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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 1975

Cassazione n. 13384/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis ì cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/11/1975 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alic parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis ì cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris