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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 00963/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 23 gennaio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, R.D. 267/42 (fatti commessi in Treviso in data 15 luglio 2011 e 18 dicembre 2013); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto correttamente applicati i criteri di cui all'art.133 cod. pen. anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo all'entità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali per fatti analoghi): in effetti, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), posto che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (ad esempio, la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378): - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 23 gennaio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, R.D. 267/42 (fatti commessi in Treviso in data 15 luglio 2011 e 18 dicembre 2013); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto correttamente applicati i criteri di cui all'art.133 cod. pen. anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo all'entità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali per fatti analoghi): in effetti, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), posto che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (ad esempio, la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378): - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il
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