CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00143/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4046/2024 del ruolo generale, proposto DA M ENGOZZI M ARIO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46R07 H017 C), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina apposta in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Forlì –Cesena (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71T18 C573 B). - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] P REDAPPIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla Piazza S. Antonio, n. 3, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 22 febbraio 2024, n. 17, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce R INUNCIA al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66C18 F257 S) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64C46 H501 V). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 739/1/2023, depositata il 5 luglio 2023, non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 3 dicembre 2024. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia era l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Predappio accertò l’omessa dichiarazione e versamento dell’ICI relativamente all’anno di imposta 2004 in relazione a taluni fabbricati di [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con l’impugnata sentenza respingeva il ricorso del contribuente; 3. con atto notificato al citato Comune in data 3 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando tre motivi di impugnazione; 3. il Comune di Predappio resisteva con controricorso depositato il 5 marzo 2024; 4. con atto depositato il 14 novembre 2024,sottoscritto da entrambe le parti ed i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato di aver transatto la lite con atto sottoscritto il 5 novembre 2024 e di non aver quindi più interesse alla prosecuzione della lite, dichiarando quindi di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite; 5. a tale rinuncia ha prestato adesione il Comune, sottoscrivendo l’atto. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.; 2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta; 3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; nonché anche da ultimo Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara estint