CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 del GIP TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 4 febbraio 2026, con la quale gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che con l'unico motivo di ricorso deduce, in maniera del tutto generica, la mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto che quando valuta l'accordo per l'applicazione della pena, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza, formalità», con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII F-',nale 1 O 2LUG 2026 L'ASSISTENTE 4DIZIAR1O Dnu.ssa Katz unente