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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 27591/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che, in adesione al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato le circostanze attenuanti generiche al ricorrente con giudizio di equivalenza, in relazione ai reati di furto e danneggiamento.

2. Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, violazione di legge in relazione al bilanciamento in equivalenza, eccependo la carenza assoluta di motivazione sul punto, mentre, con un secondo motivo di censura, denuncia la mancata applicazione della novella legislativa di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato il regime di procedibilità d'ufficio del reato per cui vi è stata condanna, stabilendo la perseguibilità solo a querela di parte, querela che, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta.

3. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il giudice d'appello ha spiegato le ragioni della sua valutazione (decisa sulla base del comportamento processuale dell'imputato e della necessità di inclividualizzare la pena rispetto al disvalore concreto del fatto commesso), tenuto conto, altresì, che non emergono elementi, neppure enunciati dal difensore, in base ai quali propendere per un giudizio più favorevole, sicchè il motivo è anche generico, sotto tale profilo.

3. La seconda ragione di censura è anch'essa manifestamente infondata.

Invero, a fronte della inammissibilità del ricorso, non ha alcun rilievo processuale il fatto che, come segnalato nel secondo motivo, i reati siano divenuti perseguibili a querela di parte e che la condizione di procedibilità non sia stata presentata.

Ed infatti, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (così Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, Colombo, Rv. 284176, proprio in una fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).Si è anche aggiunto che, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs.10 ottobre 2022, n.150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge (Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155).

Né può darsi seguito alla richiesta di ritenere la novella normativa vigente ed operativa nei suoi effetti, antecedentemente alla sua entrata in vigore, come evocato dal ricorrente, il cui ricorso risale al 15.11.2022 e richiama l'ordinanza del Tribunale di Siena del 11.11.2022 con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 dl. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha disposto il differimento al 30 dicembre 2022 dell'intera riforma della giustizia penale (c.d. riforma Carta bia), realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Invero, questa Sezione (cfr. Sez. 5, n. 45104 del 2022) ha già evidenziato che il d.

Igs. n. 150 del 2022 vedeva la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022 e tuttavia, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d.

Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo sarebbe entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2022, come effettivamente è avvenuto.

Ne consegue che, alla data della presentazione del ricorso, le disposizioni del d.

Igs. n. 150 del 2022 non erano ancora entrate in vigore„ pur essendo contestualmente esaurito il periodo di vacatio legis originariamente prefissato.

Ed infatti, in primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo l'espressa indicazione dell'art. 10, primo comma, della Preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell'art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, terzo comma, Cost. sono alla base dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore.

Del resto, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore, come verificato non lontano nel tempo, in materia di sicurezza alimentare, in cui l'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ha "riprist nato" alcuni dei reati previsti dall'art. 18 come destinati all'abrogazione.016 Rispetto ad una simile vicenda, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi (Sez. 3, n. 34395 del 16/06;2021, Dragotti, Rv. 282365).

Infine, è risolutivo osservare che il caso in esame, come si è già in qualche modo anticipato, neppure chiama effettivamente in causa questioni attinenti alla vacatio legis, esauritasi, per il d.

Igs. n. 150 del 2022, in data 01/11/2022.

L'inapplicabilità di tale d.

Igs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 cit. al 30.12.2022.

3.1. Alla luce di quanto sin qui affermato, non può essere condiviso l'orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità, che, decidendo, peraltro, in tema di abolito criminis, afferma la legittimità della sentenza d'appello con cui non si confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, te-zo comma, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (cfr. Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Care, Rv. 271639; conf.

Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949).

La tesi è stata seguita anche da due recenti pronunce (Sez. 2, n. 2100 del 2023 e Sez. 4, n. 943 del 2023), egualmente non condivisibili, con le quali si è affermato che - nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (art. 3 Cost., art. 7 Conv.

EDU, art. 49 CDFUE) - sono da ritenere applicabili le disposizioni non ancora entrate in vigore e più favorevoli in tema di procedibilità, dettate dal d.lgs. n. 150 del 2022, anche ai fatti antecedenti alla vigenza formale della disciplina rinviata al 30.12.2022, considerato che in tale finestra temporale dette disposizioni possono produrre effetti in bonam partem, "dopo la pubblicazione della disciplina in questione".

Secondo tale impostazione, in pendenza della "vacatio legis", la norma esiste già nell'ambito dell'ordinamento (in considerazione della pubblicazione della stessa in [OSCURATO:PERSONA]) e proprio tale esistenza deve essere presa in considerazione dal giudice quando, in pendenza di giudizio, una sua mancata applicazione, che di fatto preclude la considerazione di un regime giuridico più favorevole per l'imputato, determinerebbe un reale pregiudizio, un effettivo regime di sfavore, nonostante l'intervenuto mutamento del paradigma normativo di riferimento.

Ebbene, pur comprendendosi le ragioni di garanzia sostanziale individuale sottese all'orientamento in esame, non può aderirsi ad una visione che sovverte il paradigma costituzionale della vigenza delle leggi di nuovo conio (art. 73 (:ost.), con inevitabili ricadute anche nel campo della separazione dei poteri, non essendo dubitabile che rientri nella discrezionalità del legislatore decidere i tempi di entrata in vigore di una novella normativa, fatti salvi eventuali problemi di legittimità costituziona e (e, del resto, non è difficile ritrovare slittamenti in avanti dell'introduzione di innovazioni legislative, senza che, di contro, sia stata fatta questione di anticipazione degli effetti favorevoli all'imputato di tali novità).

Non può discendere una diversa conclusione dall'analisi dell'art. 7 CEDU, che, per come vive nella giurisprudenza della Corte EDU, rimane un principio utile ad affermare la retroattività di una norma più favorevole (come proposto implicitamente dalle sentenze espressione dell'orientamento qui disatteso), sempre che essa sia entrata in vigore secondo le regole dell'ordinamento da cui promana.

Evocare, poi, la categoria giuridica dell'esistenza dell'atto normativo non è operazione corretta dogmaticamente, nel caso in cui si discuta - come nell'ipotesi in esame - non già dell'esaurimento del procedimento di adozione della novella legislativa, bensì del differimento della sua efficacia-vigenza, strutturalmente e sistematicamente autonoma.

Deve concludersi, pertanto, nel senso che il nuovo regime di procedibilità a querela introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2022 non può essere applicato prima della sua entrata in vigore, fissata dal legislatore al 30.12.2022, con l'art. 6 d.l. n. 162 del 2022.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che, in adesione al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato le circostanze attenuanti generiche al ricorrente con giudizio di equivalenza, in relazione ai reati di furto e danneggiamento. 2. Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, violazione di legge in relazione al bilanciamento in equivalenza, eccependo la carenza assoluta di motivazione sul punto, mentre, con un secondo motivo di censura, denuncia la mancata applicazione della novella legislativa di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato il regime di procedibilità d'ufficio del reato per cui vi è stata condanna, stabilendo la perseguibilità solo a querela di parte, querela che, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta. 3. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il giudice d'appello ha spiegato le ragioni della sua valutazione (decisa sulla base del comportamento processuale dell'imputato e della necessità di inclividualizzare la pena rispetto al disvalore concreto del fatto commesso), tenuto conto, altresì, che non emergono elementi, neppure enunciati dal difensore, in base ai quali propendere per un giudizio più favorevole, sicchè il motivo è anche generico, sotto tale profilo. 3. La seconda ragione di censura è anch'essa manifestamente infondata. Invero, a fronte della inammissibilità del ricorso, non ha alcun rilievo processuale il fatto che, come segnalato nel secondo motivo, i reati siano divenuti perseguibili a querela di parte e che la condizione di procedibilità non sia stata presentata. Ed infatti, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (così Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, Colombo, Rv. 284176, proprio in una fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).Si è anche aggiunto che, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs.10 ottobre 2022, n.150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge (Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155). Né può darsi seguito alla richiesta di ritenere la novella normativa vigente ed operativa nei suoi effetti, antecedentemente alla sua entrata in vigore, come evocato dal ricorrente, il cui ricorso risale al 15.11.2022 e richiama l'ordinanza del Tribunale di Siena del 11.11.2022 con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 dl. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha disposto il differimento al 30 dicembre 2022 dell'intera riforma della giustizia penale (c.d. riforma Carta bia), realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Invero, questa Sezione (cfr. Sez. 5, n. 45104 del 2022) ha già evidenziato che il d. Igs. n. 150 del 2022 vedeva la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022 e tuttavia, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d. Igs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo sarebbe entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2022, come effettivamente è avvenuto. Ne consegue che, alla data della presentazione del ricorso, le disposizioni del d. Igs. n. 150 del 2022 non erano ancora entrate in vigore„ pur essendo contestualmente esaurito il periodo di vacatio legis originariamente prefissato. Ed infatti, in primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo l'espressa indicazione dell'art. 10, primo comma, della Preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell'art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, terzo comma, Cost. sono alla base dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore. Del resto, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore, come verificato non lontano nel tempo, in materia di sicurezza alimentare, in cui l'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ha "riprist nato" alcuni dei reati previsti dall'art. 18 come destinati all'abrogazione.016 Rispetto ad una simile vicenda, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi (Sez. 3, n. 34395 del 16/06;2021, Dragotti, Rv. 282365). Infine, è risolutivo osservare che il caso in esame, come si è già in qualche modo anticipato, neppure chiama effettivamente in causa questioni attinenti alla vacatio legis, esauritasi, per il d. Igs. n. 150 del 2022, in data 01/11/2022. L'inapplicabilità di tale d. Igs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 cit. al 30.12.2022. 3.1. Alla luce di quanto sin qui affermato, non può essere condiviso l'orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità, che, decidendo, peraltro, in tema di abolito criminis, afferma la legittimità della sentenza d'appello con cui non si confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, te-zo comma, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (cfr. Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Care, Rv. 271639; conf. Sez. 1, n. 39977 del 14/05/2019, Addis, Rv. 276949). La tesi è stata seguita anche da due recenti pronunce (Sez. 2, n. 2100 del 2023 e Sez. 4, n. 943 del 2023), egualmente non condivisibili, con le quali si è affermato che - nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (art. 3 Cost., art. 7 Conv. EDU, art. 49 CDFUE) - sono da ritenere applicabili le disposizioni non ancora entrate in vigore e più favorevoli in tema di procedibilità, dettate dal d.lgs. n. 150 del 2022, anche ai fatti antecedenti alla vigenza formale della disciplina rinviata al 30.12.2022, considerato che in tale finestra temporale dette disposizioni possono produrre effetti in bonam partem, "dopo la pubblicazione della disciplina in questione". Secondo tale impostazione, in pendenza della "vacatio legis", la norma esiste già nell'ambito dell'ordinamento (in considerazione della pubblicazione della stessa in [OSCURATO:PERSONA]) e proprio tale esistenza deve essere presa in considerazione dal giudice quando, in pendenza di giudizio, una sua mancata applicazione, che di fatto preclude la considerazione di un regime giuridico più favorevole per l'imputato, determinerebbe un reale pregiudizio, un effettivo regime di sfavore, nonostante l'intervenuto mutamento del paradigma normativo di riferimento. Ebbene, pur comprendendosi le ragioni di garanzia sostanziale individuale sottese all'orientamento in esame, non può aderirsi ad una visione che sovverte il paradigma costituzionale della vigenza delle leggi di nuovo conio (art. 73 (:ost.), con inevitabili ricadute anche nel campo della separazione dei poteri, non essendo dubitabile che rientri nella discrezionalità del legislatore decidere i tempi di entrata in vigore di una novella normativa, fatti salvi eventuali problemi di legittimità costituziona e (e, del resto, non è difficile ritrovare slittamenti in avanti dell'introduzione di innovazioni legislative, senza che, di contro, sia stata fatta questione di anticipazione degli effetti favorevoli all'imputato di tali novità). Non può discendere una diversa conclusione dall'analisi dell'art. 7 CEDU, che, per come vive nella giurisprudenza della Corte EDU, rimane un principio utile ad affermare la retroattività di una norma più favorevole (come proposto implicitamente dalle sentenze espressione dell'orientamento qui disatteso), sempre che essa sia entrata in vigore secondo le regole dell'ordinamento da cui promana. Evocare, poi, la categoria giuridica dell'esistenza dell'atto normativo non è operazione corretta dogmaticamente, nel caso in cui si discuta - come nell'ipotesi in esame - non già dell'esaurimento del procedimento di adozione della novella legislativa, bensì del differimento della sua efficacia-vigenza, strutturalmente e sistematicamente autonoma. Deve concludersi, pertanto, nel senso che il nuovo regime di procedibilità a querela introdotto con il d.lgs. n. 150 del 2022 non può essere applicato prima della sua entrata in vigore, fissata dal legislatore al 30.12.2022, con l'art. 6 d.l. n. 162 del 2022. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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