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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 03799/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, - intimato - avverso l'ordinanza n. 208/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Rilevato che: Numero sezionale 10352/2021Numero di raccolta generale 3799/2022 - il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione ex art.170 Data pubblicazione 07/02/2022 DPR 115/2002 proposta dalla ditta “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l” avverso la liquidazione del compenso per l’attività di custodia adottato dal Pubblico Ministero, accolse il ricorso in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione ed il compenso era irrisorio; - il giudice dell’opposizione, con ordinanza del 4.1.2021, annullò il decreto senza provvedere alla determinazione del compenso, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero; - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso la ditta “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l”’ sulla base di due motivi; - non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; - in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, la ditta “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l” deduce la violazione dell’art.115 del D.Lgs 150/2011 e dell’art.170 del DPR 115/2002 per non avere il giudice dell’opposizione liquidato i compensi al custode pur avendo accolto il ricorso per opposizione; - il motivo è fondato. - giova fare richiamo ai principi espressi da questa Corte, sebbene in relazione al procedimento di opposizione di cui alla legge n. 319 del 1980, ma senza che la modifica di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possa ritenersi averne mutato la natura giuridica, a mente dei quali (cfr. Cass. n. 5112/2000) il ricorso, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 5, avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Numero sezionale 10352/2021 contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle Numero di raccolta generale 3799/2022Data pubblicazione 07/02/2022 regole di cui al richiamato della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cassazione civile sez.

II, 19/02/2021, n.4522; Cassazione civile sez.

VI, 22/01/2018, n.1470.

Cass. n. 2576/1989). - ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. - trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorchè per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perchè la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo; - il motivo va pertanto accolto, mentre deve, invece, essere disattesa la richiesta della ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa, di liquidazione del compenso da parte di questa Corte, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Numero sezionale 10352/2021 trattandosi di attività che richiede l’accertamento in fatto Numero di raccolta generale 3799/2022Data pubblicazione 07/02/2022 dell’attività espletata dal custodia, estranea al giudizio di legittimità - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione; - resta logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla disposta compensazione delle spese; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di cassazione, in data 18 novembre 2011. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, - intimato - avverso l'ordinanza n. 208/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Rilevato che: Numero sezionale 10352/2021Numero di raccolta generale 3799/2022 - il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione ex art.170 Data pubblicazione 07/02/2022 DPR 115/2002 proposta dalla ditta “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l” avverso la liquidazione del compenso per l’attività di custodia adottato dal Pubblico Ministero, accolse il ricorso in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione ed il compenso era irrisorio; - il giudice dell’opposizione, con ordinanza del 4.1.2021, annullò il decreto senza provvedere alla determinazione del compenso, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero; - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso la ditta “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l”’ sulla base di due motivi; - non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; - in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, la ditta “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l” deduce la violazione dell’art.115 del D.Lgs 150/2011 e dell’art.170 del DPR 115/2002 per non avere il giudice dell’opposizione liquidato i compensi al custode pur avendo accolto il ricorso per opposizione; - il motivo è fondato. - giova fare richiamo ai principi espressi da questa Corte, sebbene in relazione al procedimento di opposizione di cui alla legge n. 319 del 1980, ma senza che la modifica di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possa ritenersi averne mutato la natura giuridica, a mente dei quali (cfr. Cass. n. 5112/2000) il ricorso, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 5, avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Numero sezionale 10352/2021 contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle Numero di raccolta generale 3799/2022Data pubblicazione 07/02/2022 regole di cui al richiamato della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4522; Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n.1470. Cass. n. 2576/1989). - ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. - trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorchè per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perchè la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo; - il motivo va pertanto accolto, mentre deve, invece, essere disattesa la richiesta della ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa, di liquidazione del compenso da parte di questa Corte, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di cassazione, in data 18 novembre 2011. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
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