CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 40378/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO----t-d---aV-viso alle --p—a-r'ti> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrato con l'art. 111, comma 7, Cost. e con l'art. 117, comma 1, Cost. 2. Deve premettersi che costituisce ius receptum la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'ad. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 117, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011). Il ricorso può, dunque, essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'ad. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 ensore DEPOSITA A \ [OSCURATO:PERSONA] e iN cANCELLFR1/\ t Anna CI