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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30891/2022

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5996/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce a l ricorso, ed elettivamente domiciliata in Romaalla via F. Crispi n. 36 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n.138/10/13, pronunciata in data 14 marzo 2013 e pubblicata in data 10ottobre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

IRES r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con d istinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, impugnava due avvisi di accertamento, con cui era determinato un maggior reddito Ires, Iva e Irap anni2006 e 2007, e con cui era qualificata come società non operativaai sensi dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724.

La CTP accoglieva i ricorsievidenziando che la società non aveva svolto attività per la mancatapreventiva autorizzazione delle opere da parte del Comune di Polignano a mare.

2. L’Agenzia delle entrate, Ufficio controlli di Bari , proponeva appello, che era accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia.

3. Contro tale sentenza propone ricorsola società, con tre motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 settembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 - bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197 .

Considerato che:

1. La ricorrente propone tre motivi di ricorso.

I primi due motivi si riferiscono all’accertamento per l’annualità 2006, il terzo all’accertamento per l’annualità 2007.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa a pplicazione dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ . , lamentando che la disposizione in parola non preveda che ove l’istanza di disapplicazione sia dichiarata inammissibile essa possa considerarsi come non presentata.

Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa i motivi per i quali l’istanza dovesse considerarsi come non presentata.

Col terzo motivo deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., laddove ha ritenuto che la mancata presentazione dell’interpello previsto dall’art. 37-bis, ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30della l. n. 724 del 1994, precludesse la valutazione delle situazioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, senza possibilità per il contribuente di provarne in giudizio la sussistenza.

2. Il ricorso è stato notificato all’Agenza delle entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato mentre dalla sentenza emerge che l’ufficio, nel giudiziodi merito, non fosse difeso da quest’ultima.

In tal caso la notificazione è nulla né tantomeno sanata dalla costituzione dell'Ufficio,rimasto intimato nel presente giudizio; ciò in base all'orientamento espresso da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale: In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ. (Cass. , Sez.

U . , 29/10/2007 , n. 22641 ; successivamente, di recente, Cass.22/06/2021, n. 17700).

Pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5996/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce a l ricorso, ed elettivamente domiciliata in Romaalla via F. Crispi n. 36 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n.138/10/13, pronunciata in data 14 marzo 2013 e pubblicata in data 10ottobre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. IRES r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con d istinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, impugnava due avvisi di accertamento, con cui era determinato un maggior reddito Ires, Iva e Irap anni2006 e 2007, e con cui era qualificata come società non operativaai sensi dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724. La CTP accoglieva i ricorsievidenziando che la società non aveva svolto attività per la mancatapreventiva autorizzazione delle opere da parte del Comune di Polignano a mare. 2. L’Agenzia delle entrate, Ufficio controlli di Bari , proponeva appello, che era accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia. 3. Contro tale sentenza propone ricorsola società, con tre motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. 4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 settembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 - bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197 . Considerato che: 1. La ricorrente propone tre motivi di ricorso. I primi due motivi si riferiscono all’accertamento per l’annualità 2006, il terzo all’accertamento per l’annualità 2007. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa a pplicazione dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ . , lamentando che la disposizione in parola non preveda che ove l’istanza di disapplicazione sia dichiarata inammissibile essa possa considerarsi come non presentata. Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa i motivi per i quali l’istanza dovesse considerarsi come non presentata. Col terzo motivo deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., laddove ha ritenuto che la mancata presentazione dell’interpello previsto dall’art. 37-bis, ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30della l. n. 724 del 1994, precludesse la valutazione delle situazioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, senza possibilità per il contribuente di provarne in giudizio la sussistenza. 2. Il ricorso è stato notificato all’Agenza delle entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato mentre dalla sentenza emerge che l’ufficio, nel giudiziodi merito, non fosse difeso da quest’ultima. In tal caso la notificazione è nulla né tantomeno sanata dalla costituzione dell'Ufficio,rimasto intimato nel presente giudizio; ciò in base all'orientamento espresso da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale: In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ. (Cass. , Sez. U . , 29/10/2007 , n. 22641 ; successivamente, di recente, Cass.22/06/2021, n. 17700). Pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazio
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