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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06549/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torino ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per rispondere dei reati di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), di resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e di lesioni aggravate ai danni degli agenti di polizia intervenuti in occasione del suo arresto (capo 3), fatti tutti commessi in Torino in data 3 gennaio 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato in data 4 giugno 2020, ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati al medesimo ascritti e, concesse le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena di un annodi reclusione.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a dieci mesi di reclusione.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Assane, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc pen.

Si duole il ricorrente che la Corte di appello, pur riducendo la pena in accoglimento delle censure mosse dall'appellante in ordine al trattamento sanzionatorio, avrebbe operato un aumento di pena per la continuazione interna in relazione alla violazione più grave contestata al capo 2).

Tale aumento di pena, tuttavia, non essendo contemplato dalla sentenza di primo grado, concreterebbe una violazione del divieto di reformatio in peius.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.

2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc pen., in quanto la Corte di appello avrebbe applicato un aumento per la continuazione non contemplato dalla sentenza di primo grado.3.

Il motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nella sentenza di primo grado, ha determinato la pena per il più grave delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 2) in un anno di reclusione.

La Corte di appello ha rideterminato la pena per il reato-base contestato al capo 2) in otto mesi di reclusione, aumentata a nove mesi di reclusione «per la continuazione interna», in ragione della pluralità degli agenti di Polizia attinti dall'imputato nell'opporsi agli stessi.

Non sussiste, dunque, la violazione del divieto di reformatio in peius denunciata, in quanto, ancorché la Corte di appello abbia formalmente operato un aumento della pena base a titolo di continuazione interna, la pena inflitta dal primo giudice per i reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati, come commessi in concorso formale, al capo 2) dell'imputazione è, invero, stata diminuita rispetto a quella irrogata nella sentenza di primo grado.

L'indicazione dell'aumento di un mese di reclusione, operato a titolo di continuazione interna da parte della Corte di appello, del resto, costituisce mera esplicitazione di un procedimento di calcolo che il primo giudice aveva lasciato implicito, indicando unitariamente la pena finale.

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30 maggio 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torino ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per rispondere dei reati di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), di resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e di lesioni aggravate ai danni degli agenti di polizia intervenuti in occasione del suo arresto (capo 3), fatti tutti commessi in Torino in data 3 gennaio 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato in data 4 giugno 2020, ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati al medesimo ascritti e, concesse le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena di un annodi reclusione. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a dieci mesi di reclusione. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Assane, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc pen. Si duole il ricorrente che la Corte di appello, pur riducendo la pena in accoglimento delle censure mosse dall'appellante in ordine al trattamento sanzionatorio, avrebbe operato un aumento di pena per la continuazione interna in relazione alla violazione più grave contestata al capo 2). Tale aumento di pena, tuttavia, non essendo contemplato dalla sentenza di primo grado, concreterebbe una violazione del divieto di reformatio in peius. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc pen., in quanto la Corte di appello avrebbe applicato un aumento per la continuazione non contemplato dalla sentenza di primo grado.3. Il motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nella sentenza di primo grado, ha determinato la pena per il più grave delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 2) in un anno di reclusione. La Corte di appello ha rideterminato la pena per il reato-base contestato al capo 2) in otto mesi di reclusione, aumentata a nove mesi di reclusione «per la continuazione interna», in ragione della pluralità degli agenti di Polizia attinti dall'imputato nell'opporsi agli stessi. Non sussiste, dunque, la violazione del divieto di reformatio in peius denunciata, in quanto, ancorché la Corte di appello abbia formalmente operato un aumento della pena base a titolo di continuazione interna, la pena inflitta dal primo giudice per i reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati, come commessi in concorso formale, al capo 2) dell'imputazione è, invero, stata diminuita rispetto a quella irrogata nella sentenza di primo grado. L'indicazione dell'aumento di un mese di reclusione, operato a titolo di continuazione interna da parte della Corte di appello, del resto, costituisce mera esplicitazione di un procedimento di calcolo che il primo giudice aveva lasciato implicito, indicando unitariamente la pena finale. 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 06549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris