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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29245/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Fermo con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta per distrazione; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha fornito un'adeguata motivazione circa la configurabilità del dolo specifico e che, in ogni caso, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, con il terzo motivo, esso eccepisce il vizio di violazione della legge per non avere il Giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, nell'atto di appello, non era stata espressamente richiesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, sicché non sussisteva, in capo al Giudice di appello, l'onere di motivarne la mancata applicazione, dovendo la relativa pronuncia attenersi ai motivi di gravame e segnatamente ai punti dedotti specificamente (v. per le attenuanti generiche, Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02, e, per la sospensione condizionale della pena, Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] (fÌ-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Fermo con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta per distrazione; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha fornito un'adeguata motivazione circa la configurabilità del dolo specifico e che, in ogni caso, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, con il terzo motivo, esso eccepisce il vizio di violazione della legge per non avere il Giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, nell'atto di appello, non era stata espressamente richiesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, sicché non sussisteva, in capo al Giudice di appello, l'onere di motivarne la mancata applicazione, dovendo la relativa pronuncia attenersi ai motivi di gravame e segnatamente ai punti dedotti specificamente (v. per le attenuanti generiche, Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02, e, per la sospensione condizionale della pena, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] (fÌ-- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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