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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2018

Cassazione n. 05886/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33158/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci amministratori di SCUGLIA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI , N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principal i - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti ricorrenti incidentalicondizionati- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 422/2018,depositata il 14/05/2018 , R.G.N. 1083/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 14 maggio 2018, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello principale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci di Scuglia e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e incidentale di Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda dei primidi indennità di fine rapporto, ai sensi dell’art. 1751 c.c., per recesso per raggiunti limiti di età (65 anni) dal rapporto subagenziale con Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], titolari dell’Agenzia Ina – Assitalia (ora Generali) di Lecco e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dei secondi di pagamento degli storni provvigionali;

2. essa ha ribadito la mancanza del presupposto dell’indennità di fine rapporto, pretesa dai subagenti, in difetto di un loro recesso per giusta causa, non individuabile in una circostanza ad essi non attribuibile quale l’età pensionabile, per l’esercizio dell’attività assicurativa in forma di società di persone, soggetto giuridico autonomo e distinto (ancorché non dotato di personalità giuridica propria) dalle persone fisiche dei soci (tre per oltre dieci anni: essendo il terzo socio, il figlio [OSCURATO:PERSONA], titolare della quota del 40%, receduto dalla società il 24 dicembre 2009, una settimana prima del recesso della società dal rapporto di subagenzia).

Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto la carenza di prova del requisito (di sviluppo della clientela e di sostanziali vantaggi per la preponente) di spettanza dell’indennità;

3. quanto all’appello incidentale, la Corte territoriale ha escluso l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dei titolari dell’Agenzia, in quanto connessa alla principale in dipendenza del medesimo rapporto, tuttavia infondata, per inidoneità della prova dei ristorni di provvigioni richiesti: essendo generici i riferimenti (siccome mancantidi indicazione relativa alla subagenzia, del motivo di recesso del cliente, né essendo specificata la durata annuale o pluriennale delle polizze: solo per queste spettando i ristorni) dei tabulati prodotti, pure formati dai medesimi richiedenti e pertanto, essendo stati contestati degli appellanti principali, privi di efficacia probatoria in loro favore;

4. con atto notificato il 9 novembre 2018, i due coniugi, in proprio e nella qualità, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui i primi hanno replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale condizionato, notificato a mezzo del servizio postale in data 8 (11) gennaio 2019, ben oltre il termine prescritto dall’art. 370, primo comma c.p.c., in combinazione con gli artt. 369, primo comma e 371, primo comma c.p.c. (di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, scadenti il 19 dicembre 2019) e pertanto tardivo (da ultimo: Cass. s.u. 19 marzo 2020, n. 7454; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27680);

2. in base al criterio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936; Cass.11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363), appare opportuno avviare l’esame del secondo motivo di ricorso;

3. con esso i ricorrenti hanno dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione a documenti e circostanze comprovanti il procacciamento di nuovi clienti e lo sviluppo di affari con clienti esistenti, in funzione dell’indennità di cessazione del rapporto, come richiesto dall’art.1751, secondo comma c.c.;

4. esso è inammissibile; 5.prima ancora della denunciata omissione di esame di una pluralità di fatti, che esclude ex se la decisività di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705) e della sostanziale contestazione di un accertamento in fatto, sotto il profilo della genericità e indeterminatezza di allegazione e della carenza probatoria, concisamente ma congruamente argomentata, anche alla luce della smentita di controparte (al quarto e quinto capoverso di pg. 4 della sentenza) non contraddetta, lo scrutinio del motivo nel suo contenuto è precluso dalla ricorrenza, nel caso di specie, dell’ipotesi di cd.

“doppiaconforme”;

5.1. come è noto, essa è prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis , non avendo i ricorrenti in cassazione, come pure avrebbero dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994);

6. i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.1751, secondo comma c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’irrilevanza delle condizioni personali dei singoli soci (nel caso di specie, la loro età pensionabile) ad integrare il requisito per l’indennità di cessazione del rapporto, quando l’attività di agenzia o subagenzia sia svolta in forma societaria (primo motivo);

7. essoè inammissibile;

8. la ritenuta inammissibilità del precedente mezzo, di censura di una delle rationes decidendi (la seconda: “Va poi considerato che … ”: dal quarto al sesto capoverso di pg. 4 della sentenza), comporta il sopravvenuto difetto di interesse al suo esame: posto che quella oggetto della presente doglianza (prima ratio : dal terz’ultimo capoverso di pg. 3 al terzo di pg. 4 della sentenza), non potrebbe comunque condurre, per l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass.14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass.15 luglio 2020, n. 15114);

9. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, per non avere i controricorrenti svolto una tempestiva attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33158/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci amministratori di SCUGLIA e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI , N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principal i - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti ricorrenti incidentalicondizionati- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 422/2018,depositata il 14/05/2018 , R.G.N. 1083/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 14 maggio 2018, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello principale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci di Scuglia e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e incidentale di Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda dei primidi indennità di fine rapporto, ai sensi dell’art. 1751 c.c., per recesso per raggiunti limiti di età (65 anni) dal rapporto subagenziale con Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], titolari dell’Agenzia Ina – Assitalia (ora Generali) di Lecco e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dei secondi di pagamento degli storni provvigionali; 2. essa ha ribadito la mancanza del presupposto dell’indennità di fine rapporto, pretesa dai subagenti, in difetto di un loro recesso per giusta causa, non individuabile in una circostanza ad essi non attribuibile quale l’età pensionabile, per l’esercizio dell’attività assicurativa in forma di società di persone, soggetto giuridico autonomo e distinto (ancorché non dotato di personalità giuridica propria) dalle persone fisiche dei soci (tre per oltre dieci anni: essendo il terzo socio, il figlio [OSCURATO:PERSONA], titolare della quota del 40%, receduto dalla società il 24 dicembre 2009, una settimana prima del recesso della società dal rapporto di subagenzia). Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto la carenza di prova del requisito (di sviluppo della clientela e di sostanziali vantaggi per la preponente) di spettanza dell’indennità; 3. quanto all’appello incidentale, la Corte territoriale ha escluso l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dei titolari dell’Agenzia, in quanto connessa alla principale in dipendenza del medesimo rapporto, tuttavia infondata, per inidoneità della prova dei ristorni di provvigioni richiesti: essendo generici i riferimenti (siccome mancantidi indicazione relativa alla subagenzia, del motivo di recesso del cliente, né essendo specificata la durata annuale o pluriennale delle polizze: solo per queste spettando i ristorni) dei tabulati prodotti, pure formati dai medesimi richiedenti e pertanto, essendo stati contestati degli appellanti principali, privi di efficacia probatoria in loro favore; 4. con atto notificato il 9 novembre 2018, i due coniugi, in proprio e nella qualità, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui i primi hanno replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale condizionato, notificato a mezzo del servizio postale in data 8 (11) gennaio 2019, ben oltre il termine prescritto dall’art. 370, primo comma c.p.c., in combinazione con gli artt. 369, primo comma e 371, primo comma c.p.c. (di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, scadenti il 19 dicembre 2019) e pertanto tardivo (da ultimo: Cass. s.u. 19 marzo 2020, n. 7454; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27680); 2. in base al criterio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936; Cass.11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363), appare opportuno avviare l’esame del secondo motivo di ricorso; 3. con esso i ricorrenti hanno dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione a documenti e circostanze comprovanti il procacciamento di nuovi clienti e lo sviluppo di affari con clienti esistenti, in funzione dell’indennità di cessazione del rapporto, come richiesto dall’art.1751, secondo comma c.c.; 4. esso è inammissibile; 5.prima ancora della denunciata omissione di esame di una pluralità di fatti, che esclude ex se la decisività di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705) e della sostanziale contestazione di un accertamento in fatto, sotto il profilo della genericità e indeterminatezza di allegazione e della carenza probatoria, concisamente ma congruamente argomentata, anche alla luce della smentita di controparte (al quarto e quinto capoverso di pg. 4 della sentenza) non contraddetta, lo scrutinio del motivo nel suo contenuto è precluso dalla ricorrenza, nel caso di specie, dell’ipotesi di cd. “doppiaconforme”; 5.1. come è noto, essa è prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis , non avendo i ricorrenti in cassazione, come pure avrebbero dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); 6. i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.1751, secondo comma c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’irrilevanza delle condizioni personali dei singoli soci (nel caso di specie, la loro età pensionabile) ad integrare il requisito per l’indennità di cessazione del rapporto, quando l’attività di agenzia o subagenzia sia svolta in forma societaria (primo motivo); 7. essoè inammissibile; 8. la ritenuta inammissibilità del precedente mezzo, di censura di una delle rationes decidendi (la seconda: “Va poi considerato che … ”: dal quarto al sesto capoverso di pg. 4 della sentenza), comporta il sopravvenuto difetto di interesse al suo esame: posto che quella oggetto della presente doglianza (prima ratio : dal terz’ultimo capoverso di pg. 3 al terzo di pg. 4 della sentenza), non potrebbe comunque condurre, per l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass.14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass.15 luglio 2020, n. 15114); 9. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, per non avere i controricorrenti svolto una tempestiva attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip
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