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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 10950/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato, nonché quelle in replica alla requisitoria, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza emessa il 21 febbraio 2022, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il delitto di furto, aggravato dagli artt. 625, comma 2, n. 7 e 61, comma 1, n. 11,cod. pen. e contestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale territoriale deduce violazione di legge, in quanto le contestate aggravanti, non escluse in sentenza, determinano la pena massima di anni dieci, e non sei, di reclusione, come ritenuto dal Tribunale di Brescia, termine di prescrizione inoltre da aumentarsi a seguito di interruzione conseguente al decreto di citazione a giudizio.

Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 157 e 625, comma secondo, cod. pen. 4.

Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 7 novembre 2022, con le quali, condividendo le ragioni del ricorso, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza.

5. Il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni datate 28 ottobre 2022, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso, perché il pubblico ministero di udienza avrebbe modificato implicitamente l'imputazione concludendo per la prescrizione; inoltre la contestazione non reca in fatto alcun riferimento alla circostanza aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7 cod. pen e comunque, ai fini del calcolo della prescrizione delle aggravanti, non ne va tenuto conto ai sensi dell'art. 157 cod. pen.

Il 16 novembre 2022 replicava alla requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

7. Il ricorso è fondato.

A ben vedere nel caso in esame mentre 94 la circostanza aggravante dell'abuso di ospitalità è contestata in fatto e in diritto, quella dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. risulta solo contestata in tale seconda forma.

Costante, però, è l'orientamento di legittimità che ritiene adeguatamente contestata una circostanza aggravante qualora nel capo d'imputazione, nella sua parte fattuale, sia descritta la ragione dell'aggravamento quale elemento accidentale degli elementi essenziali del reato, oppure allorchè vi sia l'indicazione della relativa norma che prevede l'aggravamento (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 - 01; Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 279158 - 02).Pertanto, formalmente corretta e adeguata a consentire l'esercizio consapevole del diritto di difesa, ragione per la quale Sez.

U, Sorge delinea il suddetto principio, è anche l'aggravante prevista dall'art. 625 cod. pen., fermo restando che ogni questione relativa alla determinatezza dell'imputazione resta evidentemente suscettibile di valutazione, in quanto la norma richiamata prevede pluralità di ipotesi di aggravamento.

A buona ragione il Procuratore generale territoriale lamenta la violazione di legge, in quanto il Tribunale non ha previamente escluso alcuna delle due aggravanti, cosicchè trova applicazione l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente' ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo nella pena massima pari ad anni dieci di reclusione (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez.

U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01: ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale).

Inoltre, anche la mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata esclusa in sentenza, il che nel caso in esame non è neanche implicitamente.

In tal modo trovano risposta anche le conclusioni della difesa, alle quali aggiungere la considerazione che le conclusioni del pubblico ministero rese in giudizio non modificano la contestazione, che richiede una formale e esplicita modifica dell'imputazione, nel caso di specie non intervenuta.

Ne consegue l'annullamento con rinvio per il giudizio, in quanto essendo i fatti contestati risalenti al 12 agosto 2014, la pena massima di anni dieci determina che l'estinzione per prescrizione non si sia ancora verificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato, nonché quelle in replica alla requisitoria, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza emessa il 21 febbraio 2022, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il delitto di furto, aggravato dagli artt. 625, comma 2, n. 7 e 61, comma 1, n. 11,cod. pen. e contestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale territoriale deduce violazione di legge, in quanto le contestate aggravanti, non escluse in sentenza, determinano la pena massima di anni dieci, e non sei, di reclusione, come ritenuto dal Tribunale di Brescia, termine di prescrizione inoltre da aumentarsi a seguito di interruzione conseguente al decreto di citazione a giudizio. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 157 e 625, comma secondo, cod. pen. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 7 novembre 2022, con le quali, condividendo le ragioni del ricorso, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza. 5. Il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni datate 28 ottobre 2022, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso, perché il pubblico ministero di udienza avrebbe modificato implicitamente l'imputazione concludendo per la prescrizione; inoltre la contestazione non reca in fatto alcun riferimento alla circostanza aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7 cod. pen e comunque, ai fini del calcolo della prescrizione delle aggravanti, non ne va tenuto conto ai sensi dell'art. 157 cod. pen. Il 16 novembre 2022 replicava alla requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. 7. Il ricorso è fondato. A ben vedere nel caso in esame mentre 94 la circostanza aggravante dell'abuso di ospitalità è contestata in fatto e in diritto, quella dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. risulta solo contestata in tale seconda forma. Costante, però, è l'orientamento di legittimità che ritiene adeguatamente contestata una circostanza aggravante qualora nel capo d'imputazione, nella sua parte fattuale, sia descritta la ragione dell'aggravamento quale elemento accidentale degli elementi essenziali del reato, oppure allorchè vi sia l'indicazione della relativa norma che prevede l'aggravamento (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 - 01; Sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, Rv. 279158 - 02).Pertanto, formalmente corretta e adeguata a consentire l'esercizio consapevole del diritto di difesa, ragione per la quale Sez. U, Sorge delinea il suddetto principio, è anche l'aggravante prevista dall'art. 625 cod. pen., fermo restando che ogni questione relativa alla determinatezza dell'imputazione resta evidentemente suscettibile di valutazione, in quanto la norma richiamata prevede pluralità di ipotesi di aggravamento. A buona ragione il Procuratore generale territoriale lamenta la violazione di legge, in quanto il Tribunale non ha previamente escluso alcuna delle due aggravanti, cosicchè trova applicazione l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente' ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo nella pena massima pari ad anni dieci di reclusione (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01: ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale). Inoltre, anche la mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata esclusa in sentenza, il che nel caso in esame non è neanche implicitamente. In tal modo trovano risposta anche le conclusioni della difesa, alle quali aggiungere la considerazione che le conclusioni del pubblico ministero rese in giudizio non modificano la contestazione, che richiede una formale e esplicita modifica dell'imputazione, nel caso di specie non intervenuta. Ne consegue l'annullamento con rinvio per il giudizio, in quanto essendo i fatti contestati risalenti al 12 agosto 2014, la pena massima di anni dieci determina che l'estinzione per prescrizione non si sia ancora verificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso in Rom
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