CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 14213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 250/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 250/2021 Numero sezionale 386/2025 Numero di raccolta generale 14213/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 MARIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1087/2020 depositata il 21/10/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del solo controricorrente Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, limitatamente alla controparte Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia; che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, Numero registro generale 250/2021 Numero sezionale 386/2025 Numero di raccolta generale 14213/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 che liquida in Euro 2.250 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 250/2021 Numero sezionale 386/2025 Numero di raccolta generale 14213/2025 Data pubblicazione 28/05/2025