CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12386/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova posta a sostengo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa del fatto senza addurre effettivamente il travisamento della prova, bensì compendiando il tenore degli elementi in atti (segnatamente quanto si trarrebbe dal filmato acquisito; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando - oltre che il contegno processuale dell'imputato - i suoi precedenti specifici e la gravità del fatto (alla luce della «zona vitale» del corpo della persona offesa e della specifica violenza da lui usata), dati questi dirimenti, in relazione ai quali non può dirsi costituire rituale censura la prospettazione, peraltro generica, di un corretto comportamento processuale; considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena - è del tutto generico, poiché riporta princìpi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie e nel resto adduce irritualnnente in maniera assertiva che la pena irrogata travalicherebbe la gravità dei fatti, nuovamente richiamando genericamente il comportamento processuale dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co