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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04930/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la mancanza dell'elemento soggettivo nel reato di ricettazione, tendono in realtà ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che, infatti, la Corte di appello ha correttamente rinvenuto il dolo dell'imputato da una pluralità di elementi, tra cui l'apposizione della propria firma su un assegno già sottoscritto dal suo legittimo proprietario, la mancata spiegazione sulla provenienza di detto assegno e il comportamento successivo al fatto, caratterizzato dalla circostanza che l'imputato, messo di fronte all'obbligo di adempiere alla propria obbligazione, abbia cercato di rendersi irreperibile (sul punto, pag. 2); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa per mancanza degli artifici e raggiri richiesti dalla norma incriminatrice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Inoltre, come correttamente rilevato dai giudici di merito, non coglie nel segno la doglianza difensiva secondo cui le modalità grossolane della contraffazione e la negligenza del corriere nell'accettare un metodo di pagamento diverso da quello previsto dalla ditta presso cui lavora, unita alla sua presunta esperienza nel riconoscere la falsità dell'assegno, renderebbero la fattispecie non punibile trattandosi di reato impossibile, poiché, come da consolidato orientamento giurisprudenziale «ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri» (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, Molino, Rv. 278230-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la mancanza dell'elemento soggettivo nel reato di ricettazione, tendono in realtà ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che, infatti, la Corte di appello ha correttamente rinvenuto il dolo dell'imputato da una pluralità di elementi, tra cui l'apposizione della propria firma su un assegno già sottoscritto dal suo legittimo proprietario, la mancata spiegazione sulla provenienza di detto assegno e il comportamento successivo al fatto, caratterizzato dalla circostanza che l'imputato, messo di fronte all'obbligo di adempiere alla propria obbligazione, abbia cercato di rendersi irreperibile (sul punto, pag. 2); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa per mancanza degli artifici e raggiri richiesti dalla norma incriminatrice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Inoltre, come correttamente rilevato dai giudici di merito, non coglie nel segno la doglianza difensiva secondo cui le modalità grossolane della contraffazione e la negligenza del corriere nell'accettare un metodo di pagamento diverso da quello previsto dalla ditta presso cui lavora, unita alla sua presunta esperienza nel riconoscere la falsità dell'assegno, renderebbero la fattispecie non punibile trattandosi di reato impossibile, poiché, come da consolidato orientamento giurisprudenziale «ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri» (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, Molino, Rv. 278230-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sident