CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03180/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2683/2013 di R.G. proposto da: I.BI. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Aterno, n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – E sul successivo ricorso senza numero di R.G. proposto da: F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2683/2013 Numero sezionale 278/2022 Numero di raccolta generale 3180/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Aterno, n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente successivo – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente al ricorso successivo – E sul successivo ricorso senza numero di R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Aterno, n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente successivo – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente al ricorso successivo – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 38, n. 62/38/12, depositata in data 21/06/2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, testualmente, «in subordine all’accertamento circa l’avvenuta sanatoria, l’accoglimento del primo motivo»; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA];r.g. n. 2683/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2683/2013 Numero sezionale 278/2022 Numero di raccolta generale 3180/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I.BI. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnarono gli avvisi di accertamento con i quali — al termine di una verifica fiscale nei confronti della società, per l’anno d’imposta 2005, da cui erano emerse l’irregolare tenuta del libro degli inventari e la mancata contabilizzazione di ricavi da cessione di appartamenti — erano ripresi a tassazione maggiori redditi non dichiarati, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, quanto alla società, e ai fini dell’Irpef, quanto al reddito di partecipazione dei soci. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino, riuniti i ricorsi, li accolse con sentenza (n. 19/03/11) avverso la quale l’ufficio finanziario propose appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, emessa nel contraddittorio della società e dei soci, in parziale accoglimento del gravame, ha rideterminato i ricavi nella differenza tra il valore degli immobili ricalcolato dall’Agenzia in euro 1.187.715,81 e il valore dichiarato di euro 1.042.745,00, ed ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado. 3. La società ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi; ciascun socio ha proposto ricorso successivo, affidato a otto motivi; l’Agenzia resiste con tre distinti controricorsi. 4. Con istanza datata 21/01/2020, i contribuenti hanno chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, il 30/05/2019, in relazione agli accertamenti oggetto del giudizio, domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), della prima r.g. n. 2683/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2683/2013 Numero sezionale 278/2022 Numero di raccolta generale 3180/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 rata degli importi dovuti per la definizione agevolata. L’istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro. La stessa istanza è stata riproposta con la memoria ex art. 378, cod. proc. civ., datata 04/01/2022, depositata (con allegati) in via telematica in prossimità di questa pubblica udienza. 5. Con ordinanza emessa nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte (in diversa composizione) ha sospeso il giudizio ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo. 6. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. D’altra parte il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). r.g. n. 2683/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2683/2013 Numero sezionale 278/2022 Numero di raccolta generale 3180/2022 Data pubblicazione 02/