazioni del giudice di appello in punto di mero diritto(con riguardo all’adeguatezza motivazionale dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari). 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib.,22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 2.2Nella specie, si può ritenere che vi sia congrua, ancorché sintetica e concisa, motivazione sulle ragioni della nullità dell’atto impositivo in ragione dell’omessa allegazione in copia della sentenza soggetta a registrazione. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1 Quanto al contenuto del l’ avviso di liquidazione, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta liquidata), non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso di liquidazione e la comprensibilità della pretesa impositiva riveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (in termini: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340 –da ultime, vedansi anche: Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9172; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18416; Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2023, n. 28584; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15611). 3.2 Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha rimarcato come, «nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato; della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l'imposizione; della presenza di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall'integrazione di motivazione e dispositivo; della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc... Deriva quindi da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il criterio discretivo non passa attraverso laformalità della 'allegazione - non allegazione', vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell'atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione -bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionale dell'avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell'imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione» (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340). 3.3 In linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha valutato che «l'avvisodi liquidazione può limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata» (Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9344; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31934; Cass., Sez. 6^- 5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18491; Cass., Sez. Trib., 15 settembre 2022, n. 27153; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15611). 4. Apprezzandosi l a fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 26 novembre 2025. IL
Sentenza Cassazione n. 32141/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris