CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 1990
Cassazione n. 41229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1990 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che l'unico motivo di ricorso reitera censure, già formulate con l'appello di appello, afferenti omessa o erronea valutazione delle prove poste a fondamento della decisione deducendo una serie di circostanze di fatto che restano sottratte, in presenza, come nella specie (pag. 9-14), di una motivazione non manifestamente illogica che ha fondato la decisione di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa suffragate da plurimi riscontri, al sindacato di legittimità; Considerato che con le conclusioni la difesa dell'imputato ha sottolineato nuovamente che vi sarebbe stato un travisamento delle risultanze probatorie rispetto alle dichiarazioni del coimputato Cavaliere senza spiegare la ragione per la quale ciò condurrebbe ad una disarticolazione del ragionamento inferenziale, fondato su numerose istanze di prove, dei giudici di merito; Rilevato che con memoria la parte civile ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e chiesto la liquidazione delle spese; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto di non dover liquidare le spese in favore della parte civile le cui conclusioni non hanno fornito alcun apporto significativo per la decisione del ricorso (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2013, Sacchettino); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla sulle spese di parte civile; Così