CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di contraffazione di impronte di pubbliche certificazioni e di truffa; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nella cui motivazione viene esplicitato le ragioni per le quali non si è ritenuta alcuna necessità di rinnovazione dibattimentale, risultando il processo sufficientemente istruito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione di legge per omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1); rilevato che il motivo in esame è altresì generico, risolvendosi nel mero richiamo di giurisprudenza in tema di concessione delle attenuanti generiche; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così