Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 21673/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05NLLOS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-Th71 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, per il delitto tentato di furto con strappo; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa l'erronea configurazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. - è inammissibile perché riproduttivo di censure, peraltro particolarmente generiche, già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale.

Come illustrato in motivazione, le modalità dell'azione furtiva, che hanno caratterizzato il caso di specie, sono quelle tipiche del furto con strappo e non, come affermato dal ricorrente, del furto aggravato dalla destrezza, avendo l'imputato strappato di mano il telefono alla persona offesa, dandole anche una spallata.

Risultano, pertanto, correttamente applicati al caso di specie i principi elaborati da questa Corte: in tema di furto, infatti, se l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El, Rv. 268148 - 01), ciò che la Corte distrettuale ha appunto ritenuto dimostrato nel caso in scrutinio, con motivazione esente da vizi logici.

La dinamica dell'evento -ha chiarito la Corte d'appello- è stata peraltro confermata dalle immagini estratte dalle videocamere di sorveglianza e dalle dichiarazioni della persona che si trovava, al momento del fatto, in compagnia della persona offesa.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05NLLOS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-Th71 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, per il delitto tentato di furto con strappo; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa l'erronea configurazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. - è inammissibile perché riproduttivo di censure, peraltro particolarmente generiche, già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. Come illustrato in motivazione, le modalità dell'azione furtiva, che hanno caratterizzato il caso di specie, sono quelle tipiche del furto con strappo e non, come affermato dal ricorrente, del furto aggravato dalla destrezza, avendo l'imputato strappato di mano il telefono alla persona offesa, dandole anche una spallata. Risultano, pertanto, correttamente applicati al caso di specie i principi elaborati da questa Corte: in tema di furto, infatti, se l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (cfr. Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El, Rv. 268148 - 01), ciò che la Corte distrettuale ha appunto ritenuto dimostrato nel caso in scrutinio, con motivazione esente da vizi logici. La dinamica dell'evento -ha chiarito la Corte d'appello- è stata peraltro confermata dalle immagini estratte dalle videocamere di sorveglianza e dalle dichiarazioni della persona che si trovava, al momento del fatto, in compagnia della persona offesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I