CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 11622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condotta contestata e, in particolare, al ruolo da lui ricoperto; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, dalla Corte di appello; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2023.