CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 luglio 2023
Cassazione n. 17743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti dornícífiarí. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. con riferimento alle esigenze cautelar' ed ai criteri di scelta della misura. Lamenta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che il corretto comportamento tenuto dal ricorrente durante l'esecuzione della misura ed il tempo decorso dall'esecuzione della misura non avessero rilevanza sulla persistenza delle esigenze cautelari; neppure era stato considerato che il pericolo di reiterazione criminosa non era nè concreto nè attuale e che la misura applicata non corrispondeva ai caratteri di adeguatezza e proporzionalità. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutìvo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, N. 1134 del 1995 Rv. 201863, N. 961 del 1996 Rv. 204696, N. 43112 del 2015 Rv. 265569).3. Il Tribunale, con argomentazioni congrue e logiche, ha fatto buon governo dei suesposti principi, rimarcando che il quadro cautelare consolidatosi non risultava scalfito dagli elementi addotti dalla difesa a fondamento della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto. Va rimarcato che, quanto alla deduzione avente ad oggetto il tempo decorso dall'epoca di applicazione della misura cautelare, va ribadito il principio, opportunamente richiamato dal Tribunale, secondo il quale, in tema di misure cautelarí personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.3, n.43113 del 15/09/2015, Rv.265652; Sez. 2, n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191, Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763). Né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez.2 n. 47120 del 04/11/2021,Rv.282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01). Le ulteriori doglianze proposte, infine, risultano del tutto generiche nè, peraltro, risultano essere state oggetto di specifici motivi di appello. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t