CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 20892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29175-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -2- avverso la sentenza n. 406/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione a seguito di pignoramento di un proprio immobile effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a soddisfacimento di un credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali assumeva che [OSCURATO:PERSONA] fosse erede. Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 1062/2013 accoglieva l’opposizione escludendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse erede dei debitori originari. La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 406 del 25/3/2019 ha rigettato il gravame del creditore. Quanto alla pretesa di riconoscere la qualità di erede in capo all’opponente per avere partecipato, proprio in tale veste , ad una divisione dei beni caduti nella successione del comune dante causa, [OSCURATO:PERSONA], del quale anche i debitori erano coeredi, la sentenza osservava che, ancorché [OSCURATO:PERSONA] fosse stata chiamata alla successione dei germani, deceduti ab intestato ed in assenza di figli, in realtà al supplemento di divisone (risalente al 2009 e quindi dopo la morte dei debitori), aveva sì preso parte l’opponente, ma in quanto acquirente per atto inter vivos delle quote ereditarie vantate dai fratelli deceduti sull’eredità paterna. Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -3- Era, quindi , da escluder si che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero ancora partecipi della comunione, così che la partecipazione di Anna alla divisione suppletiva non implicava anche che avesse agito nella qualità di erede dei fratelli. Alcuna valenza poteva attribuirsi all’intervenuto pignoramento di un trattore subito da parte dell’esecutata, unitamente ai fratelli, posto che oltre a dubitarsi della proprietà del bene in capo agli originari debitori, mancava ancor prima la prova che il bene fosse rimasto nel possesso dell’opponente dopo la morte dei fratelli. Quanto al terzo motivo di appello, con il quale si sosteneva che [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuta erede della sorella per essere rimasta, dopo la morte della seconda, nel possesso dei beni mobili che le appartenevano, la Corte d’Appello mostrava di condividere la valutazione del Tribunale che aveva rimarcato come il creditore non avesse indicato “la natura, le caratteristiche ed il numero“ dei beni mobili, avendo fatto genericamente riferimento alla nozione di “minimo arredo domestico”. La genericità dell’affermazione non permetteva di riscontrare che vi fosse stato un effettivo subentro della chiamata nel possesso dei beni caduti in successione, mancando ancor più a monte la prova dello stesso impossessamento dei beni. Infine, confermato anche il capo relativo alle spese di lite, poneva anche quelle del giudizio di appello a carico dell’appellante. Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -4- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2.Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 476 c.c. con la denuncia altresì di motivazione apparente ed illogicadella sentenza impugnata. Si censura il capo della sentenza che ha escluso che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] allo stralcio di divisione del 2009equivalesse ad accettazione tacita dell’eredità, avendo la stessa agito anche nella qualità di erede dei germani premorti. Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. La sentenza impugnata, con ragionamento congruo ed alla luce degli stessi elementi fattuali richiamati dal ricorrente nell’illustrazione del suo motivo, ha rilevato che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], e tenuto conto di varie cessioni delle quote ereditarie avvenute fra i coeredi, [OSCURATO:PERSONA] si era resa acquirente delle quote ereditarie, inizialmente spettanti sulla comunione ereditaria del padre ai fratelli Maria e Roberto, e ciò quando questi erano ancora in vita(così pag. 4, non trovando adeguato riscontro la diversa affermazione del ricorrente secondo cui in realtà la cessione avrebbe avuto ad oggetto singoli beni, avendo la parte anche omesso di riportare in ricorso, in violazione del principio di specificità del Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -5- ricorso, il contenuto degli atti di cessione che invece comproverebbe quanto sostenuto). Nel 2009, in epoca successiva alla morte dei cedenti, si è quindi proceduto ad uno stralcio di divisione, con il quale sono stati attributi dei beni caduti in successione ad alcuni dei coeredi a soddisfacimento dei loro diritti di comunisti. L’assunto erroneo di parte ricorrente è che a tale stralcio di divisione, in quanto interessante la sorte dei beni caduti nella successione dell’originario comune dante causa, dovessero prendere parte tutti gli originari coeredi, quindi, anche coloro che nelle more avevano alienato la propria quota ereditaria. Pertanto, la partecipazione all’atto di [OSCURATO:PERSONA] ed il compimento di un atto dispositivo implicavano che avesse agito, non solo in proprio, ma anche quale erede dei fratelli, alla cui successione era chiamata. La conclusione del ricorrente non tiene però in considerazione la costante giurisprudenza di legittimità che ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 14406/2018) nel giudizio didivisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta aicessionari della quota e non agli eredi cedenti, in applicazione del principio affermato da Cass. n. 975/1967, ed al quale la successiva giurisprudenza ha sempre mostrato di aderire, per cui il coerede, che ha ceduto la propria quota, pur conservando la qualità di erede, perde quella di partecipe della comunione ereditaria, che viene acquistata dalcessionario. Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -6- Il portato di tale pronuncia, se per le divisioni giudiziali si ripercuote sulla corretta individuazione delle parti necessarie del giudizio, in caso di divisione negoziale, quale quella cui fa riferimento il ricorrente, comporta che alla stessa debbano prendere parte solo i coeredi che abbiano mantenuto la titolarità della quota ovvero i cessionari, il che implica, in relazione alla vicenda in esame, che allo stralcio divisionale [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, oltre che in ragione della sua qualità di originaria erede del padre, solo quale cessionaria delle quote dei fratelli, essendo escluso che gli stessi (o i loro eredi) avessero il diritto di prendervi parte. Alcuna valenza ex art. 476 c.c. può quindi attribuirsi al compimento da parte dell’opponente dell’atto in oggetto. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2727, 2729 e 485 c.c., nonché degli artt. 112, 115, co. 2, e 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha escluso l’acquisto della qualità di erede da parte di [OSCURATO:PERSONA] per avere omesso di redigere l’inventario nel termine prescritto, pur essendo entrata in possesso dei beni mobili caduti nella successione di [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva in fatto che [OSCURATO:PERSONA], anche dopo l’acquisto delle quote ereditarie dei fratelli, aveva loro permesso di continuare ad occupare a titolo di comodato i beni caduti nella successione, e che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto era entrata in possesso dei beni mobili che costituivano “l’arredo minimo domestico”, la cui presenza doveva Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -7- presumersi esistente, così che era maturata la fattispecie di acquisto di cui all’art. 485 c.c. Il motivo è infondato. Infatti, la questione che si pone nel presente giudizio è quella di dimostrare, onere che incombe secondo la pacifica ricostruzione della giurisprudenza su colui che invoca la produzione dell’effetto acquisitivo ex art. 485 c.c. (così Cass.n. 7226/2006; Cass. n. 7076/1995), il possesso dei beni ereditari da parte dei chiamati all’eredità, possesso al quale non abbia fatto seguito la redazione dell’inventario nel termine di legge. A fronte della contestazione dell’opponente secondo cui i germani non erano proprietari di alcun bene (e ciò sul presupposto di cui alla pag. 9 del controricorso, per cui gli arredi presenti erano in realtà a loro volta beni già caduti nella successione paterna e, quindi, interessati dal più generale atto di cessione della quota ereditaria), era pertanto necessario fornire la prova dell’effettiva esistenza di beni di proprietà degli originari debitori, in ordine ai quali potesse ritenersi instaurata, dopo la loro morte, quella relazione materiale che è sufficiente per giustificare il possesso richiesto dalla norma in esame. Il ragionamento che è alla base del motivo di ricorso sconta il medesimo erroneo approccio che è stato censurato da questa Corte nel precedente rappresentato da Cass. n. 22460/2019, non massimata, che ha cassato la sentenza di merito che aveva reputato, in assenza di una puntuale prova in ordine Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -8- alla proprietà di specifici beni da parte del de cuius, di poter far ricorso alla prova presuntiva, ritenendo che fosse una conclusione in palese violazione della norma di cui all’art.2727 c.c., mancando la certezza del fatto noto da cui risalire a quello ignoto. In tal senso, è stato sottolineato che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che (cfr. Cass. n. 1044/1995) poiché le presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2727 cod. civ., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza. Pertanto, è inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione (conf. Cass. n. 5045/2002; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 1278/2019). Nel caso di specie, l’affermazione secondo cui i germani defunti fossero proprietari di beni personali (e ciò anche a voler sorvolare circa la correttezza della soluzione giuridica circa la possibilità di ancorare il meccanismo acquisitivo di cui all’art. 485 c.c. al possesso di meri effetti personali privi di effettivo valore economico, e quindi inidonei ad ingenerare il pericolo che la norma de qua intende prevenire, di confusione tra il patrimonio del de cuius e quello degli eredi), poi posseduti dalla dante causa del controricorrente, non è fondata su di una prova, ma a sua volta su di una presunzione, e cioè sull’affermazione che secondo l’id quod Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -9- plerumque accidit, chiunque è almeno proprietario di alcuni vestiti o di altre suppellettili ovvero, come riferito in ricorso del “minimo arredo domestico”. E’ lo stesso fatto che dovrebbe essere noto, e sul quale si fonda il ragionamento di tipo presuntivo, ad essere a sua volta frutto di un accertamento a carattere presuntivo, il che poi determina un evidente corto circuito logico posto che si addiviene alla prova del fatto ignoto, ritenendo come nota quella stessa circostanza (proprietà di determinati beni in capo al de cuius) che si vorrebbe provare in via inferenziale. Correttamente la Corte distrettuale ha rilevato che l’indicazione fornita dall’appellante, quantoagli arredi dei quali la controparte sarebbe entrata in possesso, fosse del tutto generica e che quindi ciò non permettesse di inferire la ricorrenza deipresupposti di cui all’art. 485 c.c. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. quanto alla mancata ammissione della prova per testi, di cui alla memoria istruttoria come reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Le considerazioni svolte in occasione della disamina del motivo che precede danno altresì conto dell’inammissibilità del motivo in esame che mira a contestare l’apprezzamento in fatto della rilevanza e dell’ammissibilità dei mezzi istruttori, compito questo riservato al giudice di merito (si veda al riguardo Cass. n. 17004/2018, che ha escluso altresì che tale riserva sia in contrasto con l’art. 6 primo comma della CEDU), nella specie adeguatamente motivato. Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -10- La stessa narrazione delle vicende che hanno interessato la successione del comune dante causa [OSCURATO:PERSONA], con la permanenza dei debitori originari nel godimento di beni (mobili ed immobili) tutti potenzialmente interessati dalla cessione della quota ereditaria, denota la congruità e logicità della motivazione della sentenza impugnata che ha disatteso la richiesta di prova in quanto ritenuta assolutamente generica poiché riferita alla pretesa dimostrazione del subentro nel possesso “… del mobilio e degli effetti personali appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, ed inidonea a dimostrare un subentro nel possesso di beni effettivamente appartenuti ai germani defunti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene anticipatario. 6. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Ric. 2019 n. 29175 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -11- La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene anticipatario ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 11