CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 529/2024depositata il 21/05/2024, notificata il 5/06/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], già titolare di cinque contratti dideposito fruttifero stipulati tra il 18 giugno 1984 e il 14 settembre 1984Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/2026emessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CDP) e aventi ad oggetto buonifruttiferi postali (BFP), ha ottenuto – a fronte del pagamento del minorcorrispettivo di € 40.446,45 in data 28 dicembre 2018 – decreto ingiuntivoper l’importo di ulteriori € 48.153,45, sul presupposto che il controvalore- ammontasse a € 88.599,90; ha dedotto che presso l’ufficio postale nonfossero disponibili le tabelle di cui all’art. 173, terzo comma, d.P.R. n.156/1973 relative alle condizioni economiche applicate.2. Il Tribunale di Bergamo, su opposizione di CDP, ha revocato ildecreto ingiuntivo. Ha ritenuto il primo giudice che per i BFP in oggetto,emessi nell’anno 1984 delle serie «O» e «P», dovessero trovareapplicazione i tassi di interesse di cui al d.m. 13 giugno 1986, emesso in3. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello principale del sottoscrittore e ha accolto l’appelloincidentale di CDP quanto alle spese processuali. Per quanto qui ha rilievo,la Corte di merito – in ossequio a Cass., Sez. U., n. 3963/2019 e stante lasopravvivenza della disciplina di cui all’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 per iBFP già emessi (ex artt. 7 d. lgs. n. 284/1999 e 9, secondo comma, d.m.19 dicembre 2000) – ha ritenuto legittimo l’esercizio dello ius variandi inrelazione ai BFP, quale disciplina imperativa ex art. 1339 cod. civ.,sostitutiva delle clausole negoziali, evidenziando che il sottoscrittore, afronte della riduzione dei rendimenti, avrebbe potuto recedere dalcontratto e incassare i BFP.4. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che laconoscenza della modifica delle condizioni economiche (nella specie,contenute nel d.m. 13 giugno 1986), viene assicurata quale pubblicitàlegale dalla pubblicazione degli atti normativi in [OSCURATO:PERSONA] e nondall’esposizione dei tassi presso gli uffici postali, né ha ritenuto necessariauna comunicazione individuale a ciascuno dei sottoscrittori.n. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/20265. Nel qualificare, poi, i BFP meri titoli di legittimazione, il giudice diappello, richiamando il giudice delle leggi, ha rigettato le plurime eccezionidi incostituzionalità proposte dall’appellante principale. Ha, infine,rigettato l’azione di danni per difetto di correttezza e buona fede, nonchéper mancata prova del danno.6. Propone ricorso per cassazione il sottoscrittore, affidato a novemotivi, cui resiste con controricorso CDP, che deposita memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 99, 112, 132 [secondo]comma, n. 4 cod. proc. civ. per apparenza della motivazione, nella partein cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’eccezione di difetto digiurisdizione proposta dall’appellante incidentale fosse proposta in viacondizionata, laddove l’eccezione sarebbe stata formulata in viaautonoma, costituendo «ragione assorbente per confermare la revoca deldecreto ingiuntivo».2. Il primo motivo (come osservato dal controricorrente) èinammissibile, non avendo parte ricorrente interesse a dolersi dell’omessoesame di una questione di rito di controparte idonea al rigetto delladomanda (come il difetto di giurisdizione) e, quindi, inidoneaall’affermazione del proprio diritto, non potendo considerarsi il ricorrentesoccombente su una questione che riguarda la mera alterazionedell'ordine logico delle questioni, in assenza della quale il ricorrente nonsarebbe comunque risultato vittorioso (Cass., n. 33896/2025).3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 92, secondo comma,99, 112, 342 cod. proc. civ., 132, [secondo] comma, n. 4 cod. proc. civ.«per avere la Corte territoriale da un lato omesso di rigettare, in quantocontraddittoriamente formulato, il motivo di appello incidentale svolton. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/2026dall’avversaria per la riforma della pronuncia di compensazione spese resain primo grado e, dall’altro, per averlo accolto senza esplicitare le ragioniper cui ha inteso la motivazione indicata dal Tribunale come una ipotesiestranea alla previsione dell’art. 92 co 2 c.p.c. nonché pronunciando oltrela domanda avversaria di riforma, con danno per l’odierno ricorrente».4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con laratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fatto applicazione delprincipio della soccombenza.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ.,132 [secondo] comma, n. 4, cod. proc. civ., 173, terzo comma, d.P.R. n.156/1973, nella versione di cui all’art. 1, l. n. 588/1974, «per avere laCorte territoriale ignorato che l’assenza, presso gli uffici postali, delletabelle previste dal co. 3 art. 173 DPR 156/73 è circostanza divenutapacifica sin dal primo grado in quanto ritualmente allegata e noncontestata e, per l’effetto, aver irragionevolmente ed immotivatamentedisatteso il risultato probatorio raggiunto sul punto, vieppiù addebitandoall’appellante principale la mancata, in quanto generica, allegazione inmerito». Nella sostanza, il ricorrente evidenzia che la mancata ostensionedelle tabelle presso gli uffici postali sia di collocamento, sia di rimborso deititoli (rimborso ottenuto nel 2018) costituisce inadempimentodell’emittente (collocatore), che va unicamente allegato dal creditore,spettando poi al debitore provare l’adempimento.6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ., 112,115, 132 [secondo] comma, n. 4 cod. proc. civ. «per avere la Corteterritoriale impedito all’appellante principale la prova di fatti ritualmenteallegati che avrebbero consentito di dimostrare l’assenza, presso gli ufficipostali, delle tabelle ex co.3 art. 173 DPR 156/73 e, per l’effetto,n. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/2026invalidare con certezza il convincimento della corte bresciana»,riproponendo la questione già articolata con il superiore motivo.7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 173, terzo comma,d.P.R. n. 156/1973 nella versione di cui all’art. 1, l. n. 588/1974, 1375,1337, 1175, 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto che «la mancata messa a disposizione, negli uffici postali, delpubblico degli investitori in buoni fruttiferi, delle tabelle dei nuovirendimenti predisposte in base al decreto ministeriale di «estensione»,non integri la violazione di obbligo informativo imposto dalla legge e, perconseguenza, non dia luogo a responsabilità e obbligo di risarcimento deidanni patiti dall’investitore anche per minusvalenze, in ragione della suarilevanza a partire dal tempo dell’effettivo esercizio dello ius variandi». Ilricorrente imputa all’omessa ostensione delle tabelle presso gli ufficipostali (di collocamento e di rimborso) il vulnus subito per non averepreso cognizione dello ius variandi, costituendo le tabelle elementofondante per consentire ai sottoscrittori di informarsi sull’andamento deirendimenti dei BFP, anziché essere un «doppione» della pubblicazione deidecreti ministeriali in [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che la pubblicazione deidecreti ministeriali sulla [OSCURATO:PERSONA] non assolve all’obbligoinformativo circa l’evoluzione e l’ammontare dei tassi applicati. Ravvisa,infine, violazione delle regole di buona fede e correttezza per omessaesposizione delle tabelle presso gli uffici postali.8. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ., 21TUF, 29, comma 2, Reg. n. 11522/1998 (principio di adeguatezzadell’investimento al profilo di rischio del risparmiatore), nella parte in cuila sentenza impugnata ha «applicato le norme richiamate a fattispecieestranea, ratione temporis e ratione materiae, al loro ambito operativo,nonché per averle erroneamente applicate al fine di escludere lan. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/2026sussistenza del danno anziché per valutare la diligenza dell’intermediario acui sono funzionalmente preposte». Si censura la parte motiva dellasentenza ove ha ritenuto non fornita la prova del danno del sottoscrittore,derivando lo stesso dall’omessa pubblicazione delle tabelle e dalconseguente omesso esercizio del diritto di recesso dall’investimento.9. Con il settimo motivo si deduce, in via gradata (rispetto ai duesuperiori motivi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione degli artt. 173, terzo comma, d.P.R. n. 156/1973, nellaversione di cui all’art. 1, l. n. 588/1974 e 1339 cod. civ., nonché del d.m.13 giugno 1986, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto cheai BFP in oggetto si applicano in termini sostitutivi dell’autonomia privatale disposizioni contenute nel d.m. 13 giugno 1986 «ovvero comecomunque intesa a stabilire la sufficienza della pubblicazione del d.m. 13giugno 1986 nella [OSCURATO:PERSONA] per operare la variazione in pejus deitassi nell’ambito del rapporto contrattuale di cui ai buoni e quindi perprodurre effetti nei rapporti esterni coi titolari dei buoni anziché nei solirapporti interni tra gli enti incaricati della raccolta del risparmio postale».Si deduce, nella sostanza, che non opererebbe nella specie, in forza delsuddetto decreto ministeriale, l’integrazione contrattuale ex art. 1339 cod.civ. in assenza di norma primaria.10. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 173,primo comma, d.P.R. n. 156/1973, come modificato dalla l. n. 588/1974,1321 e 1372 cod. civ., nonché degli artt. 47, primo comma, Cost. e 1,Prot. 1 CEDU, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nonnecessaria, per i BFP precedenti la serie «Q», una clausola che consentisselo ius variandi all’emittente.11. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 173,terzo comma, d.P.R. n. 156/1973, come modificato dalla l. n. 588/1974,n. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/20261321 e 1372, 1339 cod. civ., nonché degli artt. 47, primo comma, Cost. e1, Prot. 1 CEDU, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nonnecessaria ai fini informativi la pubblicazione presso gli uffici postali delletabelle riportanti le condizioni economiche e giuridiche dei BFP.12. I motivi dal terzo al quinto e dal settimo al nono (relativamente aiquali, centrali si rivelano il quinto e il settimo motivo) sono inammissibiliex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto non si confrontano con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disciplinacontenuta nell'abrogato art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come novellatodall'art. 1 d.l. n. 460/1974, convertito in l. n. 588/1974, nella parte in cuiconsente variazioni anche in peius, del tasso di interesse sulla base didecreti ministeriali - continua a trovare applicazione per i rapporti inessere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanatoin attuazione della norma di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999(Cass., Sez. U., n. 3963/2019).13. E’ ius receptum che i BFP disciplinati dal d.P.R. n. 156/1973 nonsono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione a termini dell’art.2002 cod. civ., come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale,delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensidell'art. 173 d.P.R. cit. (Cass., n. 27809/2005), come tali privi dei requisitidi letteralità e astrattezza (Cass., n. 33631/2024). I titoli hanno la solafunzione di identificare l’avente diritto alla prestazione, laddove lecondizioni contrattuali iniziali e le eventuali modifiche successive non sonocontenute nel titolo, ma derivano dai relativi (anche successivi) decretiministeriali, volti a modificare o il contenuto del documento e a sostituirsi- per effetto del meccanismo di integrazione automatica di cui all'articolo1339 cod. civ. – alle originarie condizioni contrattuali (Cass., Sez. U., n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019, cit.; Cass., n. 24527/2021;Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 22619/2023).n. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/202614. Questa eterodeterminazione del contenuto contrattuale del titolodi legittimazione (con particolare riferimento alla rideterminazione deltasso di interesse) è affidata a norme secondarie (decreti ministeriali),affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]» (Cass.,Sez. U., n. 3963/2019, cit.).15. Da tali premesse discende che «la sottoscrizione e consegna delbuono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documentocontrattuale in caso di buono dematerializzato, determina ilperfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque,la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinatoprogramma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighiinformativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art.3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto»(Cass., n. 4659/2026; conf. Cass., n. 3686/2026). L’esposizione delletabelle o fogli informativi presso gli uffici postali (art. 6 d.m. 19 dicembre2000) – come anche la consegna del foglio informativo al sottoscrittore -non è, pertanto, un «doppione» della norma secondaria, ma è strumentoche gli consente di verificare la correttezza dell’esecuzione del contratto almomento della riscossione (Cass., n. 3963/2019, cit.) e che, per la suafunzione ancillare rispetto alle condizioni contrattuali (stabilite con idecreti attuativi delle norme primarie), non è pro futuro più prevista comeobbligatoria dalle disposizioni normative attuative successive (d.m. 6ottobre 2004). L’esposizione delle tabelle costituisce, pertanto, merostrumento informativo, non preordinato «al riequilibrio di un’asimmetriadel patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore,al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole», ponendosi «avalle della sottoscrizione del buono postale» (Cass., n. 5578/2026), in cuiil consenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l’adesione alprogramma contrattuale, ovvero, in caso di titolo dematerializzato, pern. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/2026effetto della sottoscrizione per iscritto del contratto (art. 3 d.m. 19dicembre 2000). Gli strumenti pubblicitari disponibili presso gli ufficipostali hanno «una funzione riepilogativa e ricognitiva dei terminidell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro piùimmediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utileladdove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina èeterointegrata mediante l’applicazione di previsioni normative ed aventiuna durata non trascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che nonè imposta – e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine difavorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambientecaratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezzedell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienzedelle relazioni commerciali medesime» (Cass., n. 5578/2026, cit.).16. Quanto, poi, al contrasto della disciplina vigente con le normecostituzionali, il giudice delle leggi ha escluso che la diversa disciplina deiBFP rispetto ai servizi bancari costituisca violazione dei parametricostituzionali, attesa la diversa natura del soggetto collocatore (PosteItaliane) rispetto al sistema bancario, come anche dei prodotti da questaemessi (o collocati come nel caso di specie), attesa la soggettivitàstatuale del medesimo, che rende legittima «la integrazione ab externodel suo contenuto, riconducibile alla previsione dell’art. 1339 del codicecivile», quale strumento di «ragionevole bilanciamento tra la tutela delrisparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica» checonsente di «adeguare la redditività di tali prodotti all’andamentodell’inflazione e dei mercati» (Corte cost., n. 26/2020).17. Ne consegue che non ha alcuna rilevanza sul consenso delsottoscrittore, come sul contenuto del contratto la mancata esposizionedelle tabelle riepilogative. Il sesto motivo, relativo alla prova del dannosubito è, pertanto, assorbito.n. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/202618. Il ricorrente formula, infine, due questioni di legittimitàcostituzionale, il primo relativo all’art. 1 d.m. Tesoro 20 maggio 1987(anche in relazione all'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, nella parte in cui silimita a disporre la pubblicazione dei nuovi tassi sulla [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 3 in quanto norma che avrebbe previsto per i buoni collocatidal 1987 l’inserimento nei BFP la previsione dello ius variandi, senza nulladisporre per le precedenti emissioni. Il secondo, relativo sia all’art. 173d.P.R. n. 156/1973, per contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost., perché nonesclude l’applicazione di tassi peggiorativi sopravvenuti all’emissione deiBFP alle serie precedenti il 1986, sia all’art. 7, comma 3, d. lgs. n.284/1999, nella parte in cui ha escluso l’abrogazione dell’art. 173 cit. per iBFP precedentemente emessi.19. Le questioni di legittimità costituzionale, per come formulate,sono inammissibili secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,secondo cui non possono formularsi motivi di ricorso per cassazione direttiunicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale dinorme, non potendo essere configurato a riguardo un vizio delprovvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da partedella Corte, non potendo tale questione essere dedotta autonomamente(Cass., n. 16245/2003; Cass., n. 26319/2006; Cass., n. 1311/2018;Cass., n. 8777/2018), ma dovendo essere formulata in connessione con ladecisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nelprocesso (Cass., n. 14666/2020; Cass., n. 8033/2023).20. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio delcontributo unificato e con spese regolate dalla soccombenza e liquidatecome da dispositivo. Stante la violazione del d.m. n. 110/2023, le speseprocessuali sono liquidate tenuto conto dei massimi parametrici (Cass., n.802/2026; Cass., n. 10463/2026). P.Q.Mn. 19081/2024 R.G.Numero registro generale 19081/2024Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 22901/2026Data pubblicazione 08/07/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 19081/2024 R.G.