CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude: inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in epigrafe indicata, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 del d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente a fatti descritti nei capi B, Bl, B3, B7, B26, B27, B28 della contestazione provvisoria. 2. 1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge per difetto di motivazione o motivazione apparente, non essendo sufficiente in sede di riesame il mero richiamo alla motivazione del provvedimento genetico, ma dovendo il giudice pervenire al giudizio cautelare sulla base di una autonoma valutazione in punto di gravità indiziaria ed esigenze cautelari. 2.2. Deduce inoltre degli artt. 273- 274 e 125 cod.proc.pen., della legge 47/2015 e dell'art. 6 CEDU, con possibile violazione del ne bis in idem, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria in relazione all'art. 74 D.P.R. 309/1990, posto che il capo B 26 afferisce a fatti risalenti al 2015, antecedenti alla partecipazione all'associazione, contestata dal 2016 in poi, mentre le altre condotte sono oggetto di sentenze passate in giudicato. A conferma della confusione e genericità dei fatti attribuiti erroneamente ad un numero elevato di persone avvinte dal medesimo cognome e da legami familiari, spesso scambiate tra loro, rileva che tutti gli indagati vivono tutti nel medesimo quartiere, nello stesso agglomerato, onde la necessità di contatti e frequentazione da cui mai può desumersi l'appartenenza ad una struttura organizzata. Allega in proposito certificato storico di famiglia. 2.3.L'esistenza della associazione neppure può desumersi da alcuni episodi di spaccio o dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia; lo stesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto nel ricorrente un mero spacciatore al minuto, operante in un frazione di quartiere, che effettuava cessioni spicciole a cielo aperto e nelle abitazioni private, mentre ancora più sparuto è l'apporto fornito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che non ha fatto il nome del ricorrente ma quello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto o richiamato dai collaboratori giustizia quale partecipe dell'associazione dedica al narcotraffico, né risulta esistente un servizio di navetta, posto che gli assuntori si recavano indifferentemente dai singoli cessionari presso le loro abitazioni o per strada. Anche l'utilizzo dell'utenza cellulare non fornisce un dato univoco in ordine all'appartenenza alla struttura associativa in considerazione del periodo limitato in cui l'utenza è stata utilizzata e dell'uso promiscuo a conversazioni attinenti la vita quotidiana. 2.4.Con riferimento poi al capo B1 e al capo B28, ove si fa riferimento alla conversazione dalla quale si desume che il ricorrente abbia incontrato l'albanese Garuja in una rotonda e la cessione di una dose a tale [OSCURATO:PERSONA], si rileva che Passalacqua era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e quindi non poteva essersi allontanato da casa, mentre nel capo B3 viene contestata la resistenza a pubblico ufficiale, e non fatti relativi allo spaccio di stupefacenti. Con riferimento al capo B7, il solo relativo alla cessione in favore dell'assuntore [OSCURATO:PERSONA], non può desumersi la partecipazione all'associazione, per la carenza sia di adesione psicologica sia qualunque ruolo specifico alla pur rudimentale associazione. 2.5.L'insussistenza delle esigenze cautelari è infine attestata dallo iato cronologico che separa i fatti in contestazione e il momento applicativo della misura cautelare, a spregio quindi del requisito della attualità del pericolo di reiterazione criminosa, mancando elementi rivelatori della continuità del periculum libertatis. 3.1.11 ricorrente deduce come secondo motivo violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. in ordine alla idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura adottata della custodia in carcere, rispetto la quale lamenta un difetto di motivazione non avendo il giudice argomentato in odine all'efficacia o meno di misure più tenui, e avendo del tutto omesso di considerare l'affievolimento del pericolo di reiterazione, posto che, al momento della decisione cautelare, era trascorso un arco temporale significativo rispetto la commissione dei fatti in contestazione. Ed invece il provvedimento impugnato elude ogni argomentazione la riguardo, senza neppure tenere in conto della distanza temporale tra i fatti ed il momento della decisione cautelare e del conseguente affievolimento del pericolo di reiterazione. 3.2. il ricorrente produce, oltre a documentazione varia, memoria difensiva offerta nel corso del giudizio di riesame in ordine alla contestazione del reato associativo, resa in favore tra gli altri e per quello che interessa - di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Udita la relazione del Sostituto procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ordine alla doglianza del difetto di motivazione e di motivazione per relationem, si osservane Sezioni unite hanno condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti, come nel caso di specie, congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U., 21/06/2000, Primavera). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, lungi dall'effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza del G.i.p. ha riportato le risultanze delle intercettazione, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa e sottoponendole ad un penetrante vaglio. Il giudice del riesame ha dunque dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti del provvedimento coercitivo genetico, facendoli propri, all'esito di una accurata analisi, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni unite, nella sentenza appena citata. 2. Con riferimento al motivo di ricorso che lamenta violazione del divieto del ne bis in idem, si osserva che i fatti storici posti alla base delle condanne non sono sovrapponibili a quelli contestati al ricorrente nel titolo impugnato, posto che la condotta di cessione del 18 ottobre 2015 esula dal capo B26, ove si contesta cessione di stupefacente fino al settembre 2015; allo stesso modo la condanna relativa a fatti di cessione del 10 e 11 febbraio 2017 non si sovrappone al capo B 28 che ha per oggetto una condotta del tutto diversa, relativa alle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Le doglianze in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U., 22-3-2000, Audino). 2.2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che: "[OSCURATO:PERSONA] veniva collocato nell'ambito del sodalizio dall'assuntore [OSCURATO:PERSONA] (verbale del 16 giugno 2017) che nel riferire sul promotore dell'associazione (tale [OSCURATO:PERSONA]) lo riconosceva come il soggetto dal quale aveva acquistato eroina da maggio 2016 a tutt'oggi, specificando come le modalità di vendita ed il quantitativo c'acquisto dello stupefacente fossero simili a quelle riferibili a Occhiu stortu". Ha osservato inoltre che "non può sottacersi la significativa circostanza secondo cui l'indagato sia stato identificato dall'attività intercettizia relativa alla medesima utenza cellulare n. 3511268347 utilizzata da tutti i coindagati unicamente per contattare il [OSCURATO:PERSONA], stabile fornitore"; che il suo contributo partecipativo "è emerso non soltanto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da quelle degli assuntori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle emergenze dell'attività di intercettazione dalle quali si evince l'apporto operativo dato dall'indagato all'attività di spacci organizzata: egli si reca agli incontri con il fornitore, acquista la droga, la trasporta ai luoghi di spaccio per l'ulteriore cessione ai terzi singoli acquirenti o provvede direttamente alla cessione dello stupefacente". La ripetitività e sistematicità delle azioni poste dal ricorrente, che si reca nel "solito posto" di scambio, sono dunque elementi tutti dai cui il Tribunale trae convincimento della partecipazione dell'indagato non solo nella fase statica relativa alla vendita, ma anche in quella dinamica relativa all'acquisto e al trasporto della sostanza. Il Tribunale riporta anche le emergenze più significative in relazione ai reati fine, laddove il ricorrente in data 29.10.2017, dopo essersi recato in luoghi utilizzati per lo scambio, ritira la sostanza stupefacente direttamente dalla mani del Garuja, mentre con riferimento al capo B3 fornisce un notevole contributo all'associazione quale conducente dell'auto ove vi erano i coindagati e i rom, non fermandosi all'alt dei carabinieri e riuscendo a darsi alla fuga e a nascondere la sostanza illecita successivamente recuperata. Con riferimento al capo B7 assumono rilevanza invece le intercettazioni effettuate, mentre in ordine ai capi B26, B27 e B28 la gravità indiziaria si fonda sulle dichiarazioni degli assuntori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle immagini di videosorveglianza, dai controlli effettuati dalla polizia giudiziaria durante i servizi di opg volti a monitorare l'attività associativa di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è dunque enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. fer., n. 36227 del 3/09/2004, Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 5/07/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). 3. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, posto che, con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, va ribadito il principio secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen., è prevalente, in quanto speciale rispetto alla norma generale stabilità dall'art. 274 cod.proc.pen. Ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri della attualità e concretezza del pericolo (Cass., Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Rv.282766-02). 3.1. Non si ravvisa un vizio della motivazione, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relàzione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal Gip sulla necessità di una misura custodiale in quanto " le circostanze descritte delineano un contributo di sicuro rilievo anche nei periodi di maggiore frizioni causati dall'intervento delle forse dell'ordine, e quindi la solidarietà mostrata dal ricorrente verso i familiari appartenenti all'associazione", né emerge lo svolgimento di una lecita attività lavorativa da cui il ricorrente trae sostentamento e da cui desumere un cambiamento dello stile di vita, per cui appare logica e convincente la motivazione che sottolinea la necessità di evitare i contatti con i correi, il rispristino dell'attività di spaccio e la ricostituzione del sodalizio, posta alla base della giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, n. 306 del 3/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al