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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 17 dicembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:1090
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0618_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2019 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑618/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni ipotetiche – Incompetenza del giudice del rinvio a pronunciarsi sulla controversia principale – Irricevibilità manifesta – Giudice del rinvio, ancora investito della controversia principale a seguito del primo procedimento pregiudiziale, che ha deciso di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale – Assenza di fatti nuovi che giustifichino una nuova valutazione della competenza di detto giudice da parte della Corte – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; statuto della Corte, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2) (v. punti 25‑38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2018, è manifestamente irricevibile. ( 1 ) GU C 25 del 21.1.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0618_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑618/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni ipotetiche – Incompetenza del giudice del rinvio a pronunciarsi sulla controversia principale – Irricevibilità manifesta – Giudice del rinvio, ancora investito della controversia principale a seguito del primo procedimento pregiudiziale, che ha deciso di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale – Assenza di fatti nuovi che giustifichino una nuova valutazione della competenza di detto giudice da parte della Corte – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; statuto della Corte, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2) (v. punti 25‑38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2018, è manifestamente irricevibile. ( 1 ) GU C 25 del 21.1.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris