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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 23913/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Perugia il 04/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza con cui era chiesta la revocazione della confisca, disposta all'esito di un procedimento di prevenzione, della nuda proprietà di un immobile sito in Roma intestato per il 50% a [OSCURATO:PERSONA] - il proposto- e per il 50% alla di lui sorella [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle quote della società St. [OSCURATO:PERSONA] limited.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]:arlo e [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

1. La premessa è che con la richiesta di revocazione i ricorrenti intendessero dimostrare, attraverso l'acquisizione di prove non valutate nel giudizio principale - e dettagliatamente indicate - la legittima provenienza della provvista, derivante dal patrimonio personale dei genitori dei ricorrenti, accumulata peraltro in epoca precedente ai fatti di peculato per i quali a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata !a pena di. due anni di reclusione.

In tal senso era stata chiesta l'integrazione dell'attività istruttoria attraverso l'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA], che aveva curato negli anni gli interessi patrimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] - i genitori dei ricorrenti - e che avrebbe dovuto chiarire le effettive causali che determinarono l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e della provenienza della somma giunta nella disponibilità dei fratelli Rossi prima del compimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei fatti di peculato.

Era stato chiesto inoltre l'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria dell'immobile.

Dette prove, in particolare, avrebbero dovuto confermare l'assunto secondo cui l'acquisto dell'immobile era avvenuto per scongiurare una crisi finanziaria di [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA] e originario proprietario dell'immobile, che ne aveva mantenuto l'usufrutto; l'acquisto della nuda proprietà aveva comportato il solo esborso della somma di 50.000 euro a mezzo assegno bancario proveniente dal conto intrattenuto presso la [OSCURATO:PERSONA], intestato in via fiduciaria al mandatario Fidar MF 188 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la stessa Corte di appello, si assume, avrebbe ritenuto di origine lecita le somme oggetto di detto mandato fiduciario restituendo a [OSCURATO:PERSONA] la quota ereditaria di sua spettanza.

La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di revocazione, ha ritenuto, da una parte, che le prove indicate non fossero nuove perché deducibili nel giudizio principale di prevenzione, e, dall'altra, che l'assegno con il quale era stato saldato il prezzo dell'immobile avesse origine illecita perché ciò era stato affermato dalla Corte di appello in sede di cognizione.

2.1. Sulla base di tale premessa con il primo motivo si deduce violazione di legge per omessa motivazione ed erronea applicazione dell'art. 28 del d.

Igs n. 159 del 2011, quanto alla insussistenza dei presupposti della confisca in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme che consentivano di applicare la misura patrimoniale ai soggetti "abitualmente dediti a traffici delittuosi" (così il ricorso).Si fa inoltre riferimento alla sentenza delle Sezioni unite n. 3153 del 2022, secondo cui i principi affermati dalla Corte costituzionale con la su indicata sentenza si applicano anche ai provvedimenti emessi anteriormente a quest'ultima e che il rimedio esperibile deve individuarsi appunto nella revocazione.

Nel caso di specie, si aggiunge, la illegittimità della confisca, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, sarebbe stata fatta valere con una memoria all'interno di un giudizio di revocazione già avviato, senza peraltro avanzare nuove richieste istruttorie e limitandosi a proporre in via subordinata, r ispetto all'accoglirnento immediato della domanda, un accertamento peritale che peraltro la Corte avrebbe potuto disporre d'ufficio.

Con la memoria sarebbe stato evidenziato come, nella specie, non vi fossero gli elementi per ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 1, lett. b), del d.

Igs n. 159 del 2011, cioè della norma divenuta di riferimento, e si era spiegato come nel giudizio di cognizione non fosse stata affatto accertata la c.d. pericolosità generica, requisito oggi indispensabile dopo la sentenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite.

Detta memoria del 28.4.2022 sarebbe stata ignorata dalla Corte.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 28 del d.

Igs n. 159 del 2021 quanto alla omessa valutazione della idoneità delle nuove prove a ribaltare l'esito del giudizio di prevenzione.

La Corte avrebbe fatto riferimento ad una nozione di nuova prova restrittiva rispetto a quella riconosciuta in tema di revisione, affermando che la richiesta di revoca potesse essere fondata solo su prove sopravvenute o che non avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio principale.

Si tratta di un tema sul quale vi sarebbe contrasto interpretativo e si evidenzia come gli argomenti valorizzati dalla Corte sarebbero non decisivi.

Si assume che il dato letterale dell'art. 28 cit., secondo cui la revocazione può essere chiesta per "prove nuove decisive sopravvenute al procedimento", non assumerebbe decisiva valenza perché la locuzione sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 630 cod. proc. pen.

" se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quella già valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto".

Anche il secondo argomento utilizzato dalla Corte, e cioè che mentre la misura di prevenzione personale sarebbe oggetto di un giudicato debole quella patrimoniale tenderebbe invece alla definitività, non sarebbe decisivo: si tratterebbe anche in questo caso di una affermazione non decisiva rispetto alla peculiare natura del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale.Non sarebbe fondato neppure il terzo argomento valorizzato dalla Corte e cioè il minor rilievo costituzionale dei diritti individuali compromessi dalla sentenza penale di condanna rispetto al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 28 d.

I.gs n. 159 del 2021 per omessa motivazione quanto al carattere di novità delle prove dedotte limitatamente alla escussione di Giuseppe del Grosso e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo comproprietario della banca Sella.

Era stato dedotto che entrambi avessero intrattenuto con la madre dei ricorrenti una corrispondenza successiva al provvedimento di confisca; dunque, la Corte, anche accedendo alla tesi restrittiva di cui si è detto quanto alla nozione di prova nuova, avrebbe dovuto confrontarsi con le argomentazioni volte a sostenere la novità di dette prove.

Sul punto la motivazione sarebbe stata omessa e la Corte avrebbe valorizzato la preesistenza di rapporti tra le due persone indicate e la famiglia Rossi.

3. E' stata depositata una memoria nell'interesse dei ricorrenti con cui, da una parte, si riprendono gli argomenti posti a fondamento del ricorso e, dall'altra, si approfondisce il tema ella pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA] e della validità della confisca rospetto al terzo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è strutturato su un assunto costitutivo e cioè che la Corte di appello, pur investita della questione con una memoria, non avrebbe motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per la confisca di prevenzione di cui all'art. 1, lett. b) d Igs n. 159 del 2011 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che aveva dichiarato: -l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applic:azione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1); - l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956; - l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a); - l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli, articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a). noto come la Corte costituzionale nell'occasione fece espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo "[OSCURATO:PERSONA]" e conclus2alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza in questione, che fosse possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali «modi» - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», sarebbe, secondo la Corte, oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato".

In tale contesto le Sezioni unite (Sez.

U, n. 43668 del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA]) hanno testualmente chiarito: "Un esame specifico deve poi essere dedicato all'ipotesi, frequente nella prassi, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo'', ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d.

Igs. n. 159 del 2011, sia in quella di cui alla lett. b).

In tali ipotesi, l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto.

Qualora tale verifica dia esito positive, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né, come sostengono alcune pronunce espressive, in particolare, del primo orientamento, il giudice della revocazione deve accertare che ill provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; invero, sostenere che il giudice della revocazione • debba rivalutare gli elementi posti a • sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva.

Può dunque convenirsi con il principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.

Igs. n. 159 del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit. (Sez. 6, n. 38077 del 2019, Falasca, cit.); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi nei termini di autonomia e autosufficienza sopra indicati".

Dunque, una verifica da parte del giudice della revocazione dell'autonomia e della sufficienza del titolo di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.

Igs n. 159 del 2011 oltre che, ovviamente, delle condizioni di ammissibilità della domanda.

Nel caso di specie, la domanda di revocazione è stata presentata il 4.6.2020 e solo nel corso del procedimento è stata depositata il 28.4.2022 una memoria con cui è stata dedotta la questione relativa alla insussistenza degli elementi di fatto che legittimassero il provvedimento ablativo ai sensi dell'art. 1 lett. b) cit.

Una domanda di revocazione strutturalmente nuova, fondata su una ulteriore causa, proposta nell'ambito di un procedimento in corso, ma oltre il termine di cui all'art. 28 d Igs n. 159 del 2011, e dunque tardiva e inammissibile.

La domanda non avrebbe potuto essere proposta autonomamente perché tardiva, ma detta condizione di inammissibilità non può essere svuotata solo in ragione del fatto che la domanda fu proposta in un procedimento di revocazione in corso rispetto al quale la valutazione di tempestività è compiuta rispetto ad una diversa causa di revocazione.3.

Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283:707).

Rispetto a tale principio i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale perché, da una parte, manifestamente infondati in quanto basati su prove deducibili e non dedotte, e, dall'altra, perché generici, non essendo stato nemmeno adeguatamente spiegato quali sarebbero le specifiche circostanze di prova sopravvenute ,alla irrevocabilità della confisca, e quale la loro obiettiva decisività.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Dichiara inammissibili i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Perugia il 04/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza con cui era chiesta la revocazione della confisca, disposta all'esito di un procedimento di prevenzione, della nuda proprietà di un immobile sito in Roma intestato per il 50% a [OSCURATO:PERSONA] - il proposto- e per il 50% alla di lui sorella [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle quote della società St. [OSCURATO:PERSONA] limited.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]:arlo e [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. 1. La premessa è che con la richiesta di revocazione i ricorrenti intendessero dimostrare, attraverso l'acquisizione di prove non valutate nel giudizio principale - e dettagliatamente indicate - la legittima provenienza della provvista, derivante dal patrimonio personale dei genitori dei ricorrenti, accumulata peraltro in epoca precedente ai fatti di peculato per i quali a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata !a pena di. due anni di reclusione. In tal senso era stata chiesta l'integrazione dell'attività istruttoria attraverso l'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA], che aveva curato negli anni gli interessi patrimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] - i genitori dei ricorrenti - e che avrebbe dovuto chiarire le effettive causali che determinarono l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e della provenienza della somma giunta nella disponibilità dei fratelli Rossi prima del compimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei fatti di peculato. Era stato chiesto inoltre l'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria dell'immobile. Dette prove, in particolare, avrebbero dovuto confermare l'assunto secondo cui l'acquisto dell'immobile era avvenuto per scongiurare una crisi finanziaria di [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA] e originario proprietario dell'immobile, che ne aveva mantenuto l'usufrutto; l'acquisto della nuda proprietà aveva comportato il solo esborso della somma di 50.000 euro a mezzo assegno bancario proveniente dal conto intrattenuto presso la [OSCURATO:PERSONA], intestato in via fiduciaria al mandatario Fidar MF 188 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la stessa Corte di appello, si assume, avrebbe ritenuto di origine lecita le somme oggetto di detto mandato fiduciario restituendo a [OSCURATO:PERSONA] la quota ereditaria di sua spettanza. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di revocazione, ha ritenuto, da una parte, che le prove indicate non fossero nuove perché deducibili nel giudizio principale di prevenzione, e, dall'altra, che l'assegno con il quale era stato saldato il prezzo dell'immobile avesse origine illecita perché ciò era stato affermato dalla Corte di appello in sede di cognizione. 2.1. Sulla base di tale premessa con il primo motivo si deduce violazione di legge per omessa motivazione ed erronea applicazione dell'art. 28 del d. Igs n. 159 del 2011, quanto alla insussistenza dei presupposti della confisca in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme che consentivano di applicare la misura patrimoniale ai soggetti "abitualmente dediti a traffici delittuosi" (così il ricorso).Si fa inoltre riferimento alla sentenza delle Sezioni unite n. 3153 del 2022, secondo cui i principi affermati dalla Corte costituzionale con la su indicata sentenza si applicano anche ai provvedimenti emessi anteriormente a quest'ultima e che il rimedio esperibile deve individuarsi appunto nella revocazione. Nel caso di specie, si aggiunge, la illegittimità della confisca, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, sarebbe stata fatta valere con una memoria all'interno di un giudizio di revocazione già avviato, senza peraltro avanzare nuove richieste istruttorie e limitandosi a proporre in via subordinata, r ispetto all'accoglirnento immediato della domanda, un accertamento peritale che peraltro la Corte avrebbe potuto disporre d'ufficio. Con la memoria sarebbe stato evidenziato come, nella specie, non vi fossero gli elementi per ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 1, lett. b), del d. Igs n. 159 del 2011, cioè della norma divenuta di riferimento, e si era spiegato come nel giudizio di cognizione non fosse stata affatto accertata la c.d. pericolosità generica, requisito oggi indispensabile dopo la sentenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite. Detta memoria del 28.4.2022 sarebbe stata ignorata dalla Corte. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 28 del d. Igs n. 159 del 2021 quanto alla omessa valutazione della idoneità delle nuove prove a ribaltare l'esito del giudizio di prevenzione. La Corte avrebbe fatto riferimento ad una nozione di nuova prova restrittiva rispetto a quella riconosciuta in tema di revisione, affermando che la richiesta di revoca potesse essere fondata solo su prove sopravvenute o che non avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio principale. Si tratta di un tema sul quale vi sarebbe contrasto interpretativo e si evidenzia come gli argomenti valorizzati dalla Corte sarebbero non decisivi. Si assume che il dato letterale dell'art. 28 cit., secondo cui la revocazione può essere chiesta per "prove nuove decisive sopravvenute al procedimento", non assumerebbe decisiva valenza perché la locuzione sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 630 cod. proc. pen. " se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quella già valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto". Anche il secondo argomento utilizzato dalla Corte, e cioè che mentre la misura di prevenzione personale sarebbe oggetto di un giudicato debole quella patrimoniale tenderebbe invece alla definitività, non sarebbe decisivo: si tratterebbe anche in questo caso di una affermazione non decisiva rispetto alla peculiare natura del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale.Non sarebbe fondato neppure il terzo argomento valorizzato dalla Corte e cioè il minor rilievo costituzionale dei diritti individuali compromessi dalla sentenza penale di condanna rispetto al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 28 d. I.gs n. 159 del 2021 per omessa motivazione quanto al carattere di novità delle prove dedotte limitatamente alla escussione di Giuseppe del Grosso e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo comproprietario della banca Sella. Era stato dedotto che entrambi avessero intrattenuto con la madre dei ricorrenti una corrispondenza successiva al provvedimento di confisca; dunque, la Corte, anche accedendo alla tesi restrittiva di cui si è detto quanto alla nozione di prova nuova, avrebbe dovuto confrontarsi con le argomentazioni volte a sostenere la novità di dette prove. Sul punto la motivazione sarebbe stata omessa e la Corte avrebbe valorizzato la preesistenza di rapporti tra le due persone indicate e la famiglia Rossi. 3. E' stata depositata una memoria nell'interesse dei ricorrenti con cui, da una parte, si riprendono gli argomenti posti a fondamento del ricorso e, dall'altra, si approfondisce il tema ella pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA] e della validità della confisca rospetto al terzo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è strutturato su un assunto costitutivo e cioè che la Corte di appello, pur investita della questione con una memoria, non avrebbe motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per la confisca di prevenzione di cui all'art. 1, lett. b) d Igs n. 159 del 2011 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che aveva dichiarato: -l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applic:azione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1); - l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956; - l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a); - l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli, articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a). noto come la Corte costituzionale nell'occasione fece espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo "[OSCURATO:PERSONA]" e conclus2alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza in questione, che fosse possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali «modi» - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», sarebbe, secondo la Corte, oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato". In tale contesto le Sezioni unite (Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA]) hanno testualmente chiarito: "Un esame specifico deve poi essere dedicato all'ipotesi, frequente nella prassi, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo'', ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d. Igs. n. 159 del 2011, sia in quella di cui alla lett. b). In tali ipotesi, l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto. Qualora tale verifica dia esito positive, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né, come sostengono alcune pronunce espressive, in particolare, del primo orientamento, il giudice della revocazione deve accertare che ill provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; invero, sostenere che il giudice della revocazione • debba rivalutare gli elementi posti a • sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva. Può dunque convenirsi con il principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d. Igs. n. 159 del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit. (Sez. 6, n. 38077 del 2019, Falasca, cit.); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi nei termini di autonomia e autosufficienza sopra indicati". Dunque, una verifica da parte del giudice della revocazione dell'autonomia e della sufficienza del titolo di cui alla lettera b) dell'art. 1 d. Igs n. 159 del 2011 oltre che, ovviamente, delle condizioni di ammissibilità della domanda. Nel caso di specie, la domanda di revocazione è stata presentata il 4.6.2020 e solo nel corso del procedimento è stata depositata il 28.4.2022 una memoria con cui è stata dedotta la questione relativa alla insussistenza degli elementi di fatto che legittimassero il provvedimento ablativo ai sensi dell'art. 1 lett. b) cit. Una domanda di revocazione strutturalmente nuova, fondata su una ulteriore causa, proposta nell'ambito di un procedimento in corso, ma oltre il termine di cui all'art. 28 d Igs n. 159 del 2011, e dunque tardiva e inammissibile. La domanda non avrebbe potuto essere proposta autonomamente perché tardiva, ma detta condizione di inammissibilità non può essere svuotata solo in ragione del fatto che la domanda fu proposta in un procedimento di revocazione in corso rispetto al quale la valutazione di tempestività è compiuta rispetto ad una diversa causa di revocazione.3. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283:707). Rispetto a tale principio i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale perché, da una parte, manifestamente infondati in quanto basati su prove deducibili e non dedotte, e, dall'altra, perché generici, non essendo stato nemmeno adeguatamente spiegato quali sarebbero le specifiche circostanze di prova sopravvenute ,alla irrevocabilità della confisca, e quale la loro obiettiva decisività. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. Dichiara inammissibili i rico
Decreto Cassazione n. 23913/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris