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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39393/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natka ASTI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO-therttra r-p-art-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando il mancato proscioglimento e l'eccessività della pena; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] rant Luci o Imperiali [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natka ASTI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO-therttra r-p-art-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando il mancato proscioglimento e l'eccessività della pena; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] rant Luci o Imperiali [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39393/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris