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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 19938/2022

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ORDINANZA CC. 01/02/2022 sul ricorso 16345-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e SANTEODORO [OSCURATO:PERSONA] r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA],UCEGLIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in ROMA, Via VENETO 7 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], Segreto & Ricchiuti, in ROMA, Via dei GRACCHI 151 - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2017 della CORTE di APPELLO di SALERNO, pubblicata il 9/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 2.4.1998, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SANTEODORO a r.l.

Premetteva di aver concluso con le parti convenute un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura [cessione di un suolo edificatorio a fronte di n. 4 unità immobiliari facenti parte di un fabbricato e di un parco residenziale da realizzare] essendo simulato il contestuale atto pubblico di trasferimento in favore dei convenuti di un terreno edificabile di sua proprietà; che il termine essenziale convenuto in contratto era scaduto e che nonostante le unità immobiliari fossero state realizzate, anche se non ultimate nelle rifiniture, l'atto pubblico non era stato ancora stipulato.

Indi, chiedeva sentir dichiarare l'autenticità della predetta scrittura di permuta e disporre il trasferimento coattivo di dette unità immobiliari, con il consequenziale ordine alla Conservatoria dei RR.II. di trascrizione dell'emananda sentenza e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni per la mancata ultimazione, consegna e trasferimento degli immobili, nonché al pagamento della penale convenuta e delle spese di lite.

Si costituivano i convenuti eccependo l'incompetenza del Tribunale adito, l'improponibilità, inammissibilità e infondatezza della domanda e, in via gradata, chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attore con la sua condanna ad adempimenti, pagamenti e danni nonché spese di lite.

Con sentenza n. 820/2008, il Tribunale di Vallo della Lucania [accertata l'autenticità della scrittura privata di permuta del 4.3.1995] dichiarava l'inadempimento contrattuale dei convenuti in ordine alla mancata ultimazione dei lavori e alla mancata stipula del definitivo nel termine convenuto; pronunciava ex art.2932 c.c. il trasferimento in favore dell'attore delle unità immobiliari descritte nella scrittura di permuta; ordinava al Conservatore la trascrizione della sentenza; condannava in solido i convenuti a pagare la somma di C 36.668,43 a titolo di penale contrattualmente convenuta, in questa assorbite le voci di danno richieste dall'attore; dichiarava inammissibile la domanda dell'attore di risarcimento del danno pari al valore delle opere da completarsi a carico dei convenuti; rigettava ogni altra domanda; condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta domanda proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a.r.I., ai quali resisteva [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì appello incidentale per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

Con sentenza n. 128/2017, depositata in data 9.2.2017, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale condannando gli appellanti, in solido tra loro, anche al pagamento della somma di € 41.500,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, importo da compensare con quanto eventualmente incassato dal Focilli per la prestata fideiussione da parte del Cuomo; confermava nel resto la sentenza impugnata; condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado d'appello.

In particolare, la Corte d'Appello riteneva che nella fattispecie non sussistesse una vera e propria vendita di cosa futura [come asserito dagli appellanti] per cui, con la venuta a esistenza, il bene era entrato a far parte della sfera giuridica patrimoniale dell'acquirente, bensì un contratto preliminare di permuta di "cosa presente con cosa futura" che necessitava di un successivo contratto definitivo.

Quanto ai pretesi comportamenti impeditivi del Focilli e alla richiesta di ammissione della lettera del 13.3.1997, a firma del direttore dei lavori [diretta a provare che le varianti, commissionate dal committente, e le successive opere resesi necessarie per eliminare tali varianti, eseguite dopo il contrordine del committente, non erano state pagate] la Corte territoriale ribadiva quanto il Tribunale aveva dichiarato circa l'inadempimento dei convenuti principalmente per la mancata stipula del contratto definitivo nel termine essenziale prefissato dalle parti nel preliminare, non potendosi sostenere che le varianti ordinate e poi disdette, pur se non pagate, potessero configurare inadempimento da parte del Focilli tale da non aver consentito l'ultimazione dei lavori nel termine prefissato, non risultando, tra l'altro, prova che l'esecuzione delle varianti e la loro eliminazione avesse costituito il motivo del ritardo nella consegna.

Del resto, tale documento, prodotto tardivamente in primo grado [solo con la comparsa conclusionale] era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale.

Aggiungeva la Corte di merito che la quantificazione dell'importo di 50.280,98, necessario per l'esecuzione dei lavori di completamento degli immobili, era stata operata dal CTU nella relazione a chiarimenti depositata in data 23.5.2007.

Inoltre, si ribadiva quanto ritenuto dal Giudice di primo grado che fosse mancata da parte dei convenuti la prova, richiesta dall'art. 1218 c.c., ovvero che l'inadempimento nella realizzazione, consegna e trasferimento degli immobili fosse dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

Infine, la Corte riteneva ammissibile l'appello incidentale del Focilli, anche se tardivo, in quanto l'interesse a proporre appello incidentale poteva ritenersi sorto, nel caso di specie, in conseguenza della proposizione dell'appello principale, che aveva messo in discussione l'intero assetto degli interessi derivante dalla sentenza impugnata.

La Corte d'Appello, ritenuta corretta la decisione del Tribunale di condanna dei convenuti al pagamento della penale, non condivideva quanto affermato dal Giudice di primo grado sia in riferimento alla mancata previsione, nella scrittura privata del 4.3.1995, della risarcibilità del danno ulteriore, sia in riferimento alla dichiarata inammissibilità della domanda dell'attore di risarcimento del danno ulteriore.

Infatti, la possibilità della risarcibilità del danno ulteriore era stata contrattualmente convenuta, a mezzo la previsione della garanzia fideiussoria prestata dall'ing.

Cuomo "a garanzia degli adempimenti innanzi descritti"; andava affermata ll'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno ulteriore, pur in presenza di una clausola penale, atteso che quest'ultima era stata convenuta per il semplice ritardo nella consegna e trasferimento.

Di conseguenza, sorgeva l'obbligo per gli appellanti di risarcire il danno ulteriore, che andava quantificato al momento della decisione di primo grado nel valore delle opere a farsi ritenute necessarie al completamento dei lavori come descritti in contratto, valore quantificato in C 41.500,00 (C 50.280,98 meno C 8.780,66, pari alle opere di variante eseguite), compensato con quanto eventualmente incassato dal Focilli per la prestata fideiussione.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., sulla scorta di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Pregiudizialmente, va rilevato come, non risultino presenti [nella spece] né i presupposti, né le condizioni di cui all'art. 360-bis c.p.c., la cui violazione è stata erroneamente eccepita dal controricorrente (v.

Cass. n. 23586 del 2015; Cass., sez. un., n. 7155 del 2017; Cass. n. 29629 del 2020).

Quanto poi alla dedotta violazione, sempre ad opera del controricorrente, dei principi di autosufficienza e di inammissibilità generale del ricorso [ex art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.] questi vanno trattati singolarmente, ove eccepiti, nel contesto di ogni singolo motivo.

2. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1472, 1218, 2932 c.c.; nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)», avendo lamentato innanzi alla Corte distrettuale che il Tribunale aveva erroneamente pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. dichiarando l'inadempimento dei convenuti, mentre inadempimento non vi era stato, avendo la Cooperativa già edificato e realizzato, prima della notifica dell'atto di citazione di primo grado, le unità immobiliari, la cui proprietà, proprio perché dette unità immobiliari erano venute ad esistenza, doveva già considerarsi trasferita in capo all'attore.

La Corte territoriale affermava trattarsi, viceversa, di "preliminare di per-muta di cose future"; così omettendo una concreta valutazione del regolamento contrattuale, anche in relazione all'evidenza letterale del difetto di menzione del contratto come preliminare.

La Corte non avrebbe tenuto conto che la scrittura privata del 4.3.1995 prevedeva l'assegnazione e il trasferimento degli immobili in favore del Focilli e che le parti avevano richiamato la concessione edilizia del 16.2.1995.

2.1. - Il motivo è fondato.

2.2. - La Corte distrettuale affermava che - se con la prima parte del secondo motivo in esame, gli appellanti [oggi ricorrenti] proponevano la distinzione tra preliminare di vendita di cosa futura e vendita di cosa futura, sostenendo che [nel caso di specie] si trattava di vera e propria vendita di cose Future, per cui con la semplice venuta ad esistenza del bene, esso era entrato a far parte della sfera giuridica patrimoniale dell'acquirente - la questione era tuttavia inammissibile in quanto prospettata dall'appellante solo nella fase di gravame, ed "in ogni caso era infondata" giacchè le parti avevano "indubbiamente stipulato un contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura" (sentenza impugnata, pag. 3, ultimo rigo).

Ma, in tal modo, la Corte distrettuale ha omesso di scrutinare il dato negoziale, che pure era stato sottoposto dal ricorrente alla sua valutazione, limitandosi [senza alcun idoneo collegamento al dato concreto] a formulare la suddetta mera petizione di principio, non congruamente argomentata a sostegno di tale immotivato assunto ermeneutico; e che neppure trova adeguata coerenza nell'ambito del thema decidendum, nel successivo generico passaggio motivazionale secondo cui "il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione idoneo a produrre, dal momento in cui si perfeziona, semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi dal contratto di vendita di cosa futura che costituisce vicenda negoziale conchiusa ab initio, direttamente attributiva dello ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa verrà ad esistenza, giusto il disposto dell'art. 1472 cod. civ. (conf.

Cass. n. 4888 del 2007; Cass. n. 18129 del 2006)." [sentenza impugnata pag. 4].

3.1. - Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sl:ato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.)».

3.2. - Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.).

3.3. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.).

3.4. - Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono altra «violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)».

3.5. - Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 345 c.p.c.).

3.6. - Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.) in relazione all'art. 112 c.p.c.».

4. - Le conseguenze connesse ad una diversa qualificazione della scrittura privata del 4.3.1995 comportano la caducazione dell'intero impianto motivo della sentenza della Corte di merito, con conseguenziale necessaria rivalutazione, nel giudizio di rinvio del dato negoziale e del comportamento ritenuto rilevante anche ai fini del presupposto inadempimento.

Da ciò consegue anche l'assorbimento di tutti gli altri motivi.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, con assorbimento degli altri.

Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CC. 01/02/2022 sul ricorso 16345-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e SANTEODORO [OSCURATO:PERSONA] r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA],UCEGLIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in ROMA, Via VENETO 7 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], Segreto & Ricchiuti, in ROMA, Via dei GRACCHI 151 - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2017 della CORTE di APPELLO di SALERNO, pubblicata il 9/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 2.4.1998, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SANTEODORO a r.l. Premetteva di aver concluso con le parti convenute un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura [cessione di un suolo edificatorio a fronte di n. 4 unità immobiliari facenti parte di un fabbricato e di un parco residenziale da realizzare] essendo simulato il contestuale atto pubblico di trasferimento in favore dei convenuti di un terreno edificabile di sua proprietà; che il termine essenziale convenuto in contratto era scaduto e che nonostante le unità immobiliari fossero state realizzate, anche se non ultimate nelle rifiniture, l'atto pubblico non era stato ancora stipulato. Indi, chiedeva sentir dichiarare l'autenticità della predetta scrittura di permuta e disporre il trasferimento coattivo di dette unità immobiliari, con il consequenziale ordine alla Conservatoria dei RR.II. di trascrizione dell'emananda sentenza e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni per la mancata ultimazione, consegna e trasferimento degli immobili, nonché al pagamento della penale convenuta e delle spese di lite. Si costituivano i convenuti eccependo l'incompetenza del Tribunale adito, l'improponibilità, inammissibilità e infondatezza della domanda e, in via gradata, chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attore con la sua condanna ad adempimenti, pagamenti e danni nonché spese di lite. Con sentenza n. 820/2008, il Tribunale di Vallo della Lucania [accertata l'autenticità della scrittura privata di permuta del 4.3.1995] dichiarava l'inadempimento contrattuale dei convenuti in ordine alla mancata ultimazione dei lavori e alla mancata stipula del definitivo nel termine convenuto; pronunciava ex art.2932 c.c. il trasferimento in favore dell'attore delle unità immobiliari descritte nella scrittura di permuta; ordinava al Conservatore la trascrizione della sentenza; condannava in solido i convenuti a pagare la somma di C 36.668,43 a titolo di penale contrattualmente convenuta, in questa assorbite le voci di danno richieste dall'attore; dichiarava inammissibile la domanda dell'attore di risarcimento del danno pari al valore delle opere da completarsi a carico dei convenuti; rigettava ogni altra domanda; condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite. Avverso detta domanda proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a.r.I., ai quali resisteva [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì appello incidentale per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Con sentenza n. 128/2017, depositata in data 9.2.2017, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale condannando gli appellanti, in solido tra loro, anche al pagamento della somma di € 41.500,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, importo da compensare con quanto eventualmente incassato dal Focilli per la prestata fideiussione da parte del Cuomo; confermava nel resto la sentenza impugnata; condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado d'appello. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che nella fattispecie non sussistesse una vera e propria vendita di cosa futura [come asserito dagli appellanti] per cui, con la venuta a esistenza, il bene era entrato a far parte della sfera giuridica patrimoniale dell'acquirente, bensì un contratto preliminare di permuta di "cosa presente con cosa futura" che necessitava di un successivo contratto definitivo. Quanto ai pretesi comportamenti impeditivi del Focilli e alla richiesta di ammissione della lettera del 13.3.1997, a firma del direttore dei lavori [diretta a provare che le varianti, commissionate dal committente, e le successive opere resesi necessarie per eliminare tali varianti, eseguite dopo il contrordine del committente, non erano state pagate] la Corte territoriale ribadiva quanto il Tribunale aveva dichiarato circa l'inadempimento dei convenuti principalmente per la mancata stipula del contratto definitivo nel termine essenziale prefissato dalle parti nel preliminare, non potendosi sostenere che le varianti ordinate e poi disdette, pur se non pagate, potessero configurare inadempimento da parte del Focilli tale da non aver consentito l'ultimazione dei lavori nel termine prefissato, non risultando, tra l'altro, prova che l'esecuzione delle varianti e la loro eliminazione avesse costituito il motivo del ritardo nella consegna. Del resto, tale documento, prodotto tardivamente in primo grado [solo con la comparsa conclusionale] era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale. Aggiungeva la Corte di merito che la quantificazione dell'importo di 50.280,98, necessario per l'esecuzione dei lavori di completamento degli immobili, era stata operata dal CTU nella relazione a chiarimenti depositata in data 23.5.2007. Inoltre, si ribadiva quanto ritenuto dal Giudice di primo grado che fosse mancata da parte dei convenuti la prova, richiesta dall'art. 1218 c.c., ovvero che l'inadempimento nella realizzazione, consegna e trasferimento degli immobili fosse dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Infine, la Corte riteneva ammissibile l'appello incidentale del Focilli, anche se tardivo, in quanto l'interesse a proporre appello incidentale poteva ritenersi sorto, nel caso di specie, in conseguenza della proposizione dell'appello principale, che aveva messo in discussione l'intero assetto degli interessi derivante dalla sentenza impugnata. La Corte d'Appello, ritenuta corretta la decisione del Tribunale di condanna dei convenuti al pagamento della penale, non condivideva quanto affermato dal Giudice di primo grado sia in riferimento alla mancata previsione, nella scrittura privata del 4.3.1995, della risarcibilità del danno ulteriore, sia in riferimento alla dichiarata inammissibilità della domanda dell'attore di risarcimento del danno ulteriore. Infatti, la possibilità della risarcibilità del danno ulteriore era stata contrattualmente convenuta, a mezzo la previsione della garanzia fideiussoria prestata dall'ing. Cuomo "a garanzia degli adempimenti innanzi descritti"; andava affermata ll'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno ulteriore, pur in presenza di una clausola penale, atteso che quest'ultima era stata convenuta per il semplice ritardo nella consegna e trasferimento. Di conseguenza, sorgeva l'obbligo per gli appellanti di risarcire il danno ulteriore, che andava quantificato al momento della decisione di primo grado nel valore delle opere a farsi ritenute necessarie al completamento dei lavori come descritti in contratto, valore quantificato in C 41.500,00 (C 50.280,98 meno C 8.780,66, pari alle opere di variante eseguite), compensato con quanto eventualmente incassato dal Focilli per la prestata fideiussione. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., sulla scorta di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Pregiudizialmente, va rilevato come, non risultino presenti [nella spece] né i presupposti, né le condizioni di cui all'art. 360-bis c.p.c., la cui violazione è stata erroneamente eccepita dal controricorrente (v. Cass. n. 23586 del 2015; Cass., sez. un., n. 7155 del 2017; Cass. n. 29629 del 2020). Quanto poi alla dedotta violazione, sempre ad opera del controricorrente, dei principi di autosufficienza e di inammissibilità generale del ricorso [ex art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.] questi vanno trattati singolarmente, ove eccepiti, nel contesto di ogni singolo motivo. 2. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1472, 1218, 2932 c.c.; nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 1 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)», avendo lamentato innanzi alla Corte distrettuale che il Tribunale aveva erroneamente pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. dichiarando l'inadempimento dei convenuti, mentre inadempimento non vi era stato, avendo la Cooperativa già edificato e realizzato, prima della notifica dell'atto di citazione di primo grado, le unità immobiliari, la cui proprietà, proprio perché dette unità immobiliari erano venute ad esistenza, doveva già considerarsi trasferita in capo all'attore. La Corte territoriale affermava trattarsi, viceversa, di "preliminare di per-muta di cose future"; così omettendo una concreta valutazione del regolamento contrattuale, anche in relazione all'evidenza letterale del difetto di menzione del contratto come preliminare. La Corte non avrebbe tenuto conto che la scrittura privata del 4.3.1995 prevedeva l'assegnazione e il trasferimento degli immobili in favore del Focilli e che le parti avevano richiamato la concessione edilizia del 16.2.1995. 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - La Corte distrettuale affermava che - se con la prima parte del secondo motivo in esame, gli appellanti [oggi ricorrenti] proponevano la distinzione tra preliminare di vendita di cosa futura e vendita di cosa futura, sostenendo che [nel caso di specie] si trattava di vera e propria vendita di cose Future, per cui con la semplice venuta ad esistenza del bene, esso era entrato a far parte della sfera giuridica patrimoniale dell'acquirente - la questione era tuttavia inammissibile in quanto prospettata dall'appellante solo nella fase di gravame, ed "in ogni caso era infondata" giacchè le parti avevano "indubbiamente stipulato un contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura" (sentenza impugnata, pag. 3, ultimo rigo). Ma, in tal modo, la Corte distrettuale ha omesso di scrutinare il dato negoziale, che pure era stato sottoposto dal ricorrente alla sua valutazione, limitandosi [senza alcun idoneo collegamento al dato concreto] a formulare la suddetta mera petizione di principio, non congruamente argomentata a sostegno di tale immotivato assunto ermeneutico; e che neppure trova adeguata coerenza nell'ambito del thema decidendum, nel successivo generico passaggio motivazionale secondo cui "il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione idoneo a produrre, dal momento in cui si perfeziona, semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi dal contratto di vendita di cosa futura che costituisce vicenda negoziale conchiusa ab initio, direttamente attributiva dello ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa verrà ad esistenza, giusto il disposto dell'art. 1472 cod. civ. (conf. Cass. n. 4888 del 2007; Cass. n. 18129 del 2006)." [sentenza impugnata pag. 4]. 3.1. - Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sl:ato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.)». 3.2. - Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.). 3.3. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.). 3.4. - Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono altra «violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)». 3.5. - Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 345 c.p.c.). 3.6. - Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.) in relazione all'art. 112 c.p.c.». 4. - Le conseguenze connesse ad una diversa qualificazione della scrittura privata del 4.3.1995 comportano la caducazione dell'intero impianto motivo della sentenza della Corte di merito, con conseguenziale necessaria rivalutazione, nel giudizio di rinvio del dato negoziale e del comportamento ritenuto rilevante anche ai fini del presupposto inadempimento. Da ciò consegue anche l'assorbimento di tutti gli altri motivi. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo, con assorbimento degli altri. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che p
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