Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:471
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CO0120_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-120/01,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan e dalla sig.ra C. O'Rourke, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra N. Hyland, BL, con domicilio eletto a Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo predisposto e non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], prima del 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi previste dagli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva,
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale J. Mischo,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo predisposto e non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, prima del 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi previste dagli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2 Con lettera 15 luglio 2002, pervenuta alla cancelleria della Corte il successivo 17 luglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura, che essa intende rinunciare agli atti del giudizio.
3 L'[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato osservazioni in ordine a tale rinuncia agli atti nel termine previsto.
Decisione relativa alle spese
4 In applicazione dell'art. 69, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura, deve disporsi che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DELLA CORTE
così provvede:
1) La causa C-120/01 è cancellata dal ruolo della Corte.
2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e l'[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese.