CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RUBINO Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26 aprile 2021 della Corte d'Appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la inammissibilità della proposta impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza in questa sede impugnata, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare del medesimo tribunale, con sentenza del 9 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per plurimi delitti di rapina aggravata, tentata e consumata, ravvisando il vincolo della continuazione tra i delitti oggetto di giudizio di cognizione ed altro delitto di rapina aggravata, già giudicato con sentenza irrevocabile dell'Il luglio 2018. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge penale e processuale, in relazione all'art. 81 cod. pen.; la Corte d'appello nel determinare la pena complessiva aveva individuato il reato più grave nella rapina contestata al capo 3), trascurando di considerare che in relazione a tale delitto - originariamente contestato come aggravato, ai sensi dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., e per il quale era stata riconosciuta la recidiva contestata - erano state concesse le attenuati generiche equivalenti, sicché - come dedotto con l'atto di appello - il reato più grave andava individuato in quello di rapina aggravata in relazione al quale era stata già pronunciata sentenza irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Nell'ipotesi in cui, ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, si debba procedere ad individuare il reato più grave e i reati da porre a confronto - ai fini di apprezzarne la gravità- riguardino fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperta da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già giudicati in via definitiva, per altro verso la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447; Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733; Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582). 1.2. La sentenza impugnata, pur richiamando in modo improprio la qualificazione del reato accertato come aggravato (risultando l'elisione degli effetti delle aggravanti in ragione dell'operato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche), ha applicato correttamente il principio su ricordato in quanto ha determinato la pena da irrogare per quel delitto (anni 5 e mesi 6 di reclusione quanto alla pena detentiva), che risultava più grave rispetto a quella inflitta con la sentenza già passata in giudicato (pari ad anni 4 e mesi 7 di reclusione), sicché la comparazione doveva condurre a ritenere più grave il delitto sub iudice. 2. Alla divisata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali; nonché, ricorrendo per i motivi innanzi enunciati, ipotesi di colpa nella proposizione della impugnazione, la condanna al pagamento, a titolo sanzionatorio, di una somma che si reputa equo determinare in euro tremila in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]