CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09 marzo 2026 il Tribunale di Palermo, in accoglimentodell'appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal pubblico ministeroavverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAgrigento del 28 gennaio 2026, ha disposto l’applicazione nei riguardi di Di MarcoZingarello [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 9) dell’imputazione provvisoria – artt.81 cpv, 110, 318, 321 cod. pen.-, della misura cautelare degli arresti domiciliaricon divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione e divieto di comunicare conpersone diverse dai conviventi o da coloro che lo assistono.Secondo l'ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile dell'ufficiocarte di identità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e quindi di pubblico ufficiale,riceveva compensi economici -in particolare somme di denaro pari a 50 euro perogni pratica- compiendo atti contrari ai suoi doveri di ufficio, in particolaretrattando in via prioritaria le pratiche di rilascio delle carte d'identità elettronichein favore di cittadini brasiliani già riconosciuti cittadini italiani iure sanguinis,assistiti dal concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata,presentando due motivi di ricorso, di seguito qui riassunti ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tener contonell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc. pen. per mancanza di motivazione concreta e attuale sul pericolo direiterazione di delitti della stessa specie, ritenuto dal Tribunale sussistente edin realtà i fatti contestati sono collocati tra ottobre/ dicembre 2023 e l'ordinanza èintervenuta l'esito dell'udienza del 9 marzo 2026, a distanza dall'epoca dicommissione dei fatti contestati, senza che sia indicato alcun episodio successivo,alcuna condotta recente o elemento specifici e sopravvenuti che consentano diritenere la concreta possibilità di reiterazione di delitti della stessa specie; inoltreil [OSCURATO:PERSONA], pur continuando a esercitare mansioni di impiegato presso il comune,è stato collocato in struttura, settore e in ufficio diversi da quello in cui sonooriginati i fatti di cui al procedimento.2.2. Inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tener contonell'applicazione della legge penale in relazione all'art 275 cod. proc. pen. permancanza di adeguata motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari; non risulta correttamente motivata la misuraapplicata sotto il profilo della proporzionalità, in quanto il Tribunale si limita adaffermare genericamente che la sola misura interdittiva non impedirebbe ulterioriinterferenze e non interromperebbe i rapporti consolidati senza chiarire in chetermini la ricorrente potrebbe ancora realizzare il medesimo reato contestato; iltutto senza valutare una risposta cautelare improntata al minor sacrificio dellalibertà personale anche combinando più misure cautelari di natura coercitiva edinterdittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. Sul tema della attualità e concretezza delle esigenze cautelari lamotivazione impugnata fa esclusivamente leva sul dato della permanenza inservizio del ricorrente nello stesso ente e della irrilevanza del suo trasferimento adun diverso settore.In tema di reati contro la pubblica amministrazione, questa Corte ha chiaritoche il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersisussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico conl'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata elogica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenutasospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziarela probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminosenella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reatoproprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta (Sez. 6, n. 8060del 31/01/2019, Romanò, Rv. 275087; Sez. 6, n. 24964 del 08/04/2025, Celi, Rv.288408 - 01).Pur essendo, quindi, astrattamente corretta l’affermazione del Tribunale,secondo la quale “il mutamento dell’ufficio di assegnazione non vale, di per sé, aneutralizzare il rischio di reiterazione, atteso che le condotte risultanostrettamente connesse non già a una specifica mansione, bensì alla disponibilitàdell’indagato a porre la funzione pubblica al servizio di interessi privati, modalitàche può riproporsi anche in un diverso ambito organizzativo”, tale argomentazioneappare carente sotto il profilo della concretezza e dell’analisi della attualità dellasituazione lavorativa in cui opera il [OSCURATO:PERSONA].In particolare, i giudici di merito non hanno fornito adeguata e logicamotivazione con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziarela probabile rinnovazione, da parte del ricorrente, di analoghe condotte criminosenella nuova collocazione lavorativa, arrestandosi ad una condivisibile enunciazionedi carattere generale, senza verificate se, in concreto, le mansioni alle quali èstato adibito il ricorrente nell’attualità, contemplino ancora un contatto diretto conil pubblico e, quindi, la verosimile eventualità che possa attivare “relazioni, contattie dinamiche operative analoghe a quelle già emerse”; da qui genericità dellamotivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non specifica in chemodo, quando e con quali mezzi potrebbe avvenire la reiterazione delle condotteillecite, nell’ambito della diversa posizione amministrativa ricoperta.Più precisamente, ‘in tema di misure cautelari personali, l'accertamento deirequisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa ecomplessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione deifatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo,invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzionedel reato’ (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01).3. Anche con riferimento al secondo motivo, va osservato come, nel caso incui venga richiesta la sostituzione della misura custodiale, l’indagine volta adaccertare l’adeguatezza di quest'ultima presuppone la individuazione delleesigenze cautelari da soddisfare e la indicazione delle ragioni per le quali essaviene tenuta, in ipotesi, idonea allo scopo e proporzionata alla entità e gravità deireati oggetto di indagine ed alle modalità esecutive della condotta.Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenzeravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione delprovvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo unacostante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare leesigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio dellaminor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2, n. 10383 del18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01).In particolare, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il principiodi proporzionalità comporta che, ove il periculum libertatis sia individuato nelrischio di abuso dei pubblici poteri o della qualità, il giudice debba preventivamenteverificare l'adeguatezza della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblicoufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelareche si intendere prevenire. (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà, Rv. 282181– 01: Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunaledel riesame che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari nei confrontidi un indagato per concussione, senza valutare specificamente l'idoneità dellamisura interdittiva).Tale analisi risulta omessa nel provvedimento impugnato.5. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, pernuovo esame, al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod.proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.Così deciso il 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]